In Italia sono circolati materiali promozionali — anche di strutture sanitarie o provider collegati all’associazione EMDR — nei quali si afferma che, al termine del workshop, venga rilasciato un certificato che “autorizza la sua applicazione nella pratica clinica e nella ricerca”.
Una simile formulazione è impropria sul piano giuridico e rischiosa su quello deontologico: nessun soggetto privato può “autorizzare” l’esercizio della professione psicologica né l’attività di ricerca clinica. Nel nostro ordinamento, il potere abilitante è esclusivamente quello previsto dalla legge ed è vigilato dagli Ordini professionali.
La Legge 56/1989 definisce con chiarezza il perimetro. L’articolo 1 individua l’attività professionale dello psicologo; l’articolo 2 stabilisce che l’esercizio della professione è subordinato al superamento dell’Esame di Stato e all’iscrizione all’Albo; l’articolo 3 disciplina l’attività psicoterapeutica, per la quale è richiesta una specifica formazione post-laurea. Ne consegue che un corso, un training o un workshop privato possono esclusivamente attestare la partecipazione o il percorso formativo svolto, ma non possono conferire alcuna licenza d’esercizio né assumere valore “autorizzativo”.
Questo principio trova conferma anche sul piano deontologico. Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani – testo vigente (CNOP) impone comunicazioni corrette, veritiere e non fuorvianti e vieta di avallare formulazioni che possano indurre a ritenere qualcuno “autorizzato” quando non lo è. Il D.P.R. 137/2012 ribadisce il carattere pubblicistico della funzione ordinistica e la vigilanza sulla correttezza dell’esercizio professionale e dell’informazione rivolta ai cittadini. L’uso del termine “autorizza” nei materiali informativi suggerisce, anche implicitamente, l’esistenza di un potere legittimante che la legge non attribuisce ai soggetti privati e risulta pertanto fuorviante.
Anche la ricerca clinica segue percorsi propri, distinti dalla formazione. L’avvio di attività di ricerca richiede protocolli conformi alle normative vigenti e, quando previsto, la valutazione e l’approvazione di un Comitato Etico. Un attestato formativo non costituisce né sostituisce tali procedure e le eventuali “autorizzazioni” interne rilasciate da enti o strutture private non hanno alcun valore abilitante sul piano giuridico.
Un ulteriore chiarimento riguarda la responsabilità dei contenuti pubblicati. Qualora una comunicazione impropria compaia su siti associativi o su pagine di provider privati, la responsabilità deontologica non ricade sull’ente come persona giuridica, ma sugli psicologi iscritti all’Albo che ricoprono ruoli di direzione, rappresentanza o responsabilità editoriale, o che abbiano approvato e diffuso tali contenuti. I soggetti non iscritti all’Albo non rispondono sul piano deontologico, ma restano responsabili sul piano civile e amministrativo, ad esempio in materia di pubblicità ingannevole, mentre l’ente risponde dei propri contenuti secondo le norme di settore.
Per evitare equivoci e tutelare sia i professionisti sia i cittadini, la formulazione corretta da adottare nei materiali informativi è chiara e trasparente: “Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione. L’attestato non sostituisce l’abilitazione di legge né costituisce autorizzazione legale alla pratica clinica o alla ricerca”. Una dicitura di questo tipo rispetta l’ordinamento giuridico e il Codice Deontologico e impedisce fraintendimenti sul valore dei titoli rilasciati.
Fonti e riferimenti ufficiali
- Legge 56/1989 – Normattiva
https://www.normattiva.it/eli/id/1989/02/18/089U0056/CONSOLIDATED - Codice Deontologico degli Psicologi Italiani – CNOP
https://www.cnop.it/aree-tematiche/deontologia/codice-deontologico/ - D.P.R. 137/2012 – Gazzetta Ufficiale
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/14/12G0151/sg - EMDR Italia – Formazione Livello 1 (pagina informativa)
https://www.emdr.it/formazione/
Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente di MetaPsi Aps



