Nel confronto professionale italiano continua a circolare un’idea data ormai per scontata: che il “titolo di psicoterapeuta” abbia un valore abilitante, come se rappresentasse un passaggio giuridico capace di trasformare lo Psicologo in una figura diversa, separata o persino superiore.
È una convinzione molto diffusa, ma non per questo corretta.
Se si torna alle fonti normative e si separano con attenzione i piani, questa rappresentazione non regge. Il punto di partenza è netto: non esiste una professione autonoma di “psicoterapeuta” distinta da quella di Psicologo o di Medico. Esiste invece l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, disciplinato dall’articolo 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
La normativa italiana non ha istituito un Albo degli “psicoterapeuti”, non ha previsto un Esame di Stato per “diventare psicoterapeuta” e non ha creato una professione sanitaria separata rispetto a Psicologo e Medico. La legge fa altro: stabilisce che l’attività psicoterapeutica può essere esercitata da chi è già Psicologo o Medico e possiede una specifica formazione professionale.
In termini giuridico-professionali, questo significa una cosa precisa: non si accede a una nuova professione; si acquisiscono i requisiti giuridico-formativi per svolgere una specifica attività all’interno di una professione già esistente.
Chi può esercitare l’attività psicoterapeutica
La Legge 56/1989 stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale, da acquisire dopo la laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali.
Questo passaggio è decisivo.
La base professionale resta sempre una: si è Psicologi o Medici. La psicoterapia non fonda una nuova professione ordinistica autonoma, ma rappresenta una specifica attività esercitabile da professionisti già appartenenti a professioni regolamentate.
Per gli Psicologi, il titolo legittimante può derivare da percorsi diversi, purché conformi alla normativa vigente. Rientrano in questo quadro le scuole di specializzazione in psicoterapia riconosciute dal MUR e le scuole di specializzazione universitarie di area psicologica previste dagli ordinamenti.
Il MUR indica che gli istituti di specializzazione in psicoterapia erogano corsi rivolti a Medici e Psicologi per ottenere una formazione idonea all’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Richiama inoltre le fonti normative che collegano il titolo di specializzazione in psicoterapia agli articoli 3 e 35 della Legge 56/1989 e alla sua equipollenza, nei limiti previsti, rispetto ai diplomi rilasciati dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria.
Dunque, non è la parola “psicoterapeuta” a rendere possibile l’esercizio della psicoterapia. Sono i requisiti previsti dalla legge.
Abilitazione, requisiti e attività riservata
Qui nasce una delle sovrapposizioni concettuali più persistenti.
L’abilitazione consente l’accesso a una professione. Per esercitare la professione di Psicologo servono l’abilitazione professionale e l’iscrizione all’Albo. Per esercitare l’attività psicoterapeutica, invece, serve una specifica formazione professionale ulteriore, secondo quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 56/1989.
Questa differenza è essenziale: la psicoterapia non istituisce una seconda professione. Disciplina una specifica attività riservata a Psicologi e Medici in possesso dei requisiti previsti.
Per questo la formula “titolo abilitante di psicoterapeuta” è imprecisa. Non esiste un titolo abilitante a una professione autonoma denominata “psicoterapeuta”. Esistono invece titoli formativi idonei a legittimare l’esercizio dell’attività psicoterapeutica da parte di Psicologi e Medici.
Questo non sminuisce la formazione psicoterapeutica e non dice nulla sul valore clinico dei singoli professionisti. Chiarisce però la struttura normativa: da una parte c’è la professione di Psicologo o di Medico; dall’altra c’è una specifica attività esercitabile da quei professionisti quando possiedono i requisiti richiesti.
“Psicoterapeuta” è una denominazione derivata
Nel linguaggio comune si dice “psicoterapeuta” per indicare, in forma sintetica, uno Psicologo o un Medico che possiede i requisiti per esercitare l’attività psicoterapeutica.
Questa parola, però, non deve essere confusa con una professione autonoma.
Lo Psicologo che consegue un titolo idoneo non smette di essere Psicologo. Il Medico che consegue un titolo idoneo non smette di essere Medico. Entrambi possono esercitare l’attività psicoterapeutica nei limiti della propria professione di base, della propria formazione e delle proprie competenze.
Per questo, sul piano professionale, le formule più corrette restano “psicologo-psicoterapeuta” e “medico-psicoterapeuta”. La prima parte indica la professione ordinistica di appartenenza. La seconda parte indica la possibilità di esercitare anche l’attività psicoterapeutica.
L’atto di indirizzo CNOP sulla pubblicità informativa consente la dicitura “psicologo-psicoterapeuta” agli iscritti alla sezione A dell’Albo che abbiano ottenuto l’annotazione dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica, sulla base di un diploma legittimante o di altro riconoscimento previsto dalla legge.
Questo dato conferma un punto semplice: la parola “psicoterapeuta” non vive da sola. Ha senso solo se collegata alla professione di base e ai requisiti previsti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Perché Psicologo e “psicoterapeuta” non sono due professioni equivalenti
Da questa confusione discende un altro errore concettuale: parlare di equivalenza funzionale tra Psicologo e “psicoterapeuta”.
L’equivalenza funzionale presuppone l’esistenza di due figure autonome, comparabili tra loro. Qui, però, non ci sono due professioni. C’è lo Psicologo, professione sanitaria riconosciuta, e c’è lo Psicologo che, se possiede i requisiti richiesti, può esercitare anche la psicoterapia.
Trattarli come due figure separate significa costruire una distinzione che la legge non ha previsto.
Questo punto è importante anche sul piano culturale. Quando si parla dello Psicologo e dello “psicoterapeuta” come se fossero due professionisti diversi, si produce un effetto distorsivo: si finisce per rappresentare lo Psicologo come una figura clinicamente incompleta, mentre lo “psicoterapeuta” viene percepito come il vero professionista della cura psicologica.
Ma questa è una narrazione, non una conseguenza necessaria della legge.
Che cosa dice davvero l’articolo 3
La confusione aumenta quando viene chiamato in causa l’articolo 3 della Legge 56/1989.
A questo articolo, nel tempo, è stato attribuito un ruolo che non ha mai avuto: quello di creare una differenza clinica o funzionale generale tra atti tipici dello Psicologo e psicoterapia.
Ma l’articolo 3 non è una teoria clinica. Non definisce modelli di cura differenti. Non stabilisce che gli atti tipici dello Psicologo siano interventi minori, preliminari o non terapeutici. Disciplina una specifica attività e i requisiti per esercitarla.
L’articolo 1 della stessa legge definisce invece la professione di Psicologo attraverso l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Questa definizione resta il fondamento della professione psicologica e non viene svuotata dall’articolo 3.
Per questo non si può usare l’articolo 3 per ridurre l’articolo 1.
La psicoterapia è una specifica attività regolata dalla legge. Gli atti tipici dello Psicologo sono il fondamento della professione psicologica. Sovrapporre questi piani produce una gerarchia impropria: come se la psicoterapia fosse la vera cura e gli atti tipici dello Psicologo fossero attività di contorno.
La legge non dice questo.
Dove sarebbe la differenza operativa?
Quando si chiede con precisione in che cosa la psicoterapia si differenzi dagli atti tipici dello Psicologo nei fini, nei mezzi e nei contenuti, spesso non vengono fornite definizioni operative sufficientemente chiare.
Nei fini, perché in entrambi i casi si può parlare di cura, trattamento, riduzione della sofferenza e miglioramento del funzionamento mentale, psicofisico e relazionale.
Nei mezzi, perché gli strumenti sono sempre strumenti psicologici: colloquio clinico, valutazione, ascolto professionale, tecniche psicologiche, interventi basati su conoscenze scientifiche.
Nei contenuti, perché il lavoro riguarda sempre processi psichici, emotivi, cognitivi, comportamentali e relazionali.
Questo non significa negare la specificità dei percorsi formativi in psicoterapia. Significa, più semplicemente, evitare una conclusione non dimostrata: che la psicoterapia costituisca, per natura, una funzione clinica superiore o radicalmente separata dagli atti tipici dello Psicologo.
Dalla sola norma non emerge una distinzione clinica generale che consenta di considerare gli atti tipici dello Psicologo come interventi estranei alla cura psicologica. L’articolo 3 disciplina una specifica attività e i relativi requisiti formativi; non svaluta né riduce la portata clinico-sanitaria degli atti previsti dall’articolo 1.
Titolo formativo, annotazione e uso della parola
Occorre distinguere tre livelli che vengono spesso sovrapposti.
Il primo è il titolo formativo: diploma di specializzazione in psicoterapia, diploma di specializzazione universitario idoneo o altro riconoscimento previsto dalla normativa. È questo il fondamento sostanziale della legittimazione.
Il secondo è l’annotazione ordinistica: la presa d’atto pubblica, nell’Albo, del possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. L’Ordine non crea il percorso formativo e non trasforma lo Psicologo in un professionista appartenente a un albo diverso. Prende atto del possesso del titolo idoneo e lo rende visibile e verificabile per i cittadini.
Il terzo è l’uso comunicativo della parola “psicoterapeuta”: una denominazione professionale sintetica, utilizzabile solo quando rappresenta in modo veritiero la condizione del professionista.
Quando questi tre livelli vengono confusi, nasce il fraintendimento. Si finisce per credere che l’etichetta “psicoterapeuta” sia essa stessa il titolo che abilita, mentre il titolo effettivo è il percorso formativo previsto dalla normativa. E si finisce per immaginare che l’annotazione crei una professione nuova, mentre serve a rendere pubblica e verificabile una condizione già fondata su requisiti formativi.
Senza annotazione, il cittadino non può verificare facilmente nell’Albo la presenza della qualifica. Per questo l’annotazione non è un semplice adempimento burocratico: non crea la professione di “psicoterapeuta”, ma rende più chiara, controllabile e corretta la comunicazione pubblica di quella competenza.
Uso improprio della parola: attenzione alla comunicazione professionale
Dire che “psicoterapeuta” non è una professione autonoma non significa che chiunque possa usare liberamente questa parola.
Lo Psicologo che non possiede i requisiti previsti dalla legge e si presenta come “psicoterapeuta” comunica un’informazione professionale scorretta. Questo può assumere rilevanza deontologica: il Codice Deontologico richiede allo Psicologo competenza, correttezza, responsabilità professionale e trasparenza verso l’utenza.
Il Codice prevede che lo Psicologo riconosca i limiti della propria competenza, usi strumenti per i quali ha acquisito adeguata competenza e, quando necessario, formale autorizzazione. Stabilisce inoltre che lo Psicologo contrasti l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 56/1989 e segnali all’Ordine i presunti casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui venga a conoscenza.
La formulazione più precisa è quindi questa: il problema non è l’esistenza di una professione autonoma di “psicoterapeuta”, perché quella professione autonoma non esiste; il problema è la veridicità della comunicazione professionale e il rispetto dei requisiti previsti per esercitare l’attività psicoterapeutica.
Non si difende un albo separato degli “psicoterapeuti”. Si tutela il diritto dei cittadini a ricevere informazioni corrette, verificabili e non fuorvianti.
La conclusione
Forse è proprio da qui che vale la pena ripartire: dal distinguere ciò che la legge dice davvero da ciò che, per anni, è stato ripetuto senza sufficiente verifica.
“Psicoterapeuta” non indica una professione autonoma separata da Psicologo e Medico. Indica, nel linguaggio professionale corrente, uno Psicologo o un Medico che possiede i requisiti previsti dalla legge per esercitare l’attività psicoterapeutica.
La psicoterapia non nasce da una parola. Nasce da una professione di base, da una formazione specifica, da un titolo idoneo, da una responsabilità deontologica e da una comunicazione trasparente verso i cittadini.
Il problema non è negare l’uso dell’etichetta “psicoterapeuta”. Il problema è evitare che quell’etichetta venga scambiata per una professione autonoma o per una superiorità clinica intrinseca.
La chiarezza tutela tutti: i cittadini, che devono sapere a chi si rivolgono; gli Psicologi e i Medici, che devono comunicare correttamente le proprie competenze; e la professione psicologica, che non ha bisogno di scorciatoie linguistiche, ma di precisione giuridica, scientifica e deontologica.
La domanda finale resta aperta e concreta: non basta ripetere che Psicologo e “psicoterapeuta” sarebbero due figure cliniche diverse. Occorre spiegare quale sarebbe, nei fini, nei mezzi e nei contenuti, la differenza operativa verificabile che giustificherebbe davvero questa separazione.
Fonti
Legge 18 febbraio 1989, n. 56, artt. 1, 2 e 3 — professione di Psicologo, requisiti professionali, esercizio dell’attività psicoterapeutica.
MUR — Psicoterapia: istituti abilitati e titoli equipollenti; formazione idonea all’esercizio dell’attività psicoterapeutica e fonti normative di riferimento.
CNOP — Atto di indirizzo sulla pubblicità informativa; uso della dicitura “psicologo-psicoterapeuta” e annotazione ordinistica.
CNOP — Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani, testo vigente; competenza, contrasto all’abusivismo, usurpazione di titolo, trasparenza della comunicazione professionale.



