
Una parola che, da sola, riesce a far saltare ogni prudenza: equipollenza. Appena la si pronuncia, molte persone la traducono mentalmente con “uguale in tutto”, “stesso valore ovunque”, “stessi effetti sempre”. Ed è proprio qui che nasce il mito: l’idea che esista un’equipollenza assoluta, totale, automatica, capace di rendere indistinguibili titoli, percorsi e ordinamenti diversi.
In realtà, quando si parla dei titoli rilasciati dalle Scuole private di psicoterapia riconosciute, l’equipollenza è una cosa seria, ma non è una bacchetta magica. È un concetto giuridico preciso, funzionale e delimitato. Serve a produrre alcuni effetti, in alcuni ambiti, e non a cancellare tutte le differenze tra sistemi formativi differenti. Capirlo non è pignoleria: è una forma di tutela professionale, perché evita di scivolare in semplificazioni che poi diventano fragili e facilmente contestabili.
Il punto di partenza è semplice. Lo Stato ha stabilito che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica richiede una specifica formazione post-laurea, almeno quadriennale, svolta presso scuole universitarie di specializzazione oppure presso istituti riconosciuti idonei. Questo impianto discende dall’art. 3 della L. 56/1989 e dal sistema di riconoscimento ministeriale degli istituti di psicoterapia. Per rendere possibile questo doppio canale formativo, l’ordinamento ha introdotto il concetto di equipollenza: il diploma rilasciato da una Scuola privata riconosciuta è dichiarato equipollente rispetto a quello universitario per gli effetti previsti dalla normativa. Qui sta la chiave che spesso viene saltata: l’equipollenza non nasce per rendere tutto uguale, ma per garantire un effetto specifico e circoscritto, cioè l’autorizzazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Questo è il suo perimetro naturale.
Uno degli equivoci più diffusi nasce da una traduzione mentale scorretta: “scuola riconosciuta” diventa “scuola simil-universitaria”. Ma questa equivalenza non esiste. Il riconoscimento non accademizza una Scuola privata, non la trasforma in un percorso universitario, non le attribuisce automaticamente le caratteristiche dell’ordinamento accademico. Le Scuole private di psicoterapia riconosciute restano scuole private, esterne al sistema universitario, riconosciute dallo Stato per uno scopo specifico, non trasformate nella loro natura.
Da qui discendono alcune conseguenze che è importante esplicitare con chiarezza. Le Scuole private di psicoterapia non creano specializzandi: la figura dello specializzando appartiene alle Scuole universitarie di specializzazione. L’allievo di una Scuola privata di psicoterapia è un allievo, non uno specializzando, né sul piano giuridico né su quello ordinamentale. Allo stesso modo, tali Scuole non conferiscono un titolo accademico universitario di Specialista. Il titolo di Specialista è un titolo accademico rilasciato dalle Università al termine di una Scuola di specializzazione universitaria; le Scuole private riconosciute rilasciano un diploma che produce un effetto giuridico mirato, ma non un titolo accademico universitario. Infine, non rilasciano CFU: i CFU sono crediti formativi universitari e appartengono esclusivamente al sistema accademico. Una Scuola privata può prevedere ore, programmi, tirocini, valutazioni e supervisione, ma non opera dentro l’architettura dei crediti universitari.
Il mito dell’equipollenza assoluta nasce quando una frase vera viene caricata di significati che non le appartengono. Succede quando “il diploma è equipollente a quello universitario” diventa, per scivolamento semantico, “allora è un titolo universitario”, “allora crea uno specialista”, “allora vale come una specializzazione universitaria in ogni contesto”, “allora nei concorsi produce automaticamente gli stessi effetti”. Qui il problema non è l’equipollenza in sé, ma la sua assolutizzazione. In diritto, i titoli valgono sempre per qualcosa e in un contesto preciso; non esistono titoli che producono automaticamente gli stessi effetti ovunque.
È proprio sul tema dei concorsi pubblici che questa confusione emerge con maggiore forza. Anche qui si commettono due errori opposti. Il primo è dire che l’equipollenza non c’entra mai con i concorsi: è un’affermazione troppo assoluta, quindi fragile. Il secondo è dire che, essendo equipollente, il titolo vale automaticamente come titolo universitario in ogni concorso: anche questa è un’affermazione assoluta e quindi fragile. La realtà è più semplice e più solida. Nei concorsi pubblici decide il bando. Decide il profilo, la disciplina, l’inquadramento e la normativa richiamata. In alcuni ambiti pubblici, specialmente sanitari e di inquadramento disciplinare, l’equipollenza può avere rilievo; in altri, no. Non esiste un effetto automatico e universale.
Se serve una bussola pratica, la si può dire in modo essenziale. Se si parla di esercizio dell’attività psicoterapeutica, l’equipollenza è centrale, perché serve esattamente a quello. Se si parla di concorsi, la regola è sempre la stessa: si legge il bando e si guarda cosa richiede e cosa valuta. Se si parla di titoli accademici, decide l’ordinamento universitario, con le sue categorie e i suoi esiti formali. Mescolare questi piani non rafforza la professione: la espone a equivoci e comunicazioni imprecise.
Smontare il falso mito dell’equipollenza assoluta non significa sminuire le Scuole private di psicoterapia. Significa difendere la precisione, che in sanità e nelle professioni non è un vezzo, ma una responsabilità. L’equipollenza è una nozione seria, utile e necessaria, ma circoscritta. Serve a garantire che chi ha completato un percorso riconosciuto possa essere autorizzato all’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Se la usiamo per dire più di ciò che dice, la indeboliamo; se la usiamo con rigore, diventa un punto fermo. E oggi, in un contesto saturo di etichette e semplificazioni, la vera forza sta proprio qui: nella precisione delle parole.
Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente di MetaPsi Aps.
