In Italia la domanda “chi decide se un’attività terapeutica è psicoterapia?” viene spesso formulata come se esistesse un’autorità che, caso per caso, apponga un timbro: questo è psicoterapia, questo no. Il sistema non funziona così.
Il confine non nasce da un elenco ufficiale di tecniche “psicoterapeutiche” e “non psicoterapeutiche”. Nasce da una combinazione di elementi: la legge, la formazione posseduta, il titolo usato, il modo in cui l’attività viene esercitata e presentata e – se necessario – una valutazione a posteriori disciplinare o giudiziaria.
La cornice normativa: la Legge 56/1989
Il punto di partenza è la Legge 56/1989. L’articolo 3 stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale acquisita dopo la laurea, tramite corsi di specializzazione almeno quadriennali presso scuole universitarie o istituti riconosciuti.
La legge non fornisce un elenco di tecniche che “sono psicoterapia” per natura. Non dice che un metodo diventa psicoterapia in sé. Stabilisce una condizione: se un professionista esercita e qualifica la propria attività come psicoterapeutica, deve possedere la specifica formazione prevista.
La distinzione, quindi, non è tecnica ma giuridico-professionale.
Il ruolo del sistema formativo riconosciuto dallo Stato
Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) disciplina e riconosce le scuole di specializzazione e gli istituti abilitati alla formazione quadriennale che consente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica ai sensi dell’art. 3 della Legge 56/1989.
Questo riguarda la validità del percorso formativo, non la classificazione di ogni singolo intervento clinico. Il sistema formativo stabilisce quali percorsi consentono di esercitare l’attività psicoterapeutica secondo la legge; non decide se una tecnica appartenga ontologicamente alla psicoterapia.
Il Codice Deontologico e gli Ordini
Il riferimento professionale resta il Codice Deontologico – testo vigente (CNOP). Gli Ordini territoriali e il Consiglio Nazionale non operano come commissioni teoriche che definiscono in astratto cosa sia psicoterapia.
Intervengono quando vi sono condotte da valutare: uso improprio di titoli, comunicazione non corretta, esercizio non coerente con competenze e formazione o altre eventuali violazioni deontologiche.
La valutazione è concreta: che cosa è stato fatto, come è stato presentato, con quali qualifiche e con quali effetti.
Il giudice: quando la questione diventa contenziosa
Se emerge un conflitto, la valutazione finale spetta all’autorità competente. Anche in questo caso il criterio è fattuale: quali prestazioni sono state erogate, con quale qualificazione professionale, con quale formazione e in quale contesto.
Non conta solo l’etichetta usata. Conta la sostanza dell’attività.
Non è la tecnica, è la qualificazione dell’attività
Nel dibattito pubblico si tende a semplificare: “se è terapia, allora è psicoterapia”. In realtà la distinzione non si regge su questa equazione.
Operativamente, per comprendere dove si colloca una prestazione, occorre considerare:
- come viene qualificata e dichiarata;
- quale titolo professionale viene utilizzato;
- quale contratto clinico viene proposto (obiettivi, setting, finalità);
- quale formazione è posseduta rispetto a ciò che si dichiara di esercitare.
La comunicazione è rilevante, ma non basta cambiare le parole per modificare la natura dell’attività. In caso di contestazione vengono valutati anche i fatti concreti: modalità operative, documentazione clinica, obiettivi dichiarati e struttura dell’intervento.
La qualificazione come “attività psicoterapeutica” dipende dall’insieme di questi elementi, non dall’esistenza di una tecnica in sé.
Il concetto di “atti tipici”
Nel linguaggio professionale si parla spesso di “atti tipici dello Psicologo”. Non si tratta di un elenco codificato in forma chiusa, ma di una formula descrittiva utilizzata nel dibattito professionale. Operativamente, il perimetro delle attività dello Psicologo si ricava dalla Legge 56/1989 e dal Codice Deontologico – testo vigente (CNOP), applicati ai casi concreti.
In questa cornice rientrano attività quali valutazione, diagnosi psicologica, sostegno, prevenzione, abilitazione-riabilitazione e trattamento psicologico. Con “diagnosi psicologica” si intende la valutazione e formulazione del caso in ambito psicologico, distinta dalla diagnosi medica di competenza sanitaria medica.
Questo perimetro non viene ridefinito dalla denominazione di una tecnica. È la modalità di esercizio e qualificazione dell’attività che può farla rientrare, oppure no, nell’attività psicoterapeutica in senso giuridico.
Il chiarimento sulle linee guida internazionali
Le linee guida cliniche internazionali descrivono interventi efficaci e indicano quando considerarli. Non attribuiscono autorizzazioni, non nominano organi ufficiali nazionali e non ridefiniscono le categorie giuridiche interne agli ordinamenti statali.
Dire che un intervento è raccomandato in una linea guida non equivale a definirlo, in sé, attività psicoterapeutica nel senso normativo italiano.
Conclusione
Alla domanda “chi stabilisce se un’attività terapeutica è psicoterapia o rientra negli atti tipici dello Psicologo?” la risposta non è un nome proprio.
La cornice la stabilisce la legge.
La formazione riconosciuta stabilisce chi può esercitare l’attività psicoterapeutica.
La deontologia controlla coerenza e correttezza dell’esercizio professionale.
In caso di conflitto, la valutazione avviene sui fatti.
Il punto non è la tecnica.
Il punto è la qualificazione giuridica e professionale dell’attività effettivamente svolta.




