C’è una frase che circola spesso tra colleghi: “sono uno ‘psicoterapeuta’ in formazione”. Subito dopo, a volte, arriva un’altra affermazione: “faccio psicoterapia sotto supervisione”.
A prima vista sembrano formule innocue. Descrivono una formazione in corso, un lavoro clinico, una supervisione. In realtà possono creare confusione, perché rischiano di presentare come attività professionale autonoma ciò che appartiene ancora al percorso formativo.
Il punto centrale è semplice: il tirocinante in psicoterapia non esercita psicoterapia come prestazione professionale autonoma. Si forma alla psicoterapia.
La differenza non è formale. È la differenza tra un requisito già acquisito e un percorso ancora in corso.
Chi è il tirocinante in psicoterapia
Il tirocinante in psicoterapia è uno Psicologo, o un Medico, iscritto a una scuola o a un istituto di specializzazione in psicoterapia.
Sta svolgendo una formazione almeno quadriennale, ma non ha ancora completato il requisito richiesto per esercitare l’attività psicoterapeutica.
L’articolo 3 della Legge 56/1989 stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale da acquisire, dopo la laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali. Conta la formazione conclusa. Non basta la semplice iscrizione alla scuola. Non basta l’anno frequentato. Non basta la presenza di un supervisore. (Normattiva)
Finché il percorso non è completato, la formula più corretta è:
Psicologo iscritto a una scuola di specializzazione in psicoterapia.
Oppure:
Psicologo in formazione presso una scuola di specializzazione in psicoterapia.
Queste espressioni dicono la verità senza anticipare una qualifica non ancora acquisita.
Formazione non significa esercizio professionale autonomo
Nel tirocinio si entra in contatto con la clinica. Si osservano colloqui, si partecipa ad attività, si discutono casi, si apprendono tecniche e modelli.
Queste attività possono avere contenuti psicoterapeutici, ma restano attività formative supervisionate.
Il tirocinio si svolge dentro un contesto regolato: scuola, progetto formativo, tutor, struttura idonea e convenzionata. Il Ministero dell’Università e della Ricerca precisa che ogni istituto di specializzazione in psicoterapia, per il tirocinio dei propri allievi, deve attivare convenzioni con strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, e che tali convenzioni devono essere valutate positivamente dal Ministero per essere valide ai fini del tirocinio. (MUR)
Questo significa che il tirocinio non è una libera attività privata. Non è una prestazione autonoma rivolta al pubblico. Non è lo studio personale del tirocinante trasformato in luogo di esercizio autonomo della psicoterapia.
È quindi più corretto dire che il tirocinante partecipa ad attività cliniche formative con contenuti psicoterapeutici, sotto supervisione, nei limiti del tirocinio.
Il punto delicato del D.M. 509/1998
Il D.M. 509/1998 contiene un passaggio che va letto con attenzione. L’articolo 8 prevede che la formazione pratica includa anche la supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi durante l’addestramento pratico.
Questo passaggio, però, non autorizza l’allievo a presentarsi come “psicoterapeuta” né a esercitare autonomamente psicoterapia nel proprio studio.
Lo stesso regolamento chiarisce che i corsi hanno lo scopo di impartire una formazione professionale idonea all’esercizio dell’attività psicoterapeutica e che, al termine del corso, viene rilasciato il diploma legittimante l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Questo è il punto decisivo: durante il percorso possono esserci attività formative con contenuto psicoterapeutico, anche supervisionate, ma la legittimazione all’esercizio professionale autonomo arriva al termine del corso, non durante la frequenza.
La supervisione prevista nella formazione serve ad apprendere. Non crea una qualifica intermedia. Non anticipa il requisito finale. Non trasforma il tirocinante in uno “psicoterapeuta” parziale, provvisorio o “in formazione”.
Il paziente non è in carico autonomo al tirocinante
Nel tirocinio il paziente non è in carico autonomo al tirocinante.
La responsabilità clinico-organizzativa resta in capo alla struttura, al tutor, al progetto formativo e ai professionisti formalmente responsabili dell’intervento.
Il tirocinante può osservare, partecipare e svolgere attività previste dal tirocinio, ma non assume la titolarità autonoma del caso.
La psicoterapia, come attività professionale, implica presa in carico, responsabilità clinica diretta e autonomia decisionale. Il tirocinante, in quanto tirocinante, non possiede questi elementi in forma autonoma.
Per questo non dovrebbe dire di avere “pazienti in psicoterapia”. È più corretto dire che partecipa ad attività formative supervisionate nell’ambito del tirocinio.
La supervisione non autorizza l’esercizio autonomo
La supervisione dei didatti ha valore formativo. È importante, utile e necessaria. Ma non è un titolo. Non è una qualifica. Non è un’autorizzazione provvisoria. Non sostituisce il completamento della formazione richiesta dall’articolo 3 della Legge 56/1989.
Dentro il tirocinio, la supervisione serve ad apprendere dentro un contesto regolato.
Fuori dal tirocinio, non trasforma lo studio privato dello Psicologo in una sede autorizzata di psicoterapia.
La formula “faccio psicoterapia nel mio studio sotto supervisione” è molto problematica. Presenta come psicoterapia una prestazione che il professionista non può ancora qualificare in quel modo.
Fuori dal tirocinio: cosa può fare lo Psicologo
Fuori dal tirocinio, se è iscritto all’Albo, lo Psicologo può lavorare nel proprio studio.
Può svolgere gli atti tipici previsti dall’articolo 1 della Legge 56/1989: prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione e riabilitazione in ambito psicologico, rivolti alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. (Normattiva)
Può quindi offrire prestazioni psicologiche.
Non può però presentare quelle prestazioni come psicoterapia, se non ha completato la formazione prevista dall’articolo 3.
La supervisione privata non cambia la natura della prestazione. Non crea una categoria autonoma chiamata “psicoterapia sotto supervisione” esercitabile liberamente dal tirocinante nel proprio studio.
Consenso informato e fattura devono essere coerenti
Se nel consenso informato lo Psicologo si presenta come iscritto a una scuola di specializzazione in psicoterapia, oppure dichiara di svolgere prestazioni psicologiche, non dovrebbe poi indicare in fattura “seduta di psicoterapia” o “psicoterapia sotto supervisione”.
La fattura non è una frase generica. È un documento che descrive la prestazione resa.
Una differenza tra consenso informato, qualifica dichiarata, attività realmente svolta e descrizione in fattura può diventare un’incoerenza contestabile sul piano deontologico, documentale e professionale.
Lo Psicologo in formazione può fatturare prestazioni psicologiche coerenti con gli atti tipici della professione. Sono invece da evitare diciture come: seduta di psicoterapia, psicoterapia individuale, percorso di psicoterapia, psicoterapia sotto supervisione, colloquio di psicoterapia.
Sono più coerenti: colloquio psicologico, prestazione psicologica, sostegno psicologico, valutazione psicologica, intervento psicologico, abilitazione-riabilitazione psicologica.
La dicitura deve sempre corrispondere al contenuto effettivo della prestazione.
Perché “‘psicoterapeuta’ in formazione” è una dicitura ambigua
La formula “‘psicoterapeuta’ in formazione” è diffusa, ma può creare confusione.
Può far pensare a una qualifica intermedia. Può suggerire che il professionista sia già, almeno in parte, “psicoterapeuta”. Può rendere meno chiaro all’utente cosa sia già acquisito e cosa sia ancora in corso.
La formula più trasparente è:
Psicologo iscritto a una scuola di specializzazione in psicoterapia.
Oppure:
Psicologo in formazione presso una scuola di specializzazione in psicoterapia.
Queste espressioni indicano la condizione reale: uno Psicologo che sta seguendo un percorso di specializzazione, non un professionista che ha già acquisito la legittimazione finale all’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Cosa rischia chi usa formule imprecise
Chi si definisce “‘psicoterapeuta’ in formazione” o afferma di svolgere “sedute di psicoterapia sotto supervisione” può esporsi a contestazioni su più fronti.
Sul piano deontologico, può essere contestata una comunicazione non sufficientemente chiara verso l’utente. Il Codice Deontologico richiede allo Psicologo di riconoscere i limiti della propria competenza, di usare solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Richiede inoltre di non suscitare aspettative infondate. (CNOP)
Sul piano della tutela della professione, il Codice Deontologico richiama il dovere di contrastare l’esercizio abusivo della professione e l’usurpazione di titolo. Richiede anche di usare il proprio titolo professionale esclusivamente per attività pertinenti.
Sul piano della presentazione pubblica, lo Psicologo deve presentare in modo corretto e accurato la propria formazione, esperienza e competenza. La pubblicità professionale deve essere trasparente e veritiera. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.
Sul piano professionale, può apparire attribuita una qualifica non ancora posseduta.
Sul piano giuridico, nei casi più delicati, potrebbe essere contestato l’esercizio di un’attività riservata senza aver completato il requisito previsto dall’articolo 3 della Legge 56/1989.
Sul piano documentale, possono emergere incoerenze tra consenso informato, prestazione dichiarata e fattura.
Il problema non è formarsi alla psicoterapia. Il problema è presentare la formazione come se fosse già esercizio professionale autonomo.
In sintesi
Il tirocinante in psicoterapia non fa psicoterapia come attività professionale autonoma. Si forma alla psicoterapia.
Nel tirocinio partecipa ad attività formative supervisionate, dentro un contesto regolato, sotto la responsabilità della struttura, del tutor, del progetto formativo e dei professionisti formalmente responsabili dell’intervento.
Fuori dal tirocinio, se è Psicologo iscritto all’Albo, può esercitare come Psicologo e svolgere gli atti tipici della professione.
Ma non può presentare, pubblicizzare o fatturare la propria attività come psicoterapia, nemmeno aggiungendo “sotto supervisione”.
La distinzione è semplice, ma decisiva: formazione e attività professionale autonoma non sono la stessa cosa.
Fonti
Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Ordinamento della professione di Psicologo, articoli 1 e 3. La legge definisce gli atti tipici dello Psicologo all’articolo 1 e disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’articolo 3. (Normattiva)
D.M. 11 dicembre 1998, n. 509 — Regolamento sugli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia. Il decreto disciplina il riconoscimento degli istituti e, all’articolo 8, richiama la supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi durante l’addestramento pratico.
Istruzioni MUR per gli istituti e le convenzioni di tirocinio. Il MUR precisa che le convenzioni devono riguardare strutture pubbliche o private accreditate al SSN e devono essere valutate positivamente dal Ministero. (MUR)
Codice Deontologico degli Psicologi Italiani — testo vigente CNOP, articoli 5, 8, 37, 39 e 40. (CNOP)
“Il tirocinante in psicoterapia non fa psicoterapia. Si forma alla psicoterapia. La differenza è semplice — ed è decisiva.”
Il tirocinante in psicoterapia NON fa psicoterapia: si forma alla psicoterapia. Finché la formazione quadriennale non è conclusa, le attività supervisionate restano dentro il percorso formativo. Presentarle, pubblicizzarle o fatturarle come psicoterapia espone a rischi deontologici, professionali e documentali concreti. Lo Psicologo in formazione può e deve esercitare da Psicologo — ma non può chiamare psicoterapia ciò che ancora non lo è.



