Il tirocinante in psicoterapia non fa psicoterapia. Questa affermazione può sembrare dura, soprattutto perché nelle scuole, nei servizi e nel linguaggio quotidiano si parla spesso di “pazienti”, “casi”, “sedute”, “supervisione” e “tirocinio clinico”. Ma proprio per questo serve una distinzione chiara: una cosa è formarsi alla psicoterapia, altra cosa è esercitare l’attività psicoterapeutica.
La Legge 56/1989, all’articolo 3, non dice che chi è iscritto a una scuola di specializzazione in psicoterapia esercita psicoterapia. Dice una cosa diversa: l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale, acquisita dopo la laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia. La stessa norma distingue quindi due piani: da una parte l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, dall’altra la formazione e l’addestramento necessari per poterla esercitare secondo il quadro previsto dalla legge.
Questa distinzione è decisiva. L’addestramento in psicoterapia non è già psicoterapia esercitata dal tirocinante. È il percorso attraverso cui l’allievo apprende modelli teorici, tecniche, modalità di ascolto, lettura del caso, costruzione del setting, gestione del colloquio, supervisione e lavoro clinico guidato. È formazione professionale. Non è ancora titolarità autonoma dell’attività psicoterapeutica.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca descrive gli istituti di specializzazione in psicoterapia come strutture che hanno lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale idonea all’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Anche qui il passaggio logico è chiaro: la scuola forma all’esercizio dell’attività psicoterapeutica; non trasforma automaticamente l’allievo in soggetto che esercita psicoterapia in quanto tirocinante.
Il tirocinio conferma questa impostazione. Il MUR precisa che gli istituti devono attivare convenzioni con strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale per il tirocinio dei propri allievi, e che tali convenzioni devono essere valutate positivamente dal Ministero. Questo significa che il tirocinio non è uno spazio libero in cui l’allievo “fa psicoterapia” per conto proprio. È un segmento formativo inserito in strutture, procedure, responsabilità e controlli.
Il punto centrale è la presa in carico. Fare psicoterapia non significa semplicemente parlare con una persona, usare tecniche psicologiche, partecipare a un colloquio o discutere un caso in supervisione. Fare psicoterapia significa assumere una responsabilità professionale specifica verso un paziente: valutare l’indicazione, definire il trattamento, acquisire il consenso informato, documentare la prestazione, garantirne continuità, riservatezza, limiti, obiettivi e responsabilità.
Il tirocinante, invece, non è il titolare giuridico della presa in carico psicoterapeutica. Il paziente è preso in carico dalla struttura, dal servizio, dal tutor o dal professionista responsabile, secondo l’organizzazione prevista. L’allievo può partecipare al percorso formativo, osservare, affiancare, condurre attività entro limiti definiti, confrontarsi in supervisione, apprendere sul campo. Ma non è lui, in quanto tirocinante, il soggetto che assume autonomamente la responsabilità della psicoterapia.
Dire “faccio psicoterapia sotto supervisione” è quindi una formula problematica. La supervisione non trasforma l’allievo nel titolare della psicoterapia. La supervisione serve a formare, orientare, correggere, proteggere il paziente e garantire un contesto di apprendimento. Ma non cambia la natura giuridica del tirocinio. Non basta che vi sia un supervisore perché l’attività del tirocinante diventi automaticamente psicoterapia esercitata da lui.
Il problema diventa ancora più evidente se si guarda al consenso informato. Il Codice Deontologico vigente prevede che lo Psicologo, all’inizio del rapporto professionale, fornisca informazioni adeguate e comprensibili sulle prestazioni, sulle finalità, sulle modalità e sui limiti giuridici della riservatezza, affinché chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se il paziente crede di essere in psicoterapia con il tirocinante, mentre la responsabilità effettiva è del tutor o della struttura, la comunicazione non è sufficientemente chiara.
Lo stesso vale per la documentazione e per la fatturazione. Se una prestazione viene descritta come “psicoterapia” resa dal tirocinante, ma il tirocinante non è il titolare della presa in carico psicoterapeutica, si crea una frattura tra ciò che viene dichiarato, ciò che è stato realmente autorizzato nel consenso informato e ciò che può essere correttamente documentato. La descrizione della prestazione deve essere coerente con il ruolo effettivo del professionista e con il rapporto realmente instaurato con il paziente.
Questo non significa che il tirocinante non possa avere contatto clinico con l’utenza. Significa una cosa più precisa: il contatto clinico del tirocinante resta parte di un percorso formativo, non esercizio autonomo dell’attività psicoterapeutica. L’allievo può apprendere, osservare, partecipare, discutere, sperimentare competenze nel quadro autorizzato dal servizio e sotto la responsabilità dei soggetti preposti. Ma non dovrebbe presentarsi come “psicoterapeuta” in formazione, né dichiarare di svolgere psicoterapia come se fosse lui il titolare del trattamento.
La formula “psicoterapeuta in formazione” è quindi da evitare. Può sembrare una semplice abbreviazione, ma produce un effetto distorsivo: fa apparire come già esistente una posizione professionale che, in realtà, non è ancora maturata. La formula più corretta è: Psicologo iscritto a una scuola di specializzazione in psicoterapia. Oppure: Psicologo in formazione specialistica in psicoterapia. Questa formulazione descrive il percorso senza anticipare un ruolo che non deve essere comunicato in modo ambiguo.
Naturalmente, se l’allievo è già Psicologo iscritto all’Albo, può esercitare gli atti tipici dello Psicologo nei limiti delle proprie competenze: prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione-riabilitazione in ambito psicologico. Queste attività sono previste dall’articolo 1 della Legge 56/1989. Ma anche qui serve precisione: se lo Psicologo svolge sostegno psicologico, consulenza psicologica, valutazione psicologica o attività abilitativo-riabilitativa, deve chiamarle per ciò che sono. Non deve trasformarle nominalmente in psicoterapia solo perché frequenta una scuola di specializzazione.
La differenza, allora, non è tra attività clinica e non clinica. Il tirocinante può certamente formarsi in un contesto clinico. La differenza è tra formazione clinica e titolarità del trattamento psicoterapeutico. Nel primo caso l’allievo apprende dentro un sistema formativo. Nel secondo caso il professionista assume direttamente la responsabilità dell’attività psicoterapeutica verso il paziente.
Per questo il tirocinante in psicoterapia non fa psicoterapia in senso proprio. Si forma alla psicoterapia. Partecipa a un addestramento. Lavora dentro un dispositivo formativo e istituzionale. Può essere coinvolto in attività cliniche secondo regole, limiti e responsabilità definite. Ma la psicoterapia, come attività professionale dichiarata, documentata e assunta verso il paziente, non è del tirocinante in quanto tirocinante.
La distinzione tutela tutti: tutela il paziente, che ha diritto a sapere chi lo prende realmente in carico; tutela il tutor e la struttura, che devono mantenere chiari i livelli di responsabilità; tutela l’allievo, che non deve essere esposto a una rappresentazione impropria del proprio ruolo; tutela la professione, perché impedisce di confondere formazione, supervisione e attività professionale compiuta.
In sintesi: il tirocinio è formazione alla psicoterapia, non esercizio autonomo della psicoterapia. Il tirocinante non è il titolare della presa in carico psicoterapeutica. La supervisione non trasforma l’addestramento in esercizio professionale autonomo. E la correttezza verso il paziente impone che consenso informato, comunicazione professionale, documentazione e fatturazione siano sempre coerenti con il ruolo reale svolto.
Fonti essenziali
Legge 56/1989, articoli 1 e 3; Decreto 11 dicembre 1998, n. 509; Ministero dell’Università e della Ricerca, sezione Psicoterapia e istruzioni per gli istituti; Codice Deontologico vigente CNOP.



