Dire che la formazione in psicoterapia “completa” quella dello Psicologo non è, sul piano normativo, una formula precisa. La Legge 56/1989 definisce già la professione di Psicologo e ne individua l’ambito proprio; inoltre stabilisce che, per esercitarla, occorrono l’abilitazione in psicologia mediante esame di Stato e l’iscrizione all’albo. Questo vuol dire che lo Psicologo, giuridicamente, non è un professionista “da completare”.
L’art. 1 della Legge 56/1989 è molto chiaro: la professione di Psicologo comprende prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico, oltre a sperimentazione, ricerca e didattica. La legge, quindi, non presenta lo Psicologo come una figura provvisoria o incompleta, ma come una professione autonoma, già definita nei suoi contenuti essenziali.
La specializzazione in psicoterapia ha un’altra funzione. L’art. 3 della stessa legge stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale post-laurea. Anche il MUR conferma che l’accesso alle scuole avviene dopo il conseguimento della laurea magistrale o specialistica in Psicologia o in Medicina e Chirurgia e dopo l’iscrizione al rispettivo albo professionale, e precisa che l’istituto rilascia un diploma di specializzazione equipollente a quello universitario. In altre parole, la scuola di psicoterapia si colloca dopo che la professione di base è già stata raggiunta.
Per questo la formula più corretta è un’altra: la formazione in psicoterapia non completa lo Psicologo, ma aggiunge una specializzazione specifica che consente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Cambia molto. “Completare” lascia intendere che prima manchi qualcosa alla professione di Psicologo. La legge, invece, distingue due piani: da un lato la professione di Psicologo, già definita e già esercitabile; dall’altro una specifica attività professionale che richiede una formazione ulteriore.
Va chiarito bene anche un punto delicato. Nella Legge 56/1989, per la professione di Psicologo si parla espressamente di abilitazione mediante esame di Stato; per la psicoterapia, invece, si parla di specifica formazione professionale post-laurea. Perciò non è tecnicamente rigoroso parlare di una seconda abilitazione statale autonoma alla psicoterapia costruita nello stesso modo dell’abilitazione alla professione di Psicologo. La legge usa due schemi diversi.
Anche il linguaggio ministeriale conferma questa distinzione. Il MUR parla infatti di istituti abilitati ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia: qui l’abilitazione riguarda gli istituti, non una nuova abilitazione professionale personale sovrapponibile a quella dell’art. 2 della Legge 56/1989. Questa precisazione è utile perché evita formulazioni troppo larghe e rende il testo più difficile da contestare.
Sul piano deontologico, il quadro è coerente. Il Codice Deontologico vigente del CNOP afferma che la psicologa e lo psicologo hanno il dovere di promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità; impone di mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento, di riconoscere i limiti della propria competenza e di usare solo strumenti per i quali si abbia adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione; chiede inoltre di presentare in modo corretto e accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Il punto, dunque, non è se lo Psicologo sia “completo” o “incompleto”, ma se operi con competenza, correttezza e chiarezza sui propri titoli e limiti professionali.
La conclusione è semplice. Lo Psicologo è già una professione compiuta sul piano legale. La formazione in psicoterapia non lo completa: aggiunge una specializzazione ulteriore, richiesta per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Dire questo non sminuisce la specializzazione. La colloca, però, nel suo posto corretto, senza ridurre la professione di Psicologo a una figura incompleta in attesa di essere “finita” da un percorso successivo.
Fonti essenziali
Legge 18 febbraio 1989, n. 56, artt. 1, 2 e 3.
Ministero dell’Università e della Ricerca, sezione Psicoterapia e Istituti abilitati.
Codice Deontologico degli Psicologi



