In Italia la psicoterapia non è esercitata da una professione autonoma di “psicoterapeuta”, ma dallo Psicologo o dal medico con specifica specializzazione
In Italia, quando si parla di psicoterapia, conviene partire dalla legge e non dalle abitudini linguistiche. L’art. 3 della legge n. 56/1989 stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale, da acquisire dopo la laurea in psicologia oppure in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali. Il MUR, in modo coerente, precisa che l’accesso agli istituti di specializzazione in psicoterapia avviene dopo la laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia e dopo l’iscrizione al rispettivo albo professionale.
Questo dato è decisivo, perché mostra la struttura reale del sistema italiano: prima viene la professione di base, cioè quella di Psicologo o di medico; poi, in presenza della specifica formazione richiesta dalla legge, può essere esercitata anche l’attività psicoterapeutica. La psicoterapia, quindi, non nasce come professione ordinistica autonoma e separata, ma come attività regolata che si innesta su una professione sanitaria già esistente.
Per gli Psicologi il quadro è ancora più chiaro nel D.P.R. 328/2001. L’art. 50 stabilisce che agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di Psicologo. Lo stesso articolo aggiunge che, qualora abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l’esercizio dell’attività di “psicoterapeuta” è annotato nell’albo. Questo significa che, per l’ordinamento, il titolo professionale di base resta Psicologo; la psicoterapia non sostituisce quel titolo e non lo cancella.
Anche il Ministero usa una formulazione molto utile: gli istituti di specializzazione in psicoterapia erogano corsi a Medici e Psicologi per ottenere una formazione idonea all’esercizio dell’attività di Psicoterapeuta, e rilasciano un diploma di specializzazione equipollente a quello universitario. Il punto centrale, quindi, non è l’esistenza di una professione autonoma di “psicoterapeuta”, ma il possesso, da parte di uno Psicologo o di un medico, del titolo specialistico richiesto dalla legge per esercitare quella specifica attività.
Per questo la formula più precisa non è: “in Italia la psicoterapia la fa lo psicoterapeuta”, come se si trattasse di una professione autonoma staccata dalle altre. La formula più corretta è: in Italia la psicoterapia è esercitata dallo Psicologo o dal medico che abbiano conseguito la specifica specializzazione prevista dalla legge. È una differenza che non riguarda solo le parole. Riguarda la struttura giuridica della professione.
Questa precisazione è importante anche sul piano culturale. Se si parla di “psicoterapeuta” come se fosse una professione primaria, autonoma e separata, si rischia di oscurare il fatto che la professione di base, per gli iscritti all’Ordine degli Psicologi, resta quella di Psicologo. La specializzazione in psicoterapia è certamente rilevante, ma non cambia questo dato di fondo.
In conclusione, la tesi giuridicamente più solida è questa: in Italia non esiste, per gli iscritti all’Ordine degli Psicologi, una professione ordinistica autonoma di “psicoterapeuta” distinta da quella di Psicologo; esiste invece l’esercizio dell’attività psicoterapeutica da parte dello Psicologo o del medico che abbiano acquisito la specifica specializzazione prevista dalla legge.



