Gli atti tipici dello Psicologo hanno piena rilevanza terapeutica quando intervengono sul funzionamento mentale, psicofisico, sessuale e relazionale della persona.
La cura psicologica non coincide con la sola psicoterapia.
Questa distinzione è fondamentale sul piano scientifico, professionale e giuridico. Lo Psicologo è il professionista della prevenzione, della diagnosi, del sostegno, dell’abilitazione e della riabilitazione in ambito psicologico. Questi atti non sono attività minori, preliminari o accessorie. Sono il nucleo stesso dell’intervento psicologico rivolto alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.
Quando lo Psicologo opera sul funzionamento mentale, psicofisico, emotivo, comportamentale, sessuale e relazionale, lavora dentro un ambito di cura. Una cura non farmacologica e non chirurgica, fondata su strumenti conoscitivi e di intervento propri della Psicologia.
La psicoterapia è una specifica attività esercitabile da Psicologi e Medici in possesso della formazione prevista dalla legge. Ma non esaurisce l’insieme degli interventi psicologici con finalità terapeutica. Non coincide con tutta la cura psicologica. E non trasforma in “non terapeutico” ciò che lo Psicologo compie attraverso gli atti tipici della sua professione.
I disturbi psicologici riguardano il funzionamento
Una parte centrale della Psicologia clinica contemporanea utilizza il concetto di funzionamento come riferimento essenziale per comprendere la salute, la sofferenza e il recupero.
L’ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha consolidato una prospettiva centrata sul funzionamento, sulla disabilità, sulle attività, sulla partecipazione e sui fattori ambientali. Approvato nel 2001 come standard internazionale, l’ICF descrive e misura salute e disabilità a livello individuale e di popolazione.
Anche quando si parla di disturbi mentali, il riferimento non è a un oggetto interno misterioso da “riparare”, ma ad alterazioni clinicamente significative del pensiero, della regolazione emotiva o del comportamento, di solito associate a sofferenza o compromissione in aree importanti del funzionamento.
Il disturbo psicologico non va compreso come una lesione materiale di una presunta struttura psichica. Va compreso come una compromissione, più o meno stabile e complessa, di processi cognitivi, emotivi, relazionali, motivazionali, comportamentali e adattivi.
La “struttura psichica” non è un confine giuridico della cura
Nel linguaggio clinico alcune scuole parlano di “struttura psichica”, “organizzazione di personalità” o “funzionamento profondo”. Sono espressioni che possono avere un valore teorico dentro determinati modelli.
Il problema nasce quando queste espressioni vengono usate come se indicassero un territorio clinico separato e riservato alla sola psicoterapia.
Questa operazione non è sostenibile.
La “struttura psichica” non è un oggetto giuridico definito dalla legge. Non è una categoria normativa che delimita gli atti dello Psicologo. Non è un’area della sofferenza umana sottratta alla prevenzione, alla diagnosi, al sostegno, all’abilitazione e alla riabilitazione psicologica.
Anche quando si usa il termine “struttura”, ciò che viene osservato clinicamente resta sempre il funzionamento della persona: il modo in cui pensa, regola le emozioni, costruisce relazioni, interpreta sé e gli altri, affronta i conflitti, tollera la frustrazione, organizza il comportamento e partecipa alla vita.
Per questo è più corretto parlare di funzionamenti, processi, pattern, schemi, regolazioni e organizzazioni psicologiche. Sono questi gli elementi osservabili, valutabili e trattabili con strumenti psicologici.
Funzionamento, organizzazione e impairment
Nel linguaggio clinico e riabilitativo, il funzionamento indica il modo in cui una persona utilizza le proprie capacità mentali, emotive, corporee, sessuali e relazionali nella vita quotidiana.
L’organizzazione indica il modo in cui queste funzioni si coordinano tra loro. Una persona può avere buone capacità cognitive ma scarsa regolazione emotiva. Può comprendere razionalmente una situazione ma reagire in modo impulsivo. Può desiderare relazioni stabili ma ripetere modalità relazionali che producono sofferenza.
L’impairment indica la compromissione di una o più funzioni: attenzione, memoria di lavoro, regolazione emotiva, flessibilità cognitiva, autostima, empatia, impulso, capacità di mentalizzare, sessualità, qualità delle relazioni. Può essere lieve, moderato o grave. Temporaneo o persistente. In ogni caso riguarda il modo in cui la persona funziona e partecipa alla propria vita.
È qui che interviene la cura psicologica.
L’abilitazione-riabilitazione psicologica è cura
L’abilitazione-riabilitazione psicologica non è un’attività secondaria.
È una forma piena di intervento terapeutico dello Psicologo, perché mira a mantenere, promuovere o recuperare il miglior livello possibile di funzionamento mentale, psicofisico, sessuale e relazionale.
La riabilitazione, secondo la prospettiva dell’OMS, comprende interventi finalizzati a ottimizzare il funzionamento e ridurre la disabilità nelle persone con condizioni di salute, in interazione con il loro ambiente. Questa definizione è pienamente coerente con l’intervento psicologico quando il problema riguarda funzioni cognitive, emotive, comportamentali, sessuali o relazionali.
Lo Psicologo valuta, formula ipotesi cliniche, costruisce obiettivi, utilizza strumenti e tecniche psicologiche, sostiene la persona, favorisce nuove competenze, lavora sui processi compromessi e orienta l’intervento al cambiamento funzionale.
Questa è cura psicologica. Non serve chiamarla psicoterapia per riconoscerne la natura terapeutica.
I disturbi di personalità sono pattern disfunzionali
I disturbi di personalità sono un esempio molto chiaro.
Per anni sono stati descritti, in alcuni modelli, come disturbi “strutturali”. Nei sistemi diagnostici contemporanei, però, vengono descritti come pattern persistenti di esperienza interiore e comportamento, con ricadute sul modo di pensare, sulla risposta emotiva, sul funzionamento interpersonale e sul controllo del comportamento.
Il problema clinico non è una “struttura” da possedere o riparare. È un insieme di modalità rigide, ripetitive e disadattive con cui la persona percepisce sé stessa e gli altri; regola le emozioni; gestisce gli impulsi; costruisce o rompe i legami; affronta separazioni, frustrazioni, vergogna, rabbia o dipendenza.
Anche in questi casi l’intervento dello Psicologo può avere piena natura terapeutica quando agisce sui processi psicologici compromessi e mira a un miglior funzionamento della persona.
Ogni Psicologo deve naturalmente operare nei limiti della propria competenza, formazione, aggiornamento ed esperienza. Ma questo è un principio deontologico generale. Non significa che alcune categorie di sofferenza psicologica siano automaticamente sottratte agli atti tipici dello Psicologo.
La legge non riserva i disturbi alla psicoterapia
La Legge 56/1989 definisce la professione di Psicologo attraverso l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico, rivolti alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.
La stessa legge disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, subordinandolo a una specifica formazione professionale acquisita dopo la laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, tramite corsi di specializzazione almeno quadriennali. Il MUR richiama espressamente gli articoli 3 e 35 della Legge 56/1989 in materia di titoli di specializzazione in psicoterapia e relativa equipollenza.
Questa distinzione va rispettata.
La psicoterapia richiede la formazione prevista dalla legge. Ma la legge non dice che tutti gli interventi terapeutici in ambito psicologico siano psicoterapia. Non dice che la cura psicologica sia riservata alla sola psicoterapia. Non dice che diagnosi, sostegno, abilitazione e riabilitazione siano atti privi di valore terapeutico.
Al contrario: la professione di Psicologo comprende già strumenti conoscitivi e di intervento rivolti alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.
Il punto non è negare la psicoterapia. Il punto è impedire che venga presentata come l’unica forma legittima di cura psicologica.
Nessun disturbo psicologico è sottratto in blocco allo Psicologo
Non esiste, sul piano normativo, una lista di disturbi psicologici riservati in blocco alla sola psicoterapia.
Esistono competenze, limiti professionali, responsabilità cliniche, necessità di invio, collaborazione interprofessionale e obblighi deontologici. Ma questi elementi riguardano la qualità e l’appropriatezza dell’intervento, non una presunta esclusione generale dello Psicologo dalla cura dei disturbi psicologici.
Lo Psicologo deve usare strumenti per i quali possiede adeguata competenza. Deve fondare le proprie metodologie su riferimenti scientifici verificati. Deve informare correttamente la persona sulle finalità e sui limiti della prestazione. Deve salvaguardare la propria autonomia professionale nella scelta di metodi, tecniche e strumenti, assumendosi la responsabilità del loro uso.
Il Codice Deontologico vigente richiama questi principi negli articoli 5, 6 e 7: preparazione, aggiornamento, limiti di competenza, fonti scientifiche, autonomia professionale, responsabilità nell’uso degli strumenti e correttezza delle informazioni rese alla persona.
Questi vincoli non riducono la funzione terapeutica dello Psicologo. La rendono più seria, più responsabile e più tutelante.
La cura psicologica si misura sul cambiamento funzionale
La cura psicologica non si misura dal nome dell’etichetta professionale usata per descriverla.
Si misura dagli obiettivi, dai metodi, dalla competenza del professionista, dalla correttezza del mandato, dalla qualità della relazione professionale, dalla tutela della persona e dal cambiamento del funzionamento.
Quando una persona regola meglio le emozioni, riduce condotte disfunzionali, recupera capacità relazionali, migliora la sessualità, affronta meglio ansia e vergogna, riprende attività significative, rafforza la propria autonomia e migliora il rapporto con sé stessa e con gli altri, siamo davanti a un cambiamento psicologico clinicamente rilevante.
Questo cambiamento può avvenire dentro diversi interventi psicologici. La psicoterapia è uno di questi. Non è l’intero campo.
Conclusione
La cura psicologica, quando si realizza attraverso gli atti tipici previsti dalla Legge 56/1989 e nei limiti della competenza professionale, appartiene pienamente alla funzione dello Psicologo.
Non è un campo residuale rispetto alla psicoterapia. È il terreno nel quale lo Psicologo previene, valuta, sostiene, abilita e riabilita il funzionamento mentale, psicofisico, sessuale e relazionale della persona.
La psicoterapia è una specifica attività esercitabile da Psicologi e Medici in possesso della formazione prevista dalla legge. Ma non può essere usata per oscurare la funzione terapeutica degli atti tipici dello Psicologo.
Prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione e riabilitazione psicologica sono strumenti centrali della cura psicologica. Intervengono sul funzionamento mentale, psicofisico, sessuale e relazionale della persona. Mirano al mantenimento, alla promozione e al recupero della salute psicologica.
Ridurre tutto questo alla sola psicoterapia significa impoverire la Psicologia, confondere il pubblico e rendere invisibile una parte essenziale della professione.
La Psicologia cura perché interviene sui processi psicologici della persona. E lo Psicologo cura perché la legge, la scienza e la deontologia gli riconoscono strumenti, responsabilità e competenze per farlo.
Glossario MetaPsi
Funzionamento: modo in cui una persona utilizza le proprie capacità cognitive, emotive, corporee, sessuali e relazionali nella vita quotidiana.
Organizzazione psicologica: coordinamento dinamico dei processi mentali, emotivi, comportamentali e relazionali che consente adattamento, equilibrio e partecipazione.
Impairment: compromissione di una o più funzioni psicologiche, psicofisiche, sessuali o relazionali.
Disturbo psicologico: nel lessico MetaPsi, condizione caratterizzata da alterazioni clinicamente significative di pensiero, regolazione emotiva, comportamento o relazione, spesso associate a sofferenza e compromissione del funzionamento.
Riabilitazione psicologica: intervento terapeutico dello Psicologo volto al recupero del miglior livello possibile di funzionamento mentale, psicofisico, sessuale e relazionale.
Psicoterapia: attività che richiede la specifica formazione prevista dall’art. 3 della Legge 56/1989, ma che non esaurisce la cura psicologica.
Psicoterapeuticocentrismo: visione riduttiva che identifica la cura psicologica con la sola psicoterapia, rendendo meno visibili gli atti tipici dello Psicologo.
Fonti essenziali
Organizzazione Mondiale della Sanità, ICF — quadro OMS per descrivere e misurare salute e disabilità, approvato nel 2001 come standard internazionale.
Organizzazione Mondiale della Sanità, “Mental disorders” — definizione di disturbo mentale come alterazione clinicamente significativa di cognizione, regolazione emotiva o comportamento, associata di solito a distress o impairment del funzionamento.
Organizzazione Mondiale della Sanità, “Rehabilitation” — interventi progettati per ottimizzare il funzionamento e ridurre la disabilità nelle persone con condizioni di salute, in interazione con l’ambiente.
Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Ordinamento della professione di Psicologo, artt. 1 e 3.
Ministero dell’Università e della Ricerca — fonti normative sui titoli di specializzazione in psicoterapia e sull’equipollenza ai sensi degli artt. 3 e 35 della Legge 56/1989.
Codice Deontologico vigente degli Psicologi italiani, CNOP — competenza, aggiornamento, limiti professionali, fonti scientifiche, autonomia e responsabilità nell’uso di metodi, tecniche e strumenti psicologici.
DSM-5-TR / APA — disturbi di personalità come pattern persistenti di esperienza interiore e comportamento, con compromissione del funzionamento cognitivo, affettivo, interpersonale e del controllo del comportamento.
La cura psicologica non appartiene solo alla psicoterapia: appartiene alla Psicologia, agli atti tipici dello Psicologo e al lavoro clinico sul funzionamento mentale, psicofisico, sessuale e relazionale della persona. Ridurre tutto questo alla sola psicoterapia significa impoverire la professione e confondere il pubblico.
La cura psicologica non è solo psicoterapia.
Lo Psicologo previene, valuta, sostiene, abilita e riabilita.
Lavora sul funzionamento mentale, emotivo, sessuale e relazionale.
Questa è cura. Riconoscerla significa restituire valore alla Psicologia.



