Nota: “0 CFU” è inteso in senso tecnico, poiché le Scuole private non sono percorsi universitari e non rilasciano crediti formativi universitari; non si tratta di una valutazione del valore formativo.
Introduzione
In Italia, per esercitare l’attività di psicoterapia, è necessario aver acquisito una formazione specifica, come previsto dall’art. 3 della Legge 56/1989.
È importante chiarire subito un punto: quando si afferma che la formazione privata “vale 0 CFU”, si fa riferimento esclusivamente al fatto che non rilascia crediti formativi universitari, non al suo valore formativo o clinico.
All’interno del sistema normativo coesistono due modelli distinti:
- quello universitario, basato sui CFU;
- quello non universitario, basato su durata, ore, tirocinio e supervisione.
CFU universitari e formazione in psicoterapia
Nel sistema universitario italiano, i CFU rappresentano l’unità di misura del carico formativo.
1 CFU corrisponde a 25 ore di attività complessiva.
Le Scuole universitarie di specializzazione di area psicologica prevedono 240 CFU complessivi, all’interno dei quali devono essere presenti almeno 60 CFU di attività psicoterapeutiche professionalizzanti con supervisione, come stabilito dall’art. 5 del D.M. 21 gennaio 2019, n. 50.
Questi 60 CFU rappresentano la quota formativa specifica necessaria per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e per la successiva annotazione presso l’Ordine professionale.
La formazione privata: perché “vale 0 CFU”
Le Scuole di specializzazione in psicoterapia private, pur essendo riconosciute dal MUR, non sono corsi universitari.
Di conseguenza, non rilasciano CFU.
Questo significa che, in senso tecnico, la formazione privata corrisponde a 0 crediti formativi universitari.
Tale dato riguarda esclusivamente il sistema di misurazione e non implica una minore qualità o valore formativo.
Queste scuole sono disciplinate dal D.M. 509/1998 e devono rispettare requisiti specifici, tra cui:
- durata quadriennale,
- monte ore definito,
- tirocinio obbligatorio,
- supervisione,
- organizzazione didattica strutturata.
Si tratta quindi di un sistema diverso, ma regolato e riconosciuto.
Che cosa rappresentano i 60 CFU
I 60 CFU previsti nei percorsi universitari non rappresentano l’intero percorso formativo, ma una quota specifica.
Rappresentano il momento in cui la formazione diventa:
- pratica,
- supervisionata,
- clinicamente orientata,
- rilevante per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
I 240 CFU costruiscono la formazione complessiva.
I 60 CFU ne rappresentano la soglia formativa rilevante ai fini dell’esercizio.
Perché le scuole universitarie sono abilitanti
Le scuole universitarie di area psicologica consentono di acquisire il requisito formativo specifico richiesto per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, perché includono i 60 CFU previsti dalla normativa.
L’esercizio effettivo dell’attività resta comunque subordinato al possesso dei requisiti professionali, al conseguimento del diploma e alla successiva annotazione presso l’Ordine competente.
Differenza tra percorsi medici e psicologici
I 60 CFU possono essere inseriti in contesti formativi diversi.
Nei percorsi medici (Psichiatria e Neuropsichiatria infantile), sono integrati all’interno di scuole di specializzazione sanitarie.
Nei percorsi psicologici, sono presenti nelle scuole universitarie di area psicologica o nelle scuole di psicoterapia riconosciute.
I medici non specialisti devono acquisire la formazione psicoterapeutica tramite scuole riconosciute, analogamente agli Psicologi.
Perché si può diventare “psicoterapeuta” anche senza laurea in Psicologia
L’ordinamento italiano consente ai medici di esercitare la psicoterapia, se in possesso della formazione specifica prevista dall’art. 3 della Legge 56/1989.
Questa scelta ha basi storiche e sanitarie.
A livello internazionale, i modelli variano, mostrando come il rapporto tra Psicologia e psicoterapia non sia stato definito in modo uniforme nei diversi ordinamenti.
Scuola, diploma e Ordine
Le scuole, universitarie o private riconosciute, rilasciano un diploma di specializzazione.
La qualifica di “psicoterapeuta” diventa giuridicamente utilizzabile solo dopo l’annotazione presso l’Ordine professionale competente, sulla base del diploma conseguito e dei requisiti previsti dalla normativa.
Precisazione giuridica
In senso strettamente giuridico, non esiste una autonoma “abilitazione alla psicoterapia” distinta dall’abilitazione alla professione di Psicologo o di Medico.
La legge non prevede un esame di Stato specifico per la psicoterapia, né istituisce una nuova abilitazione professionale.
Prevede invece che l’attività psicoterapeutica possa essere esercitata da Psicologi e Medici già abilitati e iscritti ai rispettivi Albi, a condizione che abbiano acquisito una formazione specifica.
I 60 CFU, nei percorsi universitari, rappresentano quindi una quota formativa necessaria per l’esercizio dell’attività e per l’annotazione della qualifica, non una abilitazione autonoma.
Precisazione istituzionale
In Italia non esiste una professione autonoma di “psicoterapeuta” e non esiste un Albo degli psicoterapeuti.
La psicoterapia è un’attività riservata, esercitabile da Psicologi e Medici con formazione specifica.
CFU ed ECM
I CFU appartengono al sistema universitario.
Gli ECM riguardano l’aggiornamento professionale continuo.
I due sistemi sono distinti e non equivalenti.
Conclusione
Dire che la formazione privata in psicoterapia vale 0 CFU e quella universitaria 60 significa descrivere una differenza reale tra sistemi formativi.
Non significa stabilire una gerarchia di valore, ma chiarire una distinzione normativa e strutturale.
I CFU sono una misura universitaria.
La psicoterapia è una competenza che si costruisce attraverso percorsi diversi, accomunati dalla formazione specifica con supervisione.
Fonti essenziali
- Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 3
- D.M. 21 gennaio 2019, n. 50
- D.M. 11 dicembre 1998, n. 509
- D.M. 270/2004
- Codice Deontologico degli Psicologi Italiani (testo vigente)



