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Il reato inventato di “esercizio abusivo della professione di psicoterapeuta”

di Enrico Rizzo, Psicologo, Sessuologo Clinico, Presidente di MetaPsi Aps

Quando si parla di abusivismo professionale, la prima cosa da chiarire è questa: non coincide con “fare male” un lavoro, ma con svolgere un’attività per la quale l’ordinamento richiede requisiti specifici, senza averli.

Nel campo “psi” la confusione nasce perché esistono la professione di Psicologo, con i suoi atti tipici, e la psicoterapia come attività per cui la legge richiede una specifica formazione ulteriore. La Legge 56/1989 definisce cosa comprende la professione di Psicologo e, separatamente, disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica come attività subordinata a requisiti formativi specifici.

La cornice generale: che cos’è l’esercizio abusivo (art. 348 c.p.)

Il riferimento penale di base è l’art. 348 c.p. (esercizio abusivo di una professione): scatta quando una persona esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

Nel testo vigente, la pena base è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro.

E qui c’è un punto spesso sottovalutato: la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose utilizzate o destinate a commettere il reato; inoltre, se chi commette il reato esercita regolarmente una professione o attività, è prevista la trasmissione della sentenza al competente Ordine/albo/registro ai fini dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Infine, la norma prevede un’ipotesi più grave (reclusione da uno a cinque anni e multa da 15.000 a 75.000 euro) per il professionista che determina altri a commettere il reato o dirige l’attività dei concorrenti.

Questo serve a fissare una cosa: quando si entra nel penale, non si parla di un rilievo “solo formale”.

La regola specifica per la psicoterapia: art. 3 Legge 56/1989

La psicoterapia, in Italia, è trattata come attività subordinata a specifica formazione professionale: l’art. 3 della Legge 56/1989 stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione, da acquisirsi dopo la laurea in Psicologia o in Medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia.

Questa è la cerniera operativa: quando una condotta viene qualificata come “esercizio dell’attività psicoterapeutica” senza i requisiti dell’art. 3, il rischio penale (se ricorrono gli altri presupposti del caso concreto) passa attraverso l’art. 348 c.p.

Perché l’etichetta “psicoterapeuta” non crea una professione autonoma

Il fatto che nella Legge 56/1989 compaiano “psicoterapia” e, nel linguaggio comune, l’etichetta “psicoterapeuta”, non significa che l’ordinamento abbia creato una professione autonoma distinta da quella di Psicologo o Medico.

Sul piano tecnico, la Legge 56/1989 non istituisce un nuovo ordine professionale e non definisce una “terza professione”: disciplina un’attività (l’attività psicoterapeutica) e ne subordina l’esercizio a requisiti formativi specifici.

Quanto alla formula “professione di psicoterapeuta” che talvolta compare in alcune sentenze o sintesi divulgative, va letta per quello che è: una semplificazione linguistica utile a capirsi al volo, ma tecnicamente riduttiva. In sostanza, di solito indica l’esercizio (o la spendita al pubblico) dell’attività psicoterapeutica senza i requisiti richiesti, non l’esistenza di una professione autonoma in senso ordinistico.

La distinzione che crea più equivoci: atti tipici dello Psicologo e psicoterapia

Sul piano clinico c’è sovrapposizione: anche gli atti tipici dello Psicologo perseguono finalità di cura e possono usare metodologie cliniche. La Legge 56/1989 definisce la professione in modo ampio, includendo strumenti conoscitivi e di intervento per prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione–riabilitazione e sostegno in ambito psicologico.

Sul piano giuridico-operativo, invece, il discrimine non è la singola tecnica, ma come l’attività viene presentata e documentata. Non esiste un catalogo legale del tipo “questa tecnica è psicoterapia, questa no”. Nella pratica, ciò che pesa di più è la forma complessiva del servizio: come lo chiami, come lo offri al pubblico, cosa scrivi nei documenti, come lo descrivi nei canali di promozione.

Perciò, la distinzione più difendibile è questa: gli atti tipici dello Psicologo sono interventi psicologici legittimi come Psicologo, correttamente qualificati come prestazioni psicologiche; la psicoterapia, in senso giuridicamente rilevante, è un’attività presentata e strutturata come psicoterapia e subordinata ai requisiti dell’art. 3 L. 56/1989.

Quando uno Psicologo non specializzato si espone davvero al rischio penale

Il rischio penale aumenta quando ci sono indicatori convergenti che l’attività non è “intervento psicologico dentro gli atti tipici”, ma psicoterapia qualificata come tale.

Il punto critico, quasi sempre, è la denominazione e l’offerta al pubblico. Se si pubblicizza la prestazione come psicoterapia, si descrive il percorso come “percorso di psicoterapia”, si usa modulistica in cui la prestazione è formalmente qualificata come psicoterapia, o si spende al pubblico una qualifica che fa intendere l’esercizio di psicoterapia, ci si sposta in una zona che può agganciarsi ai requisiti dell’art. 3 e, se mancano, esporre al rischio ex art. 348 c.p.

Non è una singola parola che “fa reato”: conta l’insieme di comunicazione, offerta al pubblico e documentazione del servizio, valutati complessivamente.

Uno Psicologo può parlare di psicoterapia, ma non può far intendere che la offre se non ha i requisiti

Uno Psicologo può parlare di psicoterapia, studiarla, spiegarla, fare divulgazione e formazione teorica. La legge non vieta di trattare l’argomento.

Il confine è comunicativo e operativo: se non si possiedono i requisiti richiesti per esercitare l’attività psicoterapeutica, non si può presentare o pubblicizzare il proprio servizio come psicoterapia né usare espressioni che inducano il pubblico a ritenere che quella sia la prestazione offerta.

Un esempio semplice di frase “pulita” (se non eserciti psicoterapia) è questa:
Mi occupo di intervento psicologico clinico e sostegno psicologico; non offro percorsi di psicoterapia.

Qui non si tratta di un trucco lessicale: conta la coerenza tra ciò che fai, ciò che prometti e come lo documenti.

Penale e deontologico: due binari diversi, entrambi concreti

Sul piano penale, la questione riguarda l’art. 348 c.p. quando l’attività viene presentata e svolta come psicoterapia senza i requisiti richiesti dall’art. 3.

Sul piano deontologico, può essere sufficiente anche una comunicazione ambigua o non veritiera su titoli, competenze e servizi offerti: qui l’attenzione è sulla trasparenza verso l’utente e sulla correttezza della comunicazione professionale.

Rischio deontologico: cosa può contestare l’Ordine e quali sanzioni

Il Codice Deontologico – testo vigente pubblicato da CNOP chiarisce che può essere svolta pubblicità informativa su titoli, specializzazioni e caratteristiche del servizio offerto secondo criteri di trasparenza e veridicità; il rispetto di questi criteri è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine.

Sulla scala delle sanzioni disciplinari, in sintesi, le misure tipiche possono includere avvertimento, censura, sospensione, radiazione (con graduazione caso per caso).

Tre esempi tipici di comunicazione che alzano il rischio (se non hai i requisiti)

Psicoterapia per ansia, depressione, trauma.
Percorsi di psicoterapia.
Trattamento psicoterapeutico.

Bastano poche formule ripetute in modo stabile su sito, brochure, preventivi o modulistica per spostare la percezione del pubblico e rendere più difficile sostenere che non stai offrendo psicoterapia.

Checklist finale di rischio: cosa “fa scattare” davvero il problema

Se nei profili pubblici, nel sito, nei preventivi o nella modulistica compare la parola psicoterapia per descrivere ciò che offri, sei in area ad alto rischio se non hai i requisiti dell’art. 3.

Se la prestazione è descritta come sostegno, consulenza o intervento psicologico e non viene venduta come psicoterapia, il rischio si riduce perché resti nel perimetro degli atti tipici e nella comunicazione veritiera richiesta dal Codice Deontologico.

La criticità più frequente non è la tecnica, ma la spendita al pubblico e la denominazione del servizio: molte contestazioni nascono da ciò che è scritto e pubblicizzato, più che da ciò che avviene nel colloquio.

Conclusione: esiste il reato di esercizio abusivo della professione di “psicoterapeuta”?

In conclusione, no: in senso tecnico non esiste una fattispecie autonoma chiamata “esercizio abusivo della professione di psicoterapeuta”, perché l’ordinamento non istituisce una professione separata e ordinata di “psicoterapeuta”. La Legge 56/1989 disciplina invece l’esercizio dell’attività psicoterapeutica come attività subordinata a requisiti formativi specifici.

Quello che può essere contestato penalmente è il reato generale di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.) quando qualcuno esercita o si propone come esercente un’attività per cui è richiesta una speciale abilitazione senza averne titolo; in questo contesto, la formula “professione di psicoterapeuta” che talvolta compare in sentenze o sintesi va intesa come scorciatoia linguistica per riferirsi all’esercizio dell’attività psicoterapeutica senza i requisiti richiesti dall’art. 3, non come creazione di una professione autonoma.

Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente di MetaPsi Aps

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