Nel dibattito professionale italiano continua a circolare un’idea data ormai per scontata: che il “titolo di psicoterapeuta” abbia un valore abilitante, come se rappresentasse un passaggio giuridico che trasforma lo Psicologo in una figura diversa, o addirittura superiore. È una convinzione molto diffusa, ma non per questo corretta. Se si torna alle fonti normative e si separano con attenzione i piani, questa rappresentazione non regge.
Il punto di partenza è netto: non esiste un titolo professionale autonomo di “psicoterapeuta”, distinto da Psicologo o Medico. Esiste invece una condizione formale ben precisa: l’autorizzazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, che può riguardare chi è già Psicologo o Medico e possiede una specifica formazione.
La normativa italiana non ha mai istituito una professione di psicoterapeuta. Non esiste un Albo degli psicoterapeuti, non esiste un esame di Stato per “diventare psicoterapeuta”, non esiste un’abilitazione separata rispetto a quella di Psicologo o di Medico. La legge fa altro: stabilisce che l’attività psicoterapeutica può essere esercitata solo da chi è già abilitato a una professione sanitaria e possiede requisiti ulteriori. In termini giuridici questo significa una cosa precisa: non si accede a una nuova professione, ma si ottiene un’autorizzazione a svolgere una determinata attività all’interno di una professione già esistente.
Qui nasce uno degli equivoci più persistenti. Abilitazione e autorizzazione non sono la stessa cosa. L’abilitazione consente l’accesso a una professione; l’autorizzazione riguarda lo svolgimento di una specifica attività che il legislatore decide di sottoporre a una riserva. Parlare di “titolo abilitante di psicoterapeuta” significa quindi attribuire alla psicoterapia un peso giuridico che non ha. Questo non dice nulla sulle competenze individuali delle persone, ma chiarisce la struttura normativa: professione da un lato, attività riservata dall’altro.
Da questa confusione discende un secondo errore concettuale, molto frequente: parlare di equivalenza funzionale tra Psicologo e “psicoterapeuta”. Ma l’equivalenza funzionale presuppone l’esistenza di due professioni autonome, comparabili tra loro. Qui, invece, non ci sono due professioni. C’è lo Psicologo, professione sanitaria riconosciuta, e c’è lo Psicologo che, se in possesso dei requisiti richiesti, è autorizzato anche all’esercizio della psicoterapia. Trattarli come due figure distinte significa costruire una separazione che la legge non ha mai previsto.
La confusione aumenta ulteriormente quando viene chiamato in causa l’articolo 3 della Legge 56/1989. A questo articolo, nel tempo, è stato attribuito un ruolo che non ha mai avuto: quello di creare una differenza clinica o funzionale tra atti tipici dello Psicologo e psicoterapia. Ma l’articolo 3 non è una teoria clinica e non definisce modelli di cura differenti. Disciplina una riserva di attività e i requisiti per esercitarla. In altre parole, non introduce una differenziazione clinica esplicita tra atti tipici dello Psicologo e psicoterapia rispetto alla cura dei disturbi psicologici. Non parla di fini diversi, non introduce mezzi differenti, non attribuisce contenuti clinici esclusivi.
Ed è qui che emerge un dato che, nel dibattito pubblico e divulgativo, resta spesso sullo sfondo. Quando si chiede in modo rigoroso in che cosa la psicoterapia si differenzi dagli atti tipici dello Psicologo nei fini, nei mezzi e nei contenuti, in termini di criteri operativi verificabili, di solito non vengono fornite definizioni sufficientemente precise. Nei fini, perché in entrambi i casi si parla di cura, trattamento, riduzione della sofferenza e miglioramento del funzionamento mentale, psicofisico e relazionale. Nei mezzi, perché gli strumenti sono sempre strumenti psicologici: colloquio clinico, valutazione, interventi basati su evidenze, tecniche psicologiche. Nei contenuti, perché il lavoro riguarda sempre processi psichici, emotivi, cognitivi e relazionali.
Questo è il punto centrale: sul piano giuridico e operativo non emerge una differenza funzionale dimostrabile. Le differenze vengono spesso affermate, evocate o date per scontate, ma raramente definite in modo chiaro e controllabile. Ciò che resta, quando si torna alle fonti e si spoglia il discorso dalle narrazioni, è una sola distinzione reale: una differenza giuridico-formale, cioè una riserva legale sull’esercizio di una specifica attività, non la nascita di una professione nuova e non l’introduzione di una superiorità clinica intrinseca.
Forse è proprio da qui che vale la pena ripartire: dal distinguere ciò che la legge dice davvero da ciò che, per anni, abbiamo imparato a ripeterci senza più verificarlo.
E a questo punto la domanda è semplice: quale sarebbe, concretamente, la differenza operativa che giustificherebbe due funzioni cliniche diverse?


