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di Enrico Rizzo, Psicologo, Sessuologo Clinico

La formazione ECM in psicoterapia è libera per tutti gli Psicologi

Nel sistema ECM la presenza delle due discipline “Psicologia” e “Psicoterapia” continua a generare confusione tra gli Psicologi, soprattutto quando questa distinzione viene utilizzata, nella pratica, per impedire a molti professionisti non psicoterapeuti l’accesso alla formazione ECM in disciplina Psicoterapia. Da qui nascono dubbi legittimi, esclusioni improprie e una diffusa sensazione di incoerenza normativa che, negli anni, ha prodotto paura, autocensura e un senso di illegittimità formativa del tutto infondato.

Per fare chiarezza è necessario distinguere con precisione tre piani diversi: il piano normativo, quello amministrativo e quello culturale.

Il sistema ECM nasce per regolamentare la formazione continua dei professionisti sanitari. Non nasce per ridefinire le professioni, non nasce per creare titoli e non nasce per attribuire autorizzazioni all’esercizio di attività riservate. Le sue basi normative sono contenute nel D.Lgs. 502/1992 e nell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017. La gestione tecnica e amministrativa del sistema è affidata ad Agenas, per conto della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, mentre la raccolta e il tracciamento dei crediti avvengono tramite Co.Ge.A.P.S.

All’interno dell’ECM ogni partecipante viene identificato su due livelli distinti. Il primo è la professione sanitaria, che indica chi è il professionista dal punto di vista giuridico. Il secondo è la disciplina, che serve esclusivamente a classificare l’area tematica della formazione. Per lo Psicologo la professione è “Psicologo” (codice 5) e le discipline associate sono due: 77 Psicoterapia e 78 Psicologia. Questi codici sono ufficiali e compaiono nelle tabelle e nei comunicati tecnici del sistema ECM.

Qui sta il primo snodo decisivo: nel linguaggio ECM Psicologia e Psicoterapia non sono professioni, non sono titoli e non sono qualifiche giuridiche. Sono etichette amministrative utilizzate per organizzare, catalogare e rendicontare i contenuti formativi. La disciplina indica di cosa parla un corso, non chi è o chi diventa il professionista che lo frequenta.

La disciplina Psicologia ha un significato ampio e trasversale. Comprende la valutazione psicologica, l’intervento clinico, la prevenzione, il sostegno, l’abilitazione-riabilitazione, la ricerca, la metodologia, la deontologia, la normativa e i diversi contesti applicativi della psicologia. La disciplina Psicoterapia viene invece utilizzata per classificare eventi formativi che trattano modelli psicoterapeutici, fondamenti teorici, tecniche di intervento strutturato, strumenti clinici e processi di cambiamento.

Questo non significa, però, che la disciplina Psicoterapia sia riservata ai soli psicoterapeuti. Il sistema ECM non richiede, non verifica e non presuppone che chi accede a un corso in disciplina Psicoterapia sia autorizzato all’esercizio dell’attività psicoterapeutica. L’ECM forma, aggiorna e approfondisce. Non abilita, non autorizza e non attribuisce titoli.

Ne consegue un punto che va affermato senza ambiguità: lo Psicologo non psicoterapeuta può accedere alla formazione ECM, anche in disciplina Psicoterapia. I requisiti richiesti sono esclusivamente quelli giuridici di base: abilitazione alla professione, iscrizione all’Albo e corretta registrazione nel sistema ECM. Non è richiesto essere psicoterapeuti, né essere iscritti o allievi di una scuola di specializzazione in psicoterapia, per poter studiare contenuti psicoterapeutici.

Molti Psicologi non psicoterapeuti, o non iscritti alle scuole di specializzazione in psicoterapia, vivono però questa possibilità con una convinzione distorta e penalizzante. Credono di poter accedere solo a una formazione marginale, di doversi accontentare delle briciole, di non avere pieno diritto a studiare modelli, tecniche e strumenti psicoterapeutici. Questa convinzione è molto diffusa, ma è errata.

In realtà agli Psicologi non è vietato formarsi in psicoterapia. Non risulta, nella normativa ECM, alcun divieto generale di accesso ai corsi accreditati in disciplina Psicoterapia per gli Psicologi in quanto tali. La formazione in psicoterapia è libera per tutti gli Psicologi, sia all’interno delle scuole di specializzazione sia al di fuori di esse. Tutti gli Psicologi possono studiare psicoterapia, approfondirne i fondamenti teorici, le tecniche, i modelli clinici e gli strumenti di intervento attraverso corsi universitari, corsi ECM, seminari, master, convegni, libri e percorsi formativi extra-scuola.

Le scuole di specializzazione in psicoterapia non detengono un monopolio sulla formazione in psicoterapia. Detengono una funzione specifica rispetto a un percorso che consente l’uso di una determinata etichetta di esercizio secondo la normativa vigente. Ma questo riguarda l’esercizio e la comunicazione professionale, non lo studio, la conoscenza, l’aggiornamento e la formazione.

È fondamentale chiarire anche un altro punto che spesso alimenta paura e autocensura: non esiste una fattispecie sanzionatoria che punisca la mera frequenza di un corso ECM in disciplina Psicoterapia. Nessun organo dello Stato può sanzionare uno Psicologo per il solo fatto di aver seguito un corso ECM attinente alla psicoterapia. Eventuali contestazioni riguardano l’esercizio professionale, l’uso improprio di qualifiche o la comunicazione al pubblico, non lo studio e l’aggiornamento.

È altrettanto importante chiarire che i corsi ECM in disciplina Psicoterapia non autorizzano e non abilitano all’uso della psicoterapia. Non hanno valore abilitante e non modificano lo status professionale. Non autorizzano neppure, di per sé, all’uso di specifiche tecniche terapeutiche come se esistesse una licenza rilasciata dal corso. L’ECM forma e aggiorna; l’abilitazione all’esercizio della professione deriva dall’esame di Stato e dall’iscrizione all’Albo; l’autorizzazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, intesa come uso della relativa etichetta, deriva dal titolo di specializzazione previsto dalla normativa. L’uso degli strumenti clinici resta sempre soggetto a competenza, responsabilità professionale e appropriatezza deontologica.

Se nella pratica molti Psicologi non psicoterapeuti vengono esclusi dall’accesso a corsi ECM in disciplina Psicoterapia, le ragioni non sono normative. Nella maggior parte dei casi si tratta di una confusione concettuale tra formazione ed esercizio professionale. In altri casi entrano in gioco scelte difensive dei provider ECM. In altri ancora pesa una cultura psicoterapeuticocentrica, secondo cui la clinica avanzata e la formazione su modelli terapeutici dovrebbero essere riservate a pochi, trasformando la formazione in uno strumento identitario anziché in un diritto-dovere professionale.

Quando un provider ECM limita l’accesso a un evento, lo fa come scelta organizzativa propria, non perché lo imponga il sistema ECM. Questa scelta può essere dichiarata e, in alcuni casi, anche legittima sul piano organizzativo, ma non può essere presentata come divieto di legge o come obbligo strutturale dell’ECM.

Se non esiste un divieto di legge, né l’Ordine degli Psicologi né l’ENPAP dovrebbero precludere a uno Psicologo non autorizzato alla psicoterapia l’accesso alla formazione in psicoterapia, salvo la presenza di vincoli normativi specifici o di motivazioni organizzative puntualmente esplicitate. In assenza di una base giuridica chiara, una preclusione generalizzata o sistematica è difficilmente giustificabile e dovrebbe essere immediatamente contestata in modo formale, chiedendo l’indicazione precisa del fondamento normativo del diniego. Se tale fondamento non viene indicato, non si è davanti a un vincolo di legge, ma a una prassi impropria.

In questo quadro si colloca il valore del lavoro di informazione, chiarificazione e valorizzazione del ruolo terapeutico dello Psicologo che ho portato avanti io, Enrico Rizzo, Psicologo, attraverso un impegno ultradecennale. Un lavoro che ha reso esplicite le distorsioni culturali interiorizzate dalla categoria, ha smontato false credenze e ha restituito allo Psicologo la piena legittimità del proprio ruolo terapeutico, mostrando che prevenzione, sostegno, abilitazione-riabilitazione e trattamento psicologico sono cura a pieno titolo.

Oggi questo lavoro di valorizzazione è reso possibile, potenziato e reso strutturale anche grazie al contributo di MetaPsi Aps. MetaPsi Aps rappresenta una grandissima occasione di crescita per gli Psicologi e per l’intera comunità professionale. È uno spazio organizzato in cui la professione può liberarsi dai pregiudizi e dalla disinformazione alimentati dal psicoterapeuticocentrismo e tornare a riconoscersi come professione sanitaria con funzione terapeutica piena.

Sostenere MetaPsi Aps e associarsi significa investire nel bene della propria professione. Significa contribuire a costruire una base culturale e documentale solida, condivisa e sempre più inattaccabile. Significa scegliere consapevolezza al posto della paura, crescita al posto dell’autocensura, dignità al posto della svalutazione.

MetaPsi Aps è un’occasione di crescita e di liberazione professionale.
Per associarsi a MetaPsi Aps: www.metapsi.it/tesseramento

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