Nel sistema giuridico italiano la legge disciplina la professione di Psicologo e disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, ma non istituisce espressamente, come titoli professionali pubblici autonomi, le qualifiche di “ipnologo” o di “ipnoterapeuta”. La legge 56/1989 definisce infatti la professione di Psicologo all’art. 1 e prevede, all’art. 3, che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica sia subordinato a una specifica formazione professionale, senza creare un titolo legale statale con quelle due denominazioni.
Questo è il primo punto da chiarire bene: nelle fonti normative statali richiamate su questo tema non emerge un albo degli “ipnologi”, non emerge un albo degli “ipnoterapeuti” e non emerge una norma primaria che attribuisca a questi due nomi il rango di qualifiche professionali pubbliche autonome. Per questo, quando si parla di “ipnologo” o di “ipnoterapeuta”, non si sta richiamando un titolo pubblico tipizzato dalla legge come accade invece per lo Psicologo; si sta usando una denominazione che, sul piano legale, non ha lo stesso statuto.
Perché la distinzione rigida non regge
Da qui deriva una conseguenza importante. Non appare corretto presentare come regola di legge l’idea secondo cui solo chi è “psicoterapeuta” potrebbe definirsi “ipnoterapeuta”, mentre chi non lo è dovrebbe limitarsi a “ipnologo” o “ipnotista”. Una gerarchia terminologica di questo tipo non risulta espressamente prevista dalle fonti statali consultate. Più prudentemente, si può dire che si tratta di una costruzione diffusasi in alcuni ambienti formativi e professionali, ma non coincidente automaticamente con il sistema dei titoli pubblici riconosciuti dallo Stato.
Allo stesso tempo, per prevenire contestazioni inutili, non conviene dire che l’uso di questi termini sia “assolutamente non regolamentato”. Una frase così è troppo larga. È più corretto dire che “ipnologo” e “ipnoterapeuta” non risultano titoli professionali pubblici autonomi riconosciuti dalla legge statale; il loro eventuale uso, però, resta comunque sottoposto ai limiti generali dell’ordinamento, alla correttezza dell’informazione professionale e al divieto di esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
Dove nasce l’equivoco
Una parte dell’equivoco nasce dal mondo della formazione privata. In parte della formazione privata si è diffusa la tendenza a distinguere tra “ipnologo”, “ipnotista” e “ipnoterapeuta” come se queste etichette corrispondessero a qualifiche giuridiche differenziate. Esistono ancora oggi percorsi che collegano la parola “ipnoterapeuta” al possesso della specializzazione in psicoterapia e riservano invece “ipnologo” a chi quella specializzazione non la possiede. Questa prassi esiste, ma non basta a trasformarla in una classificazione giuridica pubblica. Un attestato privato, una dicitura commerciale o una denominazione associativa non equivalgono di per sé a un titolo professionale statale.
Qui va aggiunta un’altra precisazione utile. Il richiamo alla legge 4/2013 sulle professioni non organizzate non consente di trasformare una certificazione privata in un titolo sanitario pubblico. La legge 4/2013 riguarda infatti le professioni non organizzate in ordini o collegi, ma non supera i limiti delle professioni sanitarie né delle attività tipiche o riservate per legge; anzi, dopo la modifica del 2018, esclude espressamente dal suo ambito le professioni sanitarie e le relative attività tipiche o riservate.
Ipnoterapia e psicoterapia ipnotica non coincidono automaticamente
Su questo punto conviene essere molto chiari. In Italia il MUR riconosce istituti abilitati ad attivare corsi quadriennali di specializzazione in psicoterapia ai sensi del D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, e tra gli istituti abilitati compaiono anche riferimenti alla psicoterapia ipnotica. Dunque esiste certamente, nel sistema degli istituti riconosciuti, la psicoterapia ipnotica come specifica forma di psicoterapia insegnata in scuole abilitate.
Da questo, però, non segue automaticamente che “ipnoterapia” e “psicoterapia ipnotica” siano sempre la stessa cosa. “Psicoterapia ipnotica” indica una specifica forma di psicoterapia collocata nel quadro dell’art. 3 della legge 56/1989 e del D.M. 509/1998. “Ipnoterapia”, invece, è un termine più ampio, meno rigoroso e storicamente usato in modo non uniforme nel linguaggio comune, nella formazione privata e persino in alcuni documenti amministrativi recenti del MUR. Per questo non è corretto sovrapporre automaticamente i due concetti come se fossero sinonimi perfetti sul piano giuridico.
L’ipnosi è una tecnica esclusiva della psicoterapia?
Anche qui serve precisione. Nelle fonti normative statali consultate non emerge una disposizione generale che qualifichi testualmente l’ipnosi, in quanto tale, come tecnica esclusiva della sola psicoterapia. La legge 56/1989 disciplina lo Psicologo e l’attività psicoterapeutica, ma non contiene una formula che dica espressamente che ogni impiego terapeutico dell’ipnosi sia, per definizione legale, soltanto psicoterapia. Quindi questa tesi non può essere presentata come se fosse già scritta in modo chiaro nella legge dello Stato.
Detto questo, sarebbe altrettanto scorretto tacere il dato contrario. Il CNOP, nel parere del 2011 su ipnosi e psicoterapia ipnotica, adotta una linea restrittiva: richiama la particolare delicatezza dell’ipnosi, insiste sulla necessità di adeguata e protratta formazione e afferma che nel nostro Paese l’ipnosi deve essere considerata, “a tutti gli effetti”, una forma di psicoterapia. Questo documento pesa molto nel dibattito ordinistico e deontologico. Però resta un parere ordinistico, non una norma primaria dello Stato che istituisca i titoli di “ipnologo” o “ipnoterapeuta” o che ne disciplini in modo tassativo l’uso.
La formulazione più solida, quindi, è questa: non risulta una norma primaria statale che qualifichi espressamente ogni uso terapeutico dell’ipnosi come tecnica esclusiva della psicoterapia; allo stesso tempo esiste una posizione ordinistica del CNOP, di segno restrittivo, che va sempre dichiarata per correttezza. In questo modo il ragionamento resta forte, ma non cade nell’errore di ignorare una fonte istituzionale rilevante.
La conclusione
La conclusione può allora essere formulata in modo lineare. In Italia “ipnologo” e “ipnoterapeuta” non risultano titoli professionali pubblici autonomi riconosciuti dalla legge dello Stato. Non appare corretto, quindi, presentare come obbligatoria sul piano legale la distinzione secondo cui solo chi è “psicoterapeuta” potrebbe definirsi “ipnoterapeuta”, mentre chi non lo è dovrebbe limitarsi a “ipnologo” o “ipnotista”. Quella distinzione appartiene soprattutto a costruzioni interpretative, associative e formative private, non a una classificazione legislativa espressa. Ciò che conta davvero, sul piano giuridico e deontologico, è che il professionista operi entro il proprio titolo legale, non usi denominazioni ingannevoli e non attribuisca a qualifiche private un valore pubblico che non possiedono.



