Il CNOP ha pubblicato nel 2020 il documento “Atti tipici e riservati della professione psicologica: la competenza del counseling”, con un intento comprensibile: chiarire che il counseling, quando consiste realmente in un intervento psicologico, rientra nel perimetro della professione di Psicologo e non può essere presentato come una professione autonoma o parallela.
L’obiettivo è condivisibile. Il problema emerge però nell’impianto complessivo del documento. Nel tentativo di difendere il confine della professione psicologica rispetto al counseling, il testo costruisce una cornice interpretativa che in alcuni passaggi risulta fragile o ambigua. La parte più delicata è quella finale dedicata alla psicoterapia, dove il documento tenta di differenziare psicoterapia e atti tipici della professione senza fornire criteri operativi realmente distintivi.
Il risultato rischia di produrre un effetto culturale noto: rafforzare l’idea che la cura dei sintomi psicologici appartenga alla psicoterapia, mentre allo Psicologo spetterebbero funzioni preliminari o di supporto.
La natura del documento
Il documento CNOP del 2020 è un testo di indirizzo e interpretazione istituzionale.
Può avere valore orientativo nel dibattito professionale, ma non costituisce una fonte del diritto. Non è una legge, non è un regolamento statale, non è una sentenza e non è il Codice Deontologico.
Questa distinzione è importante perché alcune formulazioni del documento possono essere lette come se rappresentassero regole giuridiche già definite, mentre in realtà appartengono al piano dell’interpretazione professionale.
Atti tipici e atti riservati
Una parte del documento è dedicata alla distinzione tra atto tipico e atto riservato.
Un atto tipico descrive ciò che caratterizza una professione: le competenze, gli strumenti e le attività che la definiscono.
Un atto riservato riguarda invece la tutela giuridica di determinate attività che, per legge, richiedono specifici requisiti professionali.
Nel documento del 2020 queste due categorie vengono accostate molto strettamente, fino a essere presentate quasi come un unico blocco concettuale. Questo passaggio è delicato perché tipicità e riserva non coincidono necessariamente.
La tipicità riguarda l’identità professionale.
La riserva riguarda invece la tutela giuridica di alcune attività.
Quando questi due livelli vengono sovrapposti senza criteri operativi chiari, il rischio è di produrre un effetto interpretativo eccessivamente ampio, nel quale ciò che è tipico della psicologia tende a essere percepito come automaticamente riservato.
Prevenzione, promozione del benessere e definizione OMS
Nel documento viene richiamata la definizione di salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per sostenere che prevenzione e promozione della salute rientrino pienamente tra le attività sanitarie.
Il richiamo alla definizione OMS è corretto sul piano concettuale, ma non può essere utilizzato come fondamento giuridico per stabilire riserve professionali.
Le definizioni internazionali di salute chiariscono il significato dei concetti, ma non creano automaticamente confini normativi nelle legislazioni nazionali.
Prevenzione e promozione del benessere sono infatti contenitori molto ampi che includono attività educative, sociali, sportive, comunitarie e formative svolte da molte figure professionali.
Se l’obiettivo era delimitare l’intervento psicologico professionale, sarebbe stato più efficace indicare criteri tecnici specifici che distinguano un intervento psicologico da altre attività orientate al benessere.
Il counseling: la sostanza conta più del nome
Uno dei punti centrali del documento riguarda il counseling.
Il testo sostiene che cambiare il nome di un’attività non ne modifica la natura professionale: se un intervento utilizza strumenti psicologici, resta un intervento psicologico anche se viene chiamato counseling.
Questo principio è condivisibile.
Il problema nasce quando il documento utilizza esempi molto ampi, nei quali il counseling viene descritto come attività che includono ascolto strutturato, analisi del problema, definizione di obiettivi, empowerment e talvolta formulazione diagnostica.
Una descrizione così estesa rischia di inglobare anche attività che non costituiscono necessariamente interventi psicologici professionali.
Se l’obiettivo è proteggere l’utenza e chiarire i confini professionali, il criterio più solido non è il nome dell’attività ma la presenza di elementi osservabili come:
presa in carico della persona con obiettivi di cambiamento psicologico
uso di strumenti conoscitivi propri della psicologia
formulazione di ipotesi sul funzionamento psicologico
progettazione di un intervento professionale con monitoraggio degli esiti
Quando questi elementi sono presenti si configura un intervento psicologico, indipendentemente dall’etichetta utilizzata.
Il richiamo ai modelli anglosassoni
Il documento richiama anche organismi professionali anglosassoni come BACP e ACA per sostenere l’idea che il counseling abbia origine nella psicologia.
Il riferimento comparativo può essere utile per comprendere il dibattito internazionale, ma non costituisce una prova diretta della configurazione giuridica delle professioni in Italia.
I sistemi professionali anglosassoni hanno storie, assetti normativi e modelli di regolazione differenti. Per questo motivo il confronto con quei contesti deve essere utilizzato con cautela e non può essere assunto come argomento conclusivo per definire i confini della professione psicologica nel diritto italiano.
Il riferimento alla normativa sulle professioni non organizzate
Nel documento compare anche un riferimento alla normativa sulle professioni non organizzate e alle norme tecniche UNI.
In questo passaggio compare un riferimento alla “Legge 43/2013”, che verosimilmente richiama la Legge 4/2013 sulle professioni non organizzate in ordini o collegi.
Un dettaglio apparentemente minore come questo diventa rilevante in un testo che pretende di definire confini professionali: l’esattezza dei riferimenti normativi è infatti una condizione essenziale per la solidità argomentativa.
La parte finale sulla psicoterapia
La sezione più delicata del documento è l’ultima, dedicata alla psicoterapia.
Il CNOP descrive la psicoterapia con questa frase testuale:
Atto tipico ed esclusivo dello psicologo e del medico in possesso di idonea
specializzazione, di durata almeno quadriennale volta alla risoluzione dei sintomi (e delle loro
cause) conseguenti a psicopatologie, disadattamenti, sofferenze (L. 56/89, art. 3)
È importante chiarire subito un punto: questa analisi non mette in discussione il regime previsto dall’articolo 3 della Legge 56/1989, che stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica richiede una specifica formazione professionale.
La criticità riguarda il modo in cui il documento tenta di distinguere la psicoterapia dagli altri interventi psicologici.
Perché questa descrizione non definisce la psicoterapia
La frase utilizzata nel documento descrive la psicoterapia ma non la definisce in senso differenziale.
Indica un requisito di accesso – la specializzazione quadriennale – che chiarisce chi può esercitare l’attività psicoterapeutica, ma non il contenuto tecnico dell’intervento.
Indica una finalità ampia – la risoluzione dei sintomi e delle loro cause – che può appartenere a molte forme di intervento psicologico.
Indica infine un campo di applicazione molto esteso – psicopatologie, disadattamenti e sofferenze – che rientra comunque nell’area di lavoro della psicologia.
Manca quindi l’elemento decisivo di una definizione differenziale: criteri osservabili che permettano di distinguere operativamente la psicoterapia dagli altri interventi psicologici.
Perché la descrizione è applicabile anche agli atti tipici
La formulazione utilizzata nel documento può essere applicata anche agli atti tipici della professione psicologica.
La riduzione dei sintomi e della sofferenza psicologica non è un obiettivo esclusivo della psicoterapia. È una finalità compatibile anche con interventi psicologici di prevenzione, sostegno e abilitazione-riabilitazione.
Anche le categorie richiamate nella frase – psicopatologie, disadattamenti e sofferenze – rientrano nell’area di intervento dello Psicologo.
Nel documento stesso viene ricordato che la diagnosi psicologica è un atto dello Psicologo e viene distinta dalla diagnosi psicopatologica.
Questo passaggio mostra che il terreno della sofferenza psicologica e del disadattamento non nasce con la psicoterapia, ma appartiene già al lavoro psicologico.
Se una descrizione vale sia per la psicoterapia sia per gli atti tipici della professione, non svolge una funzione distintiva.
Non delimita l’attività psicoterapeutica rispetto agli altri interventi psicologici. Si limita a utilizzare una diversa etichetta.
Il risultato paradossale
Il documento nasce per chiarire il perimetro professionale della psicologia rispetto al counseling.
Tuttavia, nella parte finale dedicata alla psicoterapia, il tentativo di distinguere psicoterapia e atti tipici rimane incompleto.
La psicoterapia viene descritta principalmente attraverso un requisito formativo e attraverso finalità molto ampie, senza criteri operativi che la distinguano dagli altri interventi psicologici.
Il rischio è che un testo pensato per chiarire i confini professionali finisca per alimentare proprio l’equivoco che voleva contrastare: l’idea che la cura della sofferenza psicologica coincida necessariamente con la psicoterapia.
Fonti



