Quando una persona attribuisce il proprio malessere a cause spirituali — per esempio una ferita dell’anima, un allontanamento da Dio, la presenza del male, vite passate, blocchi energetici o altre realtà trascendenti — il diritto italiano non entra a stabilire se quella spiegazione sia vera o falsa. La legge non decide la verità metafisica delle esperienze interiori. Regola, invece, tre piani distinti: la libertà religiosa, l’autodeterminazione della persona e il perimetro delle attività professionali che incidono sulla salute mentale. L’art. 19 della Costituzione tutela la libertà di fede e di culto; l’art. 32 tutela la salute e stabilisce che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non nei casi previsti dalla legge.
Il primo chiarimento, quindi, è questo: le cause spirituali, in quanto spirituali, non risultano riservate in via esclusiva a una professione sanitaria. Quando una persona vive il proprio disagio come crisi di fede, colpa religiosa, rottura del rapporto con Dio o bisogno di accompagnamento spirituale, l’ordinamento protegge la possibilità di cercare assistenza spirituale o guida religiosa liberamente scelte, proprio perché quella ricerca rientra nella libertà religiosa costituzionalmente garantita. Le fonti istituzionali della Presidenza del Consiglio chiariscono infatti che, attraverso il servizio di assistenza spirituale, è garantita in particolari condizioni o stati della persona la tutela della libertà religiosa.
Questo, però, non significa che ogni sofferenza collegata a una causa spirituale esca automaticamente dall’area della salute mentale. Le fonti dell’OMS distinguono la dimensione spirituale da quella psicologica come dimensioni diverse del soffrire umano. La sofferenza spirituale riguarda soprattutto senso, fede, speranza, colpa, perdono, trascendenza e rapporto con ciò che la persona considera ultimo; la sofferenza psicologica riguarda invece distress emotivo, cognitivo e comportamentale, fino alla compromissione del funzionamento. Questa distinzione, qui, ha valore descrittivo e clinico-generale, non normativo.
Il punto giuridicamente decisivo è che la legge guarda soprattutto all’attività concretamente svolta, non alla spiegazione causale scelta dalla persona o dall’operatore. La L. 56/1989 stabilisce che la professione di Psicologo comprende l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico. La stessa legge richiede, per l’esercizio della professione, abilitazione in psicologia e iscrizione all’albo, e disciplina separatamente l’attività psicoterapeutica, il cui esercizio è subordinato a una specifica formazione professionale post-laurea.
Per capire bene il confine, conviene distinguere quattro livelli. L’attività è la funzione professionale giuridicamente rilevante. Il metodo è l’impianto generale con cui quella funzione viene esercitata. La tecnica è la modalità concreta di esecuzione. Lo strumento è il mezzo utilizzato. Il documento CNOP sugli atti tipici e riservati chiarisce che l’atto professionale non va ridotto a una singola microazione materiale, ma va letto come funzione professionale cui possono associarsi specifiche azioni tecniche. Proprio per questo non basta chiamare un percorso “spirituale”, “energetico”, “regressivo” o “meditativo” per collocarlo automaticamente fuori dall’area della salute mentale.
A questo punto emerge una domanda decisiva: chi stabilisce che cosa sia spirituale e che cosa sia psicologico. La risposta più corretta è che non esiste un unico soggetto che lo decide in modo assoluto. Il significato spirituale del vissuto appartiene anzitutto alla persona, alla sua coscienza, alla sua fede e, se lo desidera, alla guida spirituale che liberamente riconosce. Lo Stato non decide se un’esperienza sia davvero demoniaca, karmica, energetica o legata a vite passate. Il suo compito è diverso: fissare i confini delle attività professionali quando quel vissuto si traduce in sofferenza psicologica, psicofisica o relazionale che richiede valutazione, sostegno, diagnosi o trattamento. In questo senso, il significato spirituale non lo decide lo Stato; il rilievo psicologico entra invece nel campo delle professioni abilitate quando coinvolge la salute mentale.
La conseguenza è lineare. La cura dei traumi spirituali e delle cause spirituali del disagio, nella loro dimensione spirituale, può essere affidata all’assistenza spirituale liberamente richiesta dalla persona. Se una persona interpreta il proprio male come crisi religiosa, lotta interiore, ferita dell’anima o bisogno di riconciliazione con Dio, può cercare accompagnamento spirituale, ascolto religioso, preghiera o direzione di coscienza. Questo spazio rientra nella libertà religiosa costituzionalmente tutelata.
Diverso è il piano della sofferenza psicologica che quella persona collega a tali cause. Se compaiono angoscia, ansia, insonnia, blocchi relazionali, compromissione del funzionamento personale, psicofisico o sociale, oppure un bisogno di valutazione, sostegno o trattamento professionale in ambito psicologico, il riferimento normativo torna alla L. 56/1989. In quel momento il problema non è più soltanto spirituale in senso stretto: è anche psicologico. E quando entra nel campo della salute mentale, la competenza professionale resta regolata dalla legge.
Questo è il passaggio che richiede più prudenza. La causa che la persona attribuisce al proprio malessere non sposta da sola il confine legale delle competenze. Una persona può credere sinceramente che la propria sofferenza dipenda da una causa spirituale, energetica o trascendente. Questa convinzione merita rispetto. Ma se il problema si manifesta anche come sofferenza psicologica, psicofisica o relazionale che richiede una presa in carico professionale, la spiegazione spirituale non trasforma da sola un intervento sulla salute mentale in qualcosa di estraneo alla disciplina delle professioni. La dimensione spirituale può essere accompagnata sul piano spirituale; la sofferenza psicologica, anche se letta come spiritualmente causata, resta nell’area delle professioni abilitate quando entra nel campo della salute mentale. Questa è una conclusione interpretativa prudente, coerente con il coordinamento tra Costituzione, L. 56/1989 e L. 219/2017.
Va poi chiarito un altro punto essenziale. In linea generale, il cittadino ha il diritto di non rivolgersi a uno Psicologo. L’art. 32 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La L. 219/2017 riconosce inoltre che ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico. Questo significa che una persona può rifiutare un percorso psicologico o sanitario e cercare un accompagnamento spirituale coerente con le proprie convinzioni.
Ma anche qui serve una distinzione rigorosa. Il diritto di rifiutare la cura professionale non si trasforma in un diritto a ricevere da chiunque una cura della sofferenza psichica. La stessa L. 219/2017 precisa che il paziente non può esigere trattamenti contrari alla legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Per questo il rifiuto dello Psicologo non attribuisce automaticamente a un soggetto non abilitato la legittimazione a prendere in carico professionalmente la sofferenza psicologica solo perché questa viene interpretata in chiave spirituale. La libertà della persona convive con il perimetro legale delle attività professionali che incidono sulla salute mentale.
Qui si inserisce anche un’altra parte importante: la L. 4/2013 sulle professioni non organizzate non apre uno spazio libero per invadere aree già riservate. Al contrario, la legge delimita il proprio campo escludendo le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi. E quando una professione richiede speciale abilitazione dello Stato, l’art. 348 c.p. punisce l’esercizio abusivo. Questo rafforza l’idea che non basta cambiare etichetta a un percorso per farlo uscire dal perimetro della professione regolamentata.
Le eccezioni alla volontarietà delle cure esistono, ma sono tassative. La L. 833/1978 prevede il trattamento sanitario obbligatorio nei casi e con le garanzie stabilite dalla legge. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari; il superamento del rifiuto è ammesso solo entro una procedura rigorosa. Fuori da questi casi, prevale l’autodeterminazione della persona.
Per questo non è corretto dire che una persona che rifiuta lo Psicologo sia destinata a soffrire. Può cercare aiuto spirituale per la propria sofferenza spirituale. Può chiedere accompagnamento religioso, preghiera, direzione spirituale, ascolto di coscienza. Quello che non si può affermare, però, è che la libertà di scegliere una spiegazione spirituale del male trasformi automaticamente qualsiasi pratica spirituale in una cura professionalmente legittimata della sofferenza psicologica. La spiritualità può accompagnare. Non ridefinisce da sola il perimetro giuridico delle competenze.
Lo stesso discorso vale per formule come “traumi di vite passate”, “blocchi energetici”, “possessione” o altre espressioni simili. Nell’ordinamento verificato non emerge una categoria sanitaria autonoma dedicata alla cura legale delle “vite passate” o dei “blocchi energetici”. Se queste formule descrivono un vissuto spirituale, il terreno è quello dell’assistenza spirituale. Se invece sotto quelle espressioni vi sono sofferenza psicologica concreta, compromissione del funzionamento o bisogno di trattamento professionale, torna a valere il quadro normativo già visto: la parte spirituale può essere accompagnata sul piano spirituale; la parte psicologica resta nell’area delle professioni abilitate. Questa è ancora una conclusione interpretativa prudente, non una formula letterale di legge.
Anche il Codice Deontologico – testo vigente (CNOP) conferma un equilibrio molto chiaro. Da un lato, lo Psicologo deve rispettare dignità, autodeterminazione, autonomia, opinioni e credenze della persona. Dall’altro, deve usare strumenti teorico-pratici per cui abbia adeguata competenza e metodologie di cui sia in grado di indicare riferimenti scientifici. Questo significa che il vissuto spirituale della persona va rispettato, ma non può diventare un lasciapassare per promesse di guarigione sganciate dal quadro professionale e deontologico.
La conclusione può essere formulata in modo netto ma prudente. La cura dei traumi spirituali e delle cause spirituali della sofferenza psicologica, nella loro dimensione spirituale, può essere affidata all’assistenza spirituale liberamente scelta dalla persona. La cura della sofferenza psicologica, psicofisica e relazionale che la persona collega a quelle cause spirituali ricade invece nelle professioni abilitate quando entra nel campo della salute mentale. La causa attribuita al disagio può essere spirituale; il confine legale delle competenze resta però fissato dalla legge.
Fonti essenziali
Costituzione, art. 19
Costituzione, art. 32
Legge 56/1989, artt. 1, 2 e 3
Legge 219/2017, art. 1
Legge 833/1978, artt. 33-35
Legge 4/2013
Codice Deontologico – testo vigente (CNOP)
CNOP, Atti tipici e riservati della professione psicologica
Governo Italiano, assistenza spirituale
OMS, Palliative care



