Dire che la psicoterapia è la cura della psiche e della psicopatologia, come se coincidesse con tutta la cura psicologica, non è una formulazione precisa. È una frase che semplifica troppo un quadro normativo e professionale più ampio. Più correttamente si può dire che la psicoterapia è una cura della psiche e della psicopatologia, anche ad alta qualificazione formativa, ma non la cura in senso esclusivo, perché non esaurisce l’intero ambito della cura psicologica.
Il punto di partenza è l’art. 1 della legge 56/1989. La norma definisce la professione di Psicologo come uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. La stessa disposizione comprende anche sperimentazione, ricerca e didattica. Questo significa che il legislatore non ha identificato l’intera area della cura psicologica con la sola psicoterapia, ma ha delineato un perimetro professionale più ampio.
L’art. 3 della stessa legge svolge una funzione diversa. Non ridefinisce tutta la professione di Psicologo, ma stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale successiva alla laurea. Per questo la psicoterapia può essere descritta come una forma specificamente disciplinata di cura psicologica, con un accesso formativo particolare; ma da qui non segue che tutta la cura psicologica si identifichi con essa.
Qui sta il nodo. Se l’art. 1 attribuisce allo Psicologo prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico, allora la cura della sofferenza psichica, dei disturbi, delle disfunzioni, delle compromissioni del funzionamento psicologico, dei disadattamenti e delle condizioni psicopatologiche non può essere descritta in modo serio come se appartenesse soltanto alla psicoterapia. Una parte di quell’area può certamente assumere forma psicoterapeutica, ma la legge non autorizza a dire che la psicoterapia esaurisca da sola tutto il campo della cura psicologica.
Questo non significa negare il valore della psicoterapia. Al contrario, significa collocarla correttamente. La psicoterapia ha una sua specificità, una sua disciplina giuridica e una sua particolare struttura formativa. Proprio per questo è più corretto parlare di una forma di cura psicologica specificamente regolata, non della cura psicologica in senso assoluto. Presentarla come l’unica vera cura della psiche produce una deformazione concettuale: restringe artificialmente l’art. 1 dentro l’art. 3 e finisce per oscurare una parte rilevante delle funzioni che la legge attribuisce allo Psicologo.
Anche sul piano deontologico il quadro resta coerente. Il testo vigente del Codice Deontologico CNOP impone allo Psicologo di riconoscere i limiti della propria competenza, di usare solo strumenti per i quali abbia adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione; inoltre, quando l’interesse del destinatario richieda altre specifiche competenze, deve proporre consulenza o invio ad altro collega o ad altro professionista. Questo conferma un principio semplice: il tema non è proclamare che tutto sia psicoterapia o che nulla lo sia, ma operare con rigore, competenza e appropriatezza clinica.
Per questa ragione, la formula più solida non è “la psicoterapia non c’entra con la cura”, perché sarebbe falsa, né “la psicoterapia è la cura della psiche”, perché sarebbe riduttiva. La formula più precisa è un’altra: la psicoterapia è una cura della psiche e della psicopatologia, caratterizzata da una specifica formazione professionale, ma non coincide con l’intera cura psicologica. La cura psicologica, infatti, sul piano normativo è più ampia e comprende anche prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico.
In termini ancora più chiari, si può dire così: la psicoterapia è una forma importante, strutturata e specificamente disciplinata di intervento terapeutico nell’area psicologica, ma non è l’unica forma di cura psicologica riconosciuta dall’ordinamento. Confondere questi piani crea un errore di lettura della legge e alimenta una visione troppo stretta del ruolo dello Psicologo.
La formulazione finale che regge meglio, allora, è questa: la psicoterapia non è la cura della psiche e della psicopatologia in senso esclusivo. È una cura, dotata di una specifica formazione professionale, ma non la cura in assoluto, perché non esaurisce l’intero ambito della cura psicologica definito dall’art. 1 della legge 56/1989.
Fonti
Normattiva – Legge 56/1989, art. 1
Normattiva – Legge 56/1989, art. 3
Normattiva – D.M. 11 dicembre 1998, n. 509
CNOP – Codice Deontologico, testo vigente



