La sola presenza della parola “psicoterapeuta” nella Legge 56/1989 e nel Codice Deontologico – testo vigente (CNOP) non crea, non istituisce e non implica l’esistenza di un titolo professionale autonomo chiamato “psicoterapeuta”.
Vediamo perché, senza scorciatoie.
Cosa succede nella Legge 56/1989
La Legge 56/1989 usa il termine “psicoterapeuta” per riferirsi, in concreto, a chi esercita l’attività psicoterapeutica nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge. Non costruisce però una professione autonoma distinta da Psicologo o Medico.
La legge:
- non definisce il “psicoterapeuta” come professione autonoma;
- non istituisce un nuovo titolo professionale separato;
- non prevede un Albo distinto;
- non crea un regime di accesso “proprio” di una nuova professione.
Quello che fa, invece, è regolare l’attività psicoterapeutica e i requisiti per esercitarla: l’art. 3 stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale post-laurea, da acquisire mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali presso scuole universitarie o istituti riconosciuti.
In altre parole: anche se la legge usa la parola “psicoterapeuta” (talvolta anche come sostantivo), ciò non equivale a istituire una professione autonoma. Sta nominando chi esercita la psicoterapia in presenza dei requisiti richiesti, non creando un “nuovo status” professionale separato.
👉 La legge regola un’attività e i suoi requisiti, non crea un’identità professionale nuova.
Cosa succede nel Codice Deontologico
Lo stesso vale per il Codice Deontologico – testo vigente (CNOP).
Il Codice:
- utilizza il termine “psicoterapeuta” per riferirsi a una condizione di esercizio (chi svolge psicoterapia);
- introduce obblighi, limiti e responsabilità deontologiche per chi esercita la psicoterapia;
- non può istituire titoli o professioni, perché non ha potere istitutivo.
Un Codice:
- disciplina comportamenti,
- definisce doveri e confini,
- non crea professioni,
- non crea qualifiche giuridiche autonome.
👉 Il Codice presuppone la legge, non la supera.
Se la legge non ha creato una professione autonoma di “psicoterapeuta”, il Codice non può farlo.
Principio giuridico chiave
In diritto vale un principio semplice:
Un termine usato in una norma non crea automaticamente un titolo professionale.
Per creare un titolo o una professione autonoma servirebbero elementi istitutivi chiari, per esempio:
- una definizione normativa esplicita del nuovo titolo o della nuova professione;
- una qualificazione giuridica autonoma;
- un regime di accesso e di esercizio proprio;
- eventualmente un Albo o un elenco dedicato come struttura separata.
Questo non esiste per il “psicoterapeuta”.
Cos’è quindi “psicoterapeuta” sul piano giuridico
Sul piano giuridico, “psicoterapeuta”:
- non è una professione autonoma distinta da Psicologo o Medico;
- non è un titolo professionale separato con un proprio Albo;
- è un modo pratico e descrittivo per indicare chi esercita la psicoterapia avendo i requisiti previsti dall’art. 3.
Qui vale una precisione utile: quando si dice “abilitazione” in linguaggio comune, spesso si intende “condizione che consente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica” (cioè il possesso della formazione di specializzazione prevista). Ma questo non coincide con l’idea di un’abilitazione autonoma come esame di Stato, né con la nascita di una professione distinta.
Il valore giuridico non sta nella parola “psicoterapeuta” in sé, ma sta:
- nella professione di base (Psicologo o Medico);
- nella specifica formazione di specializzazione richiesta dalla legge;
- nel fatto che l’attività esercitata è la psicoterapia.
Un dettaglio che spesso genera confusione: nella prassi ordinistica può comparire un’annotazione o una voce nell’Albo relativa alla specializzazione/attività psicoterapeutica (talvolta indicata anche come “elenco” interno). È una funzione amministrativa e informativa dentro l’Albo, non la creazione di un Albo separato e non la nascita di una nuova professione.
Chiarimento finale, senza ambiguità
La presenza della parola “psicoterapeuta”:
- nella Legge 56/1989
- e nel Codice Deontologico – testo vigente (CNOP)
non comporta la creazione di una professione autonoma o di un titolo professionale separato.
Comporta solo questo:
- esiste un’attività chiamata psicoterapia;
- esistono requisiti per esercitarla;
- chi li possiede può svolgerla nel perimetro della propria professione (Psicologo o Medico).
Confondere l’uso di una parola con la creazione di un titolo o di una professione autonoma è un errore linguistico, giuridico e culturale.
Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente di MetaPsi Aps




