Nel testo che segue, l’espressione “falsa autorizzazione” viene usata in senso comunicativo, non accusatorio: indica una autorizzazione “apparente” o “percepita”, cioè l’effetto che certe parole possono generare nel lettore quando non vengono delimitate con precisione. Non si sostiene che esistano illeciti, né si attribuiscono intenzioni o condotte scorrette a persone fisiche o all’associazione. L’oggetto dell’analisi è esclusivamente il rischio di fraintendimento prodotto dalla formulazione.
Nella pagina “Formazione di Livello 1” del sito emdr.it compare una frase che associa un “certificato” a un verbo tipicamente “forte” (“autorizza”), collegandolo poi a due ambiti altrettanto forti (“pratica clinica” e “ricerca”). In sanità, questo tipo di lessico può incidere sulle aspettative dei professionisti e, indirettamente, sulla tutela dell’utenza.
In parallelo, nella homepage lo stesso sito adotta una cornice comunicativa basata su parole come “ufficiale”, “organo ufficiale responsabile” e “formazione certificata”. Anche senza attribuire significati legali a quelle espressioni, è realistico osservare che una parte dei lettori tende spontaneamente a interpretare “ufficiale/certificata” come segnali di riconoscimento pubblico o di valore esterno. In questo contesto, una frase che usa “autorizza” può essere interpretata come qualcosa di più di un semplice attestato formativo.
Perché “certificato che autorizza” è una formula ad alto rischio di equivoco
Nel linguaggio comune e professionale, un certificato di norma attesta che un percorso è stato svolto. Il verbo “autorizza”, invece, richiama un’idea di “via libera” e può far pensare a un permesso con effetti esterni. Questo effetto si amplifica quando l’oggetto dell’autorizzazione viene descritto in termini generali (“applicazione nella pratica clinica e nella ricerca”) e non viene specificato il perimetro: autorizzazione interna a cosa, esattamente?
Un’associazione privata può organizzare corsi, rilasciare attestati di partecipazione, definire standard interni, fissare criteri associativi, regolamentare l’accesso a materiali o a livelli successivi del proprio circuito. Il punto critico, però, è la mancanza di una frase di chiarimento che distingua nettamente:
- l’attestazione formativa (cosa è);
- l’eventuale regolazione interna (se esiste);
- ciò che invece dipende dai requisiti previsti dall’ordinamento per l’esercizio di attività professionali.
Quando questa distinzione non è esplicitata, il lettore può sovrapporre piani diversi e trasformare un attestato in una “patente” percepita.
Ambiguità sulla figura del (“psicoterapeuta”) e nodo sintattico sugli allievi
Nella stessa pagina, la frase sui requisiti di accesso è costruita in modo che può generare un equivoco sintattico: la categoria degli “iscritti” a una scuola segue immediatamente quella degli (“psicoterapeuti”), senza una separazione netta tra gruppi. In una lettura rapida, questo può far apparire gli allievi come già (“psicoterapeuti”), oppure può far pensare che l’iscrizione al terzo anno comporti uno status pieno.
C’è poi un secondo punto, più sottile: l’espressione “(“psicoterapeuti”) abilitati alla professione” può suggerire a un lettore non esperto un’idea di “abilitazione” riferita a una professione autonoma di (“psicoterapeuta”). Anche se chi scrive intendesse un concetto diverso, la formula non lo chiarisce e non previene interpretazioni improprie.
Il nodo ordinamentale: perché la parola “autorizza” dovrebbe essere delimitata
Nell’ordinamento italiano, l’attività psicoterapeutica viene collegata a una specifica formazione professionale da acquisire dopo la laurea, tramite percorsi di specializzazione con determinate caratteristiche. Questo dato non serve qui per “vietare” la formazione, né per entrare nel merito dell’EMDR. Serve solo a spiegare perché, nel linguaggio pubblico sanitario, verbi come “autorizza” dovrebbero essere usati con estrema cautela e con un perimetro dichiarato.
Quando un testo non distingue tra attestazione formativa e “autorizzazioni” (interne o esterne), il rischio non è teorico: è che la frase venga letta come una scorciatoia autorizzativa “generale”, cioè come se il workshop producesse di per sé un effetto abilitante verso clinica e ricerca.
Cornice “ufficiale”, “certificata” e “riconosciuta”: perché la chiarezza diventa uno standard minimo
Nella pagina di livello 1 compaiono anche ulteriori formule che rafforzano l’idea di esclusività e riconoscimento (per esempio: richiami a standard qualitativi garantiti, corsi “ufficiali e riconosciuti”, trainer “certificati e riconosciuti” e inviti a formarsi con trainer certificati da un organismo europeo). Anche qui, senza contestare il contenuto, è utile osservare l’effetto complessivo: quando più espressioni convergono su “ufficialità/riconoscimento/certificazione” e, nello stesso testo, compare “certificato che autorizza”, la lettura “abilitante” diventa più probabile.
Proprio per questo, una comunicazione più precisa tutela tutti: chi organizza la formazione, chi la frequenta e chi, indirettamente, è destinatario di interventi clinici.
Conclusione
Il tema non è l’EMDR. Il tema è una formulazione che, per come è scritta, può:
- far apparire gli allievi come già (“psicoterapeuti”), per ambiguità sintattica;
- far intendere che un certificato abbia effetti autorizzativi generali su pratica clinica e ricerca;
- confondere il piano associativo (attestati, standard interni, regole di circuito) con il piano dei requisiti previsti dall’ordinamento, soprattutto dentro una cornice comunicativa che richiama “ufficiale” e “formazione certificata”.
La soluzione comunicativa è semplice e non “contro” la formazione: sostituire “autorizza” con un lessico descrittivo (“attesta”, “certifica la partecipazione”, “documenta contenuti e obiettivi formativi”) e, se esistono autorizzazioni interne, esplicitarne con precisione il perimetro (materiali, loghi, standard associativi, livelli successivi), evitando di collegarle alla clinica e alla ricerca in senso generale.
Enrico Rizzo, Psicologo, Palermo
Pagina “Formazione di Livello 1” (frase su “certificato che autorizza”, requisiti di accesso e formulazioni su corsi “ufficiali/riconosciuti”):
https://emdr.it/formazione/formazione-di-livello-1/
Homepage (cornice “SITO UFFICIALE EMDR”, “organo ufficiale responsabile… formazione certificata”, descrizione “metodo psicoterapico”, ulteriori affermazioni di riconoscimento/certificazione):
https://emdr.it/
Pagina “Contatti” (dati dell’Associazione per l’EMDR in Italia):
https://emdr.it/contatti/
Fonte istituzionale che riporta la cornice normativa sulla “specifica formazione professionale” per l’attività psicoterapeutica (L. 56/1989, art. 3):
https://www.inapp.gov.it/strumenti-normativa/normative/legge-18-febbraio-1989-n-56/
Codice Deontologico – testo vigente (CNOP):
https://www.psy.it/la-professione-psicologica/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani/codice-deontologico-vigente/




