Psicoterapia e atti tipici: l’intensità non distingue
C’è un mito che torna spesso, anche tra addetti ai lavori: la psicoterapia sarebbe “diversa” perché più intensa. Suona bene perché semplifica. Ma semplifica male, perché mescola piani diversi.
Nel linguaggio clinico e sanitario, “intensità” non è un’etichetta giuridica. È una variabile operativa. Serve a descrivere quanta cura occorre, per quanto tempo, con quale continuità e con quale densità di intervento. In altre parole: la dose della cura, non il “nome” legale del percorso, e nemmeno il titolo di chi lo conduce.
Quando un concetto così viene trasformato in confine, succede una cosa prevedibile: la cura reale finisce schiacciata dentro un’etichetta. E, senza accorgersene, si crea una gerarchia culturale che la legge non ha mai scritto.
Quando si parla di legge, l’intensità non compare
La Legge 56/1989 non ragiona in termini di “più” o “meno” intensità.
All’articolo 1, la professione di Psicologo comprende strumenti conoscitivi e di intervento per prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico.
Quando poi la legge disciplina l’attività psicoterapeutica, lo fa su un altro piano: quello dei requisiti formativi. L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale post-laurea (psicologia o medicina e chirurgia), con percorsi di specializzazione almeno quadriennali.
Quindi il punto è lineare: la differenza, sul piano normativo, è formale e legata ai requisiti. Non è una “scala di intensità”.
Che cosa significa “intensità di cura” nel mondo sanitario
Nel mondo sanitario, “intensità di cura” è un concetto organizzativo molto concreto. Serve a scegliere il setting e la quantità di risorse necessarie in un dato momento.
Nei modelli per intensità di cura, il concetto ruota attorno a variabili come la stabilità clinica (maggiore o minore) e il livello di complessità assistenziale. L’obiettivo è appropriatezza, sicurezza, efficacia, non la costruzione di etichette identitarie.
Detto in modo semplice: alta o bassa intensità significa “quanta assistenza e con quale continuità”, non “che cosa è” l’intervento sul piano giuridico.
Il mito da contestare: “psicoterapia = alta intensità”
Qui sta il nodo, e conviene dirlo senza ambiguità.
La psicoterapia non è, per definizione, un intervento a più alta intensità. Non lo dice la legge. E non lo dice nemmeno la logica sanitaria dell’intensità di cura, che riguarda dose di risorse e setting, non titoli.
In pratica, la psicoterapia può essere breve o prolungata. Può essere più o meno ravvicinata. Può essere più o meno continuativa. Quindi può avere intensità variabile.
E allo stesso modo, interventi che rientrano negli atti tipici possono essere ad alta intensità quando richiedono continuità, responsabilità clinica elevata e un lavoro strutturato nel tempo. Un sostegno può diventare molto intenso in una fase critica. Una riabilitazione psicologica può essere intensa proprio perché è continuativa. Una prevenzione mirata può richiedere alta densità di contatto in momenti specifici.
Il punto, allora, non è “questa etichetta è più intensa”. Il punto è: quale dose di cura è appropriata per quel bisogno, in quel momento.
ICF: il centro è il funzionamento, non l’etichetta
La prospettiva dell’ICF dell’OMS aiuta a riportare il discorso su ciò che conta: funzionamento e contesto.
Se il focus è il funzionamento (e i fattori contestuali che lo facilitano o lo ostacolano), la domanda smette di essere “come si chiama il percorso”. Diventa: che cosa deve cambiare nella vita reale? Quale obiettivo è realistico? Quale dose di cura serve per arrivarci?
E l’intensità torna al suo posto: variabile di appropriatezza.
Deontologia: niente automatismi, conta la competenza
Sul piano deontologico, l’intensità non crea automatismi.
Il Codice Deontologico CNOP (testo vigente) richiede preparazione e aggiornamento, riconoscimento dei limiti e uso di strumenti per cui si ha adeguata competenza (Art. 5).
E stabilisce che si accetta il mandato nei limiti delle proprie competenze e, quando l’interesse del committente/destinatario richiede altre specifiche competenze, si propone consulenza o invio (Art. 37).
Quindi non esiste una regola “caso intenso = invio allo “psicoterapeuta””. Esiste un criterio più serio: competenza e appropriatezza rispetto al bisogno, con tutela della persona.
Conclusione
Confondere l’intensità della cura con la psicoterapia è un errore logico e culturale. È prendere una variabile clinico-organizzativa e farla diventare un confine giuridico.
La psicoterapia è una cornice regolata da requisiti formativi.
La cura psicologica, nel perimetro dell’articolo 1, comprende interventi che possono avere intensità molto diverse.
In sintesi: l’intensità non distingue. L’intensità qualifica.
Enrico Rizzo, Psicologo della Sessualità Maschile, Sessuologo Clinico (Palermo)
Link (in fondo)
https://www.psy.it/la-professione-psicologica/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani/codice-deontologico-vigente/
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.codiceRedazionale=089G0090&atto.dataPubblicazioneGazzetta=1989-02-24&classica=true&qId=&tipoDettaglio=multivigenza
https://www.inapp.gov.it/strumenti-normativa/normative/legge-18-febbraio-1989-n-56/
https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health
https://salute.regione.emilia-romagna.it/assistenza-ospedaliera/intensit_di_cura_pubblicazione_exposanita_2012.pdf
www.metapsi.it



