C’è una frase che continua a circolare con troppa facilità: “Lo Psicologo non fa psicoterapia”. Detta così, in modo assoluto, è sbagliata. La legge italiana non esclude affatto lo Psicologo dall’esercizio della psicoterapia. Dice, più precisamente, che l’attività psicoterapeutica può essere esercitata solo dopo una specifica formazione professionale, da acquisire dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali. Per questo la formula corretta non è “lo Psicologo non fa psicoterapia”, ma un’altra: non tutti gli Psicologi la esercitano; la esercitano gli Psicologi che hanno conseguito la specifica specializzazione prevista dalla legge.
Che cosa dice la legge sulla professione di Psicologo
Il punto di partenza è l’articolo 1 della Legge 56/1989. Qui la professione di Psicologo viene definita in modo ampio e chiaro: prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione, sostegno, oltre a sperimentazione, ricerca e didattica. Questo conta molto, perché mostra che la legge non descrive lo Psicologo come una figura marginale o accessoria, ma come il professionista di riferimento per gli interventi psicologici rivolti alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.
Che cosa dice la legge sulla psicoterapia
L’articolo 3 della stessa legge non crea una professione autonoma di base chiamata “psicoterapeuta”. Stabilisce invece che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale, da acquisire dopo la laurea in psicologia oppure in medicina e chirurgia. La norma aggiunge che questa formazione passa attraverso corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole universitarie o istituti riconosciuti. Il D.M. 11 dicembre 1998, n. 509 disciplina proprio il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare questi corsi. In altre parole, la psicoterapia viene collocata dentro professioni di base già esistenti, non dentro una terza professione separata.
Perché il titolo di base resta Psicologo
Questo passaggio diventa ancora più chiaro nel D.P.R. 328/2001. Per l’Ordine degli Psicologi il regolamento prevede la sezione A e la sezione B. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo. Poi la norma aggiunge che, se gli iscritti nella sezione A hanno conseguito la specializzazione in psicoterapia, l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta viene annotato nell’Albo. Il dato normativo è netto: il professionista resta Psicologo; la possibilità di esercitare anche la psicoterapia si aggiunge a quella professione di base, ma non la sostituisce.
Anche gli atti del CNOP si muovono nella stessa direzione. Nell’atto di indirizzo sulla pubblicità informativa si precisa che la dicitura “psicologo – psicoterapeuta” è consentita agli iscritti alla sezione A che abbiano ottenuto l’annotazione dell’esercizio dell’attività di psicoterapeuta ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.P.R. 328/2001. Anche qui il punto è lo stesso: il titolo di base resta “Psicologo”, mentre l’attività psicoterapeutica compare come annotazione ulteriore, non come professione autonoma di partenza.
Perché la frase “lo Psicologo non fa psicoterapia” è sbagliata
A questo punto il problema diventa evidente. Dire che “lo Psicologo non fa psicoterapia” significa cancellare proprio ciò che la legge prevede. La legge non dice che lo Psicologo ne è escluso. Dice che lo Psicologo può esercitarla quando ha conseguito la specifica specializzazione richiesta. Lo stesso vale per il Medico. Perciò quella frase, se usata in senso generale, è falsa: trasforma una distinzione corretta tra professione di base e requisiti ulteriori in una negazione totale che l’ordinamento non contiene.
Qui sta il nodo centrale. Sul piano giuridico, in Italia non esiste una professione di base autonoma di “psicoterapeuta” separata dallo Psicologo e dal Medico. Esistono invece professioni ordinistiche di base, e sopra di esse l’ordinamento disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Per questo, se si vuole essere rigorosi, bisogna dire che la psicoterapia viene esercitata da Psicologi e Medici che hanno acquisito la formazione richiesta dalla legge, non da una figura professionale di base autonoma e distinta dalle due. Questa è la lettura più coerente del combinato disposto tra Legge 56/1989, D.P.R. 328/2001 e disciplina dell’annotazione in Albo.
Che cosa si può dire in modo corretto
La formulazione corretta è semplice. Si può dire che la psicoterapia può essere esercitata da Psicologi e Medici con specifica specializzazione. Si può dire che, nell’area psicologica, la esercita lo Psicologo che abbia completato il percorso richiesto dalla legge. Si può anche dire che non tutti gli Psicologi fanno psicoterapia. Quello che non si può dire correttamente, invece, è che lo Psicologo non la faccia affatto. Questa è una semplificazione sbagliata, e sul piano pubblico alimenta una rappresentazione distorta della professione psicologica.
Perché questa precisazione conta davvero
Non è una questione soltanto linguistica. Le parole modellano il modo in cui cittadini, colleghi e istituzioni immaginano le professioni. Se si continua a ripetere che lo Psicologo non fa psicoterapia, si finisce per oscurare sia l’articolo 3 della Legge 56/1989 sia la struttura dell’Albo delineata dal D.P.R. 328/2001. Il risultato è una narrazione che attribuisce centralità a una figura astratta e secondarizza la professione di base che la legge, invece, continua a riconoscere e disciplinare in modo diretto. È proprio da qui che si alimenta lo psicoterapeuticocentrismo: non da una lettura fedele delle norme, ma da un modo scorretto di raccontarle.
Anche sul piano deontologico il baricentro, nell’area psicologica, resta lo Psicologo iscritto all’Albo. Il testo vigente del Codice Deontologico pubblicato dal CNOP disciplina infatti la condotta professionale degli iscritti all’Albo degli psicologi. Questo conferma che il perno ordinistico e deontologico resta la professione di Psicologo, non una terza professione separata.
Conclusione
La conclusione è lineare. Dire che lo Psicologo non fa psicoterapia è sbagliato, perché la legge italiana dice il contrario: la psicoterapia può essere esercitata anche dallo Psicologo, purché abbia conseguito la specifica specializzazione prevista. Il punto vero non è negare lo Psicologo, ma distinguere con precisione tra professione di base e requisiti ulteriori per l’esercizio di una determinata attività. Quando questa distinzione viene rispettata, il quadro diventa limpido. Quando viene ignorata, si produce confusione e si rafforza lo psicoterapeuticocentrismo.
Fonti essenziali: Legge 56/1989 ; D.P.R. 328/2001 ; Codice Deontologico – testo vigente (CNOP) ; D.M. 11 dicembre 1998, n. 509 ; Atto di indirizzo CNOP sulla pubblicità informativa
Dire che lo Psicologo non fa psicoterapia è sbagliato.
La legge consente allo Psicologo di esercitarla, se ha la specifica specializzazione prevista.
La formula corretta è: non tutti gli Psicologi la esercitano, ma gli Psicologi con la formazione richiesta sì.
Legge 56/1989, art. 1 – Normattiva
Legge 56/1989, art. 3 – Normattiva
D.P.R. 328/2001, art. 50 e art. 51 – CNOP / testo PDF
D.M. 509/1998 sul riconoscimento degli istituti di specializzazione in psicoterapia – Normattiva



