Nel rapporto con il paziente, il testo vigente del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani usa parole molto precise. L’articolo 27 parla infatti di rapporto terapeutico, di paziente, di cura, di beneficio dalla cura e di eventuale interruzione di quel rapporto quando il paziente non trae alcun beneficio e non è ragionevolmente prevedibile che ne tragga dal proseguimento. Già questo dato mostra che, in ambito clinico, il Codice descrive il rapporto tra Psicologo e paziente dentro una cornice terapeutica orientata alla cura.
Questa affermazione va però collocata nel perimetro corretto. La legge 56/1989 definisce la professione di Psicologo in termini più ampi, comprendendo prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico rivolti alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, oltre a sperimentazione, ricerca e didattica. Per questo è più rigoroso dire che, nel lavoro clinico con il paziente, il Codice usa una cornice terapeutica e di cura, non che l’intera professione si esaurisca sempre e solo in quel modello relazionale.
Che cosa significa “rapporto terapeutico”
Nel contesto dell’articolo 27, il rapporto terapeutico non è una relazione informale, né un semplice ascolto senza responsabilità cliniche. È un rapporto professionale instaurato tra Psicologo e paziente con finalità di cura, cioè orientato al beneficio della persona e sottoposto a precisi doveri deontologici. Questa lettura è coerente con l’articolo 24, che impone di fornire informazioni adeguate e comprensibili sulle prestazioni, sulle finalità e sulle modalità dell’intervento, così da rendere possibile un consenso informato, e aggiunge che, se la prestazione ha carattere di continuità nel tempo, va indicata, ove possibile, la prevedibile durata.
A rendere ancora più chiaro il quadro ci sono altre norme del Codice. L’articolo 11 tutela il segreto professionale su ciò che viene appreso in ragione del rapporto professionale. L’articolo 17 protegge appunti, note, scritti e registrazioni relativi a quel rapporto. L’articolo 18 tutela la libertà del paziente di scegliere il professionista cui rivolgersi. Letti insieme, questi articoli mostrano che non si è davanti a un rapporto generico, ma a una relazione clinica strutturata, regolata e orientata alla tutela della persona.
Perché la parola “cura” è centrale
L’articolo 27 non dice che il paziente non trae beneficio dal colloquio in sé o da una generica relazione di aiuto. Dice che non trae beneficio dalla cura. Questa scelta lessicale colloca il rapporto clinico con il paziente dentro una finalità di cura psicologica. Una cura che può assumere forme diverse: valutazione diagnostica, sostegno psicologico, prevenzione, attività di abilitazione-riabilitazione, contenimento della sofferenza, miglioramento del funzionamento psicologico e relazionale. Il punto centrale non è l’etichetta formale dell’intervento, ma la sua funzione clinica e il suo orientamento al bene del paziente. Qui il testo del Codice è netto.
Va aggiunto un passaggio importante per evitare letture superficiali: “beneficio dalla cura” non significa risultato garantito, né miglioramento rapido, lineare o completo. Il Codice, all’articolo 23, stabilisce infatti che in ambito clinico il compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale. Questo conferma che il lavoro clinico dello Psicologo non promette guarigioni contrattuali, ma richiede appropriatezza, serietà professionale e verifica continua dell’utilità del percorso.
Rapporto terapeutico e psicoterapia non coincidono automaticamente
Dire che il Codice usa la nozione di rapporto terapeutico non significa affermare che identifichi automaticamente quel rapporto con la sola psicoterapia in senso stretto. Lo stesso testo vigente, all’articolo 28, menziona separatamente interventi diagnostici, di sostegno psicologico e di psicoterapia. Questo non dimostra, da solo, che ogni intervento diagnostico o di sostegno sia sempre “terapia” in senso pieno; dimostra però che il Codice non sovrappone senza residui l’intero rapporto clinico con il paziente alla sola psicoterapia.
La legge 56/1989 conferma questa distinzione di piani. L’articolo 1 definisce l’attività dello Psicologo attraverso prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico. L’articolo 3, richiamato in atti ufficiali pubblicati in Gazzetta Ufficiale, subordina invece l’esercizio dell’attività psicoterapeutica a una specifica formazione professionale post-lauream, acquisita mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali. Ne consegue che la psicoterapia ha una disciplina propria, ma questo non svuota né cancella la natura clinica delle attività già comprese nell’articolo 1. In ambito clinico, quindi, lo Psicologo può operare in una cornice terapeutica finalizzata alla cura anche quando l’intervento non viene qualificato, sul piano giuridico, come psicoterapia.
Il rapporto terapeutico non va mantenuto per inerzia
L’articolo 27 chiarisce anche che il rapporto terapeutico non è un fine in sé. Lo Psicologo deve valutarne l’utilità reale. Se il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne tragga dal proseguimento, lo Psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico. Le parole “valuta” ed “eventualmente propone” contano molto, perché escludono qualsiasi automatismo. Il Codice non impone una chiusura meccanica; richiede una valutazione professionale seria e responsabile del senso clinico del proseguimento.
Questo significa anche che la norma non autorizza l’abbandono del paziente. L’articolo 22 impone allo Psicologo condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, mentre l’articolo 26 gli vieta di intraprendere o proseguire attività professionali quando problemi o conflitti personali rendano le prestazioni inadeguate o dannose. Letto insieme a queste disposizioni, l’articolo 27 non legittima disimpegno o freddezza, ma impone una verifica onesta e continua dell’appropriatezza della cura in corso.
Il Codice non impone l’invio a uno “psicoterapeuta”
Questo è uno dei passaggi più importanti. L’articolo 27 non dice che, quando la cura in corso non produce beneficio, il paziente debba essere inviato a uno “psicoterapeuta” o a un altro “psicoterapeuta”. Quel termine non compare affatto nella disposizione. Il testo dice soltanto che, se richiesto, lo Psicologo fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi. Dunque il criterio del Codice non è il rinvio automatico a una specifica qualifica professionale, ma l’appropriatezza dell’intervento rispetto ai bisogni della persona.
Anche l’articolo 37 segue la stessa logica: lo Psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze e, quando l’interesse del committente o del destinatario richiede altre specifiche competenze, propone la consulenza oppure l’invio ad altro collega o ad altro professionista. Anche qui non esiste un obbligo testuale di invio allo “psicoterapeuta”. Esiste, invece, un obbligo di correttezza clinica, di riconoscimento dei propri limiti e di orientamento verso ciò che è più adatto per quello specifico paziente.
C’è un ulteriore dato che rafforza questa lettura. L’articolo 29 dice che lo Psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale. Anche qui il Codice rifiuta automatismi arbitrari: non ammette invii imposti per abitudine, appartenenza o convenienza, ma solo scelte sorrette da ragioni professionali serie.
Il rapporto terapeutico resta dentro l’autonomia professionale dello Psicologo
Il rapporto terapeutico di cui parla l’articolo 27 non viene costruito dal Codice come uno spazio subordinato ad altri professionisti o ad altri saperi. L’articolo 6 afferma che lo Psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, e ne è responsabile per applicazione, uso, risultati, valutazioni e interpretazioni. Questo punto conta molto, perché conferma che il rapporto terapeutico clinico dello Psicologo è compatibile con una piena autonomia professionale, nel rispetto delle competenze proprie e altrui.
Anche l’articolo 5 va nella stessa direzione: lo Psicologo deve riconoscere i limiti della propria competenza, usare solo strumenti teorico-pratici per i quali ha adeguata competenza, impiegare metodologie di cui sia in grado di indicare fonti e riferimenti scientifici e non suscitare aspettative infondate. Questo significa che il rapporto terapeutico finalizzato alla cura non è lasciato all’improvvisazione, ma è un rapporto clinico fondato su competenza, prudenza e responsabilità.
Quando committente e destinatario non coincidono
Per completare il quadro, va ricordato che il Codice considera anche i casi in cui chi commissiona l’intervento non coincide con il destinatario. L’articolo 32 impone allo Psicologo di chiarire con le parti la natura e le finalità dell’intervento. L’articolo 4 stabilisce inoltre che, quando destinatario e committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidono, lo Psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso. Questo rafforza l’idea che la logica di cura del rapporto terapeutico resti centrata sulla persona presa in carico anche quando attorno vi siano altri interessi o altri soggetti.
Conclusione
La formulazione più rigorosa è questa: in ambito clinico, il testo vigente del Codice Deontologico descrive il rapporto tra Psicologo e paziente dentro una cornice terapeutica finalizzata alla cura. Lo mostra il lessico dell’articolo 27, che parla di rapporto terapeutico, di paziente, di cura e di beneficio dalla cura. Lo conferma il fatto che il Codice non identifica automaticamente quel rapporto con la sola psicoterapia, non impone affatto l’invio a uno “psicoterapeuta”, e ragiona invece in termini di appropriatezza clinica, autonomia professionale, tutela del paziente e orientamento verso interventi più adatti quando necessario. In questo perimetro, dire che lo Psicologo instaura un rapporto terapeutico finalizzato alla cura non è una forzatura: è una lettura fedele del testo vigente del Codice, coerente con la legge professionale e formulata in modo molto meno contestabile.
Sintesi
Nel rapporto con il paziente, il Codice Deontologico vigente usa espressamente le parole rapporto terapeutico e cura.
Questo conferma che, in ambito clinico, il lavoro dello Psicologo si colloca dentro una cornice terapeutica orientata al beneficio del paziente.
Il Codice, però, non impone affatto l’invio a uno “psicoterapeuta”, ma solo l’orientamento verso interventi più adatti quando necessario.

