
Quando si parla di corsi di formazione in psicoterapia al di fuori delle Scuole di specializzazione, il problema non è quasi mai la qualità dei contenuti. Spesso, anzi, si tratta di percorsi seri, ben strutturati e clinicamente utili. Il vero bluff non riguarda ciò che viene insegnato, ma la cornice concettuale e linguistica entro cui quella formazione viene presentata e interpretata.
Il bluff consiste nell’idea, più o meno esplicita, che quei corsi stiano offrendo qualcosa che, in assenza di una Scuola di psicoterapia, sarebbe vietato apprendere o non legittimamente utilizzabile dallo Psicologo. Questa rappresentazione, però, non regge né sul piano giuridico né su quello clinico.
La legge non disciplina ciò che uno Psicologo può studiare. Disciplina, semmai, come può denominare formalmente la propria attività professionale. Studiare, formarsi, apprendere modelli teorici, strumenti clinici e tecniche di intervento è un’attività libera. Nessuna norma vieta a uno Psicologo, anche se non autorizzato alla psicoterapia e non allievo di una Scuola, di approfondire contenuti che nel linguaggio corrente vengono associati alla psicoterapia.
La distinzione decisiva non è quindi tra ciò che è “lecito” o “illecito” conoscere, ma tra apprendere e presentare formalmente una certa attività con una denominazione riservata. Studiare psicoterapia non equivale a esercitare un’attività formalmente denominata come tale. L’accesso al sapere è libero; l’uso di alcune etichette professionali è regolato.
Se si esce dal piano delle parole e si osservano i contenuti reali, il quadro diventa ancora più chiaro. Quella che viene chiamata psicoterapia, nella sostanza, è psicologia clinica avanzata. Si tratta di modelli, concetti e strategie di intervento che approfondiscono il lavoro sul funzionamento psicologico, emotivo, relazionale e comportamentale della persona. Non esiste un oggetto clinico che compaia solo varcando la soglia di una Scuola, né una dimensione dell’intervento che sia estranea agli Atti Tipici dello Psicologo.
Valutazione, relazione clinica, ascolto, comprensione del significato dell’esperienza, intervento su emozioni, comportamenti e relazioni, promozione del funzionamento e recupero delle capacità adattive fanno parte da sempre della psicologia clinica. L’idea che la psicoterapia sia “altro” nasce da una costruzione culturale e linguistica, non da una reale differenza sul piano clinico.
Da qui discende un chiarimento centrale: non esistono tecniche, metodi o strumenti ontologicamente o giuridicamente esclusivi della psicoterapia. La riserva, quando esiste, riguarda titoli e denominazioni formali, non la proprietà delle tecniche. Le tecniche non diventano lecite o illecite in base a chi le insegna o al nome del corso frequentato.
Ciò che qualifica l’uso clinico è la qualifica di Psicologo, la competenza effettivamente acquisita, l’appropriatezza dell’intervento, il consenso informato, il rispetto dei limiti professionali e l’invio quando necessario. La responsabilità è del professionista, non dell’etichetta formativa.
È in questo punto che il bluff di molti corsi “in psicoterapia” emerge con maggiore chiarezza. Alcuni percorsi, più per scelta comunicativa che per reale pretesa normativa, lasciano intendere di “autorizzare” qualcosa. Ma nessun ente di formazione privato ha il potere di autorizzare l’esercizio professionale. Può attestare la frequenza, certificare competenze, documentare ore e contenuti, ma non può decidere cosa uno Psicologo possa o non possa fare nella propria pratica clinica. L’esercizio della professione è regolato dalla legge, non dai regolamenti interni dei corsi.
Anche le Scuole di psicoterapia hanno una funzione specifica e delimitata. Esse rilasciano un titolo che consente l’uso formale di una denominazione riservata. Non conferiscono il monopolio della cura psicologica, non rendono terapeutico ciò che prima non lo era e non trasformano conoscenze psicologiche in qualcosa di ontologicamente diverso. L’autorizzazione riguarda il nome dell’attività, non la natura delle conoscenze né la funzione clinica in quanto tale.
Continuare a chiamare “formazione in psicoterapia” ciò che, nei fatti, è formazione clinica psicologica avanzata è una scelta linguistica che alimenta lo psicoterapeuticocentrismo. Una scelta che sposta l’attenzione dalla funzione clinica al titolo, dalla competenza alla parola che la rappresenta, generando confusione soprattutto tra gli stessi Psicologi.
Rimettere ordine significa anche riappropriarsi del linguaggio professionale. Tutti gli Psicologi possono studiare ciò che oggi viene chiamato psicoterapia anche al di fuori delle Scuole, anche se non “psicoterapeuti” e non allievi di Scuole. Possono farlo perché non esiste alcun divieto di apprendere. Possono farlo perché quelle conoscenze rientrano pienamente negli Atti Tipici della professione.
E possono, soprattutto, collocare correttamente ciò che apprendono: come conoscenze e tecniche terapeutiche psicologiche di sostegno, di prevenzione e di abilitazione-riabilitazione, applicate con competenza, responsabilità e trasparenza.
Questo non è un escamotage. È una bonifica concettuale. È smettere di confondere le parole con le funzioni e restituire alla clinica psicologica dello Psicologo il posto che le spetta.
