In ambito psicologico, uno non vale uno. Le differenze tra professionisti esistono, e possono essere anche rilevanti. Cambiano la formazione concreta, l’aggiornamento, la supervisione, l’esperienza maturata in specifici contesti, il rigore metodologico, la qualità della relazione clinica e la capacità di lavorare entro i limiti della propria competenza. Proprio per questo, però, non è corretto trasformare tali differenze in una gerarchia automatica tra categorie professionali. La tesi secondo cui lo “psicoterapeuta”, in quanto tale, sarebbe sempre e comunque più competente dello Psicologo non trova un fondamento solido né nella legge, né nei documenti ordinistici, né nei documenti associativi, né nella letteratura scientifica disponibile.
La legge distingue una specifica attività, non una superiorità generale
Il primo punto da chiarire è giuridico. La Legge 18 febbraio 1989, n. 56 attribuisce allo Psicologo, all’art. 1, l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico, oltre a ricerca e didattica. La stessa legge, all’art. 3, stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale post-laurea. La differenza legale, quindi, non è tra chi può intervenire psicologicamente e chi no, ma tra l’area tipica dello Psicologo e una specifica attività ulteriore, la psicoterapia, per il cui esercizio è richiesta una formazione specialistica. La legge delimita una cornice di esercizio professionale; non proclama una superiorità generale di valore clinico o personale del solo titolo.
Per questa ragione, il confronto corretto non è tra Psicologo e una autonoma professione di “psicoterapeuta”, ma tra Psicologo e psicologo-psicoterapeuta, oppure tra Psicologo e medico-psicoterapeuta. L’art. 3 disciplina infatti l’esercizio di una specifica attività, non istituisce una nuova professione separata dotata, per definizione, di competenze superiori in ogni ambito della psicologia. Questa è la lettura più aderente al dato normativo.
Che cosa chiarisce il CNOP
Il documento CNOP del 30 giugno 2022 afferma che le competenze dello Psicologo e dello Psicologo Psicoterapeuta sono definite in Italia da una normativa che stabilisce attività tipiche e riservate tutelate dalla legge, e precisa che il dibattito non può prescindere dal rispetto dell’art. 1 della L. 56/1989. Nello stesso testo si ricorda che prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno restano attività dello Psicologo abilitato, mentre per l’attività psicoterapica è richiesta la specifica specializzazione prevista dall’art. 3. Questo significa che, anche sul piano ordinistico, lo Psicologo non viene descritto come figura residuale o meramente accessoria, ma come professionista titolare di un’area tipica già ampia.
Anche il documento CNOP del 20 giugno 2020 sugli atti tipici e riservati chiarisce un punto decisivo. La psicoterapia vi è qualificata come atto tipico ed esclusivo dello Psicologo e del medico in possesso di idonea specializzazione, ma nello stesso tempo il testo precisa che gli atti tipici della professione psicologica non vanno ridotti a una somma di microazioni tecniche isolate: sono competenze professionali contestualizzate, fondate su inquadramento scientifico e comprensione teorica dei processi coinvolti. Per questo non è corretto trasformare singole abilità cliniche, diagnostiche, relazionali o di sostegno in una proprietà privata di una sola etichetta professionale.
Che cosa sono, e che cosa non sono, i documenti FIAP
I documenti FIAP hanno rilievo culturale e professionale, ma non costituiscono fonti normative primarie. Il documento FIAP sulle competenze dello “psicoterapeuta” afferma espressamente che il profilo è “descrittivo e non normativo”, che non descrive ciò che il professionista deve fare per legge, ma ciò che sa fare quando opportuno o necessario, e che il profilo resta aperto e non definitivo. La successiva introduzione FIAP del 2019 conferma che quel lavoro è stato proseguito sul piano delle competenze specifiche dei diversi modelli, con una funzione soprattutto formativa e rappresentativa. Questi testi, dunque, descrivono come una parte del mondo psicoterapeutico rappresenta i propri standard; non ridefiniscono da soli i confini giuridici della professione psicologica.
Da ciò segue una conclusione importante: né la legge, né il CNOP, né i documenti FIAP dimostrano l’esistenza di un elenco chiuso di capacità che uno Psicologo non specializzato in psicoterapia non possa neppure avere, possedere o sviluppare. Se per competenze si intendono conoscenze, abilità cliniche, capacità di lettura del caso, uso del colloquio, formulazione di obiettivi, lavoro di sostegno, prevenzione e abilitazione-riabilitazione, i documenti esaminati non fondano un monopolio generale di tali abilità a favore dei soli psicologi-psicoterapeuti o medici-psicoterapeuti. Quello che esiste, invece, è il limite relativo all’esercizio della psicoterapia come attività riservata.
Uno non vale uno neppure in ambito psicologico
A questo punto va evitata anche la semplificazione opposta. Sostenere che non esiste una superiorità automatica di categoria non significa affermare che tutti i professionisti si equivalgano sempre. In psicologia uno non vale uno. Il Codice Deontologico – testo vigente (CNOP) impone di mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento, di riconoscere i limiti della propria competenza, di usare solo strumenti per i quali sia stata acquisita adeguata competenza e di presentare in modo corretto e accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Questo presuppone che le differenze reali tra professionisti esistano e contino davvero.
Proprio perché le differenze esistono, però, non è metodologicamente serio né deontologicamente prudente trasformarle in stereotipi di categoria. L’articolo 7 del Codice richiede di valutare con attenzione validità e attendibilità di dati, informazioni e fonti, di esplicitare ipotesi interpretative alternative e limiti dei risultati, e di esprimere giudizi professionali su casi specifici solo se fondati su conoscenza diretta o documentazione adeguata e attendibile. L’articolo 36 richiede inoltre di astenersi dal dare pubblicamente su colleghe e colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, competenza o risultati. La critica può quindi riguardare idee, usi impropri dei titoli, confusioni normative e generalizzazioni scorrette; non deve scivolare in una svalutazione indistinta di interi gruppi professionali.
Uno Psicologo non psicoterapeuta può essere, in molti ambiti, più competente di uno psicologo-psicoterapeuta
Un errore ricorrente nel dibattito professionale consiste nel pensare alla competenza come a una qualità generale, uniforme e automaticamente trasferibile da un ambito all’altro. Da questa visione nasce l’idea, implicita o esplicita, che lo psicologo-psicoterapeuta sia sempre e comunque più competente dello Psicologo non specializzato in psicoterapia. È una rappresentazione semplice, ma non descrive bene come funziona davvero la competenza professionale. Il Codice stesso, chiedendo preparazione adeguata con particolare riguardo ai settori nei quali si opera e corretto riconoscimento dei propri limiti, sostiene una concezione settoriale e non universale della competenza.
La competenza non è un attributo astratto né un marchio valido per ogni contesto. È una realtà situata, cioè legata agli ambiti nei quali una persona ha effettivamente lavorato, alle responsabilità assunte, ai casi affrontati, alla formazione approfondita e al modo in cui teoria, pratica, supervisione e aggiornamento sono stati integrati. Per questa ragione è del tutto possibile che uno Psicologo non psicoterapeuta possieda, in determinati ambiti dell’intervento clinico o della terapia psicologica, una competenza maggiore di uno psicologo-psicoterapeuta. Questo non perché quest’ultimo valga meno, ma perché nessun titolo, neppure una scuola di specializzazione in psicoterapia, può garantire da solo una padronanza approfondita di tutti i settori della psicologia clinica. Questa è un’inferenza coerente con la struttura della legge e con il Codice Deontologico, non una proposizione letteralmente enunciata dalle fonti.
Un esempio può riguardare la psico-oncologia. Uno Psicologo che lavora stabilmente in reparti ospedalieri o servizi dedicati sviluppa spesso una padronanza molto specifica nella gestione dell’impatto psicologico della diagnosi, dei trattamenti invasivi, delle recidive, del fine vita e del lavoro con i familiari. In casi simili, la competenza deriva dal lavoro continuativo in quel contesto, dal confronto ripetuto con situazioni ad alta complessità e dall’integrazione con l’équipe multidisciplinare, non dal solo possesso di una specializzazione psicoterapeutica generale. Questo è un esempio ragionevole di competenza settoriale, non una pretesa statistica generale.
Un secondo esempio può riguardare la clinica del trauma. Psicologi che operano da anni con vittime di violenza, nei centri antiviolenza, nei contesti di emergenza o con migranti e rifugiati possono sviluppare competenze molto specifiche nella stabilizzazione, nella psicoeducazione, nella gestione dei trigger e nella regolazione emotiva. Anche qui la padronanza nasce soprattutto dall’esperienza diretta e continuativa in quel tipo di setting, non da una presunzione di superiorità legata al titolo. Si tratta, ancora una volta, di un ragionamento coerente con la nozione deontologica di competenza settoriale e con la letteratura che valorizza esperienza contestuale, alleanza, competenza osservata e integrità del trattamento.
Un terzo esempio riguarda la psicosessuologia. Uno Psicologo che lavora da anni con disfunzioni sessuali, difficoltà del desiderio, dolore sessuale, ansia prestazionale o problemi relazionali connessi alla sessualità può sviluppare una competenza clinica altamente specifica, spesso anche interdisciplinare. Non è affatto scontato che uno psicologo-psicoterapeuta, se non ha mai lavorato in modo continuativo in quest’area, possieda la stessa padronanza concreta. Lo stesso ragionamento può estendersi ad altri ambiti ad alta specializzazione, come la neuropsicologia clinica o il trattamento psicologico dei disturbi del sonno. Anche qui il punto è la specializzazione reale nel contesto, non l’etichetta astratta.
Questo vale anche in senso inverso. Uno psicologo-psicoterapeuta può certamente diventare molto più competente di uno Psicologo non psicoterapeuta in specifici ambiti, soprattutto quando alla formazione specialistica aggiunge esperienza dedicata, lavoro continuativo, supervisione e aggiornamento mirato. Il problema, quindi, non è stabilire quale categoria valga di più in astratto. Il problema è riconoscere che la competenza reale si costruisce nel tempo e si misura nel rapporto tra formazione, esperienza, contesto e risultati. Gli esempi riportati qui non intendono stabilire gerarchie assolute tra professionisti, ma mostrare che la competenza clinica è sempre contestuale, progressiva e dipendente dall’esperienza reale maturata in specifici ambiti di lavoro.
Che cosa dice davvero la ricerca
Sul piano scientifico, il quadro è coerente con questa lettura prudente. La ricerca disponibile quasi mai confronta direttamente le categorie giuridiche italiane “Psicologo” e psicologo-psicoterapeuta. Di solito studia altre variabili: alleanza terapeutica, esperienza del terapeuta, qualità del training, competenza osservata, aderenza e integrità del trattamento, supervisione e capacità interpersonali. Per questo la formula più corretta non è che la ricerca dimostri l’assenza totale di differenze, ma che non supporti una superiorità tecnica o formativa generale e automatica del solo titolo.
L’alleanza terapeutica resta una delle variabili più robuste. La meta-analisi di Flückiger e colleghi del 2018 conferma, su 295 studi indipendenti e oltre 30.000 pazienti, un’associazione significativa tra alleanza terapeutica ed esito. Questo dato ridimensiona già l’idea che basti un titolo a garantire una maggiore efficacia. Conta la qualità della relazione di lavoro, non la sola etichetta professionale.
Anche l’esperienza del terapeuta conta, ma non in modo assoluto. La meta-analisi di Walsh e colleghi del 2019 ha trovato una relazione piccola ma significativa tra maggiore esperienza e migliori esiti nei disturbi internalizzanti, ma non nei campioni con disturbo d’ansia primario. Gli stessi autori concludono che questa relazione appare modesta e dipendente da specifiche circostanze metodologiche e cliniche. Neppure da qui, quindi, si può ricavare una gerarchia semplice del tipo “più specializzazione uguale migliore terapia”.
Conta molto anche la competenza effettivamente osservata nel trattamento. La systematic review e meta-analysis di Power e colleghi del 2022 conclude che competenza e integrità del trattamento sono significativamente associate all’esito clinico, con una magnitudo comparabile ad altri fattori di processo. Questo rafforza una conclusione molto precisa: non basta il titolo, conta come il trattamento viene realmente condotto.
Persino il dibattito sul cosiddetto dodo bird verdict va letto con cautela. La meta-analisi di Marcus e colleghi del 2014 descrive un quadro misto: in alcuni confronti emergono differenze sugli esiti primari al termine del trattamento, mentre su altri esiti e nei follow-up le differenze tendono a ridursi. Quindi non è corretto dire che sono tutti uguali, ma non è corretto neppure usare quel dibattito per sostenere che un titolo formale basti da solo a provare una superiore competenza tecnica generale.
Alcuni trial rendono ancora più difficile sostenere la presunzione di superiorità automatica del titolo più alto. Nel trial COBRA del 2016, la behavioural activation erogata da junior mental health workers con formazione meno intensiva e meno costosa non è risultata inferiore alla CBT erogata da professional psychotherapists per la depressione. Questo non dimostra che tutti i professionisti si equivalgano sempre. Dimostra qualcosa di più circoscritto ma decisivo: il titolo, da solo, non garantisce automaticamente un esito migliore in ogni contesto.
Conclusione
La specializzazione in psicoterapia è una formazione specialistica richiesta dalla legge per l’esercizio di una specifica attività. Non è, da sola, un marchio generale di superiore valore clinico. Lo Psicologo conserva già, per legge, un’area tipica ampia che comprende prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione in ambito psicologico. I documenti FIAP descrivono standard associativi e professionali, ma non hanno forza normativa primaria. La letteratura scientifica non supporta una superiorità automatica del solo titolo. Le differenze reali esistono, ma vanno accertate nei professionisti concreti, non presunte dalle etichette di categoria.
In sintesi, in ambito psicologico uno non vale uno, ma proprio per questo la competenza non si presume. Si verifica nella formazione reale, nell’aggiornamento, nel rispetto dei limiti deontologici, nella qualità della relazione clinica, nell’uso corretto degli strumenti e negli esiti del lavoro professionale. Attribuire superiorità o inferiorità a intere categorie sulla base del solo titolo è una semplificazione che il diritto, la deontologia e la ricerca non autorizzano.
Enrico Rizzo, Psicologo della Sessualità Maschile, Sessuologo Clinico (Palermo)
Fonti
Legge 18 febbraio 1989, n. 56 – Normattiva
CNOP – Precisare le competenze valorizzando l’unità della professione e le sue articolazioni (2022)
CNOP – Atti tipici e riservati della professione psicologica (2020)
CNOP – Codice Deontologico, testo vigente
FIAP – Le competenze professionali dello “psicoterapeuta”
FIAP – Introduzione alla lettura dei documenti sulle competenze specifiche (2019)
Flückiger et al. (2018) – The alliance in adult psychotherapy: A meta-analytic synthesis
Walsh et al. (2019) – A meta-analysis of the effect of therapist experience on outcomes for clients with internalizing disorders
Power et al. (2022) – Associations between treatment adherence, competence, integrity and adult psychotherapy outcomes
Marcus et al. (2014) – Is the Dodo bird endangered in the 21st century?
Richards et al. (2016) – COBRA trial



