Nel diritto, l’abilitazione è il presupposto formale che l’ordinamento richiede per esercitare legittimamente una professione o un’attività protetta. Non coincide, quindi, con la sola competenza tecnica o con il semplice fatto di essere preparati. Indica piuttosto il titolo giuridico senza il quale, quando la legge lo pretende, l’attività non può essere esercitata lecitamente. Questa impostazione si riflette anche nell’art. 348 c.p., che collega l’esercizio abusivo di una professione alla mancanza della speciale abilitazione richiesta dallo Stato.
Se si guarda alla professione di Psicologo, il riferimento normativo decisivo è l’art. 2 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56. La norma stabilisce che per esercitare la professione di Psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante esame di Stato ed essere iscritti all’albo. Qui il legislatore usa il termine “abilitazione” in modo espresso e tecnico. L’abilitazione riguarda il professionista e segna il passaggio necessario per l’accesso legale alla professione.
L’esame di Stato abilitante va letto proprio in questa chiave. Non riguarda la scuola, non riguarda l’ente formatore e non coincide con una generica verifica della bravura del soggetto. È il procedimento pubblico attraverso cui l’ordinamento accerta che una persona possiede i requisiti richiesti per esercitare una professione regolamentata. In questo senso, l’esame di Stato abilita il professionista.
Le cose cambiano quando si passa alla psicoterapia. L’art. 3 della stessa Legge 56/1989 non parla di “abilitazione alla psicoterapia”. Stabilisce invece che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali. Il cambio di lessico è rilevante: la legge distingue l’accesso alla professione dal requisito ulteriore richiesto per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Per questo il diploma di specializzazione in psicoterapia non va descritto, in senso strettamente tecnico, come l’abilitazione alla professione di Psicologo. La sua qualificazione normativa è diversa: è il titolo di specializzazione richiesto dalla legge come presupposto per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Sul piano della lettera della legge, quindi, l’abilitazione riguarda la professione; la psicoterapia è disciplinata attraverso la categoria della specifica formazione professionale.
Questo, però, non significa che il diploma sia un titolo debole o secondario. Sul piano sostanziale, è il titolo legalmente necessario senza il quale la psicoterapia non può essere esercitata legittimamente. La formula più precisa è allora questa: in senso funzionale il diploma di specializzazione produce un effetto abilitante rispetto all’esercizio della psicoterapia; in senso tecnico, però, la legge non lo denomina autonoma abilitazione alla psicoterapia, ma specifica formazione professionale. In questo modo si tiene insieme il dato pratico e il dato normativo senza forzare il testo di legge.
La differenza si vede ancora meglio nella disciplina delle scuole. Il D.M. 11 dicembre 1998, n. 509 reca norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia. Qui il termine “abilitati” non riguarda il professionista, ma l’ente formatore. È la scuola a essere abilitata, cioè riconosciuta e legittimata ad attivare il corso. Il professionista, invece, consegue presso quella scuola il diploma di specializzazione previsto dall’art. 3 della Legge 56/1989.
Anche il Ministero dell’Università e della Ricerca conferma lo stesso schema. Il MUR pubblica l’elenco degli istituti di specializzazione in psicoterapia abilitati ai sensi del D.M. 509/1998 ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia e mantiene una sezione dedicata alle istanze di abilitazione degli istituti. Inoltre chiarisce che questi istituti rilasciano un diploma equipollente a quello universitario e che l’accesso avviene dopo la laurea e l’iscrizione al rispettivo albo professionale. Anche da questo emerge con chiarezza che l’abilitazione dell’istituto e il titolo conseguito dall’allievo sono due cose diverse.
A questo punto i piani distinti sono tre. Il primo è l’esame di Stato abilitante, che riguarda il professionista e abilita all’esercizio della professione di Psicologo. Il secondo è l’istituto abilitato, che riguarda la scuola e la legittima ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia. Il terzo è il diploma di specializzazione, che rappresenta il titolo richiesto dalla legge per esercitare l’attività psicoterapeutica. Quando questi tre livelli vengono confusi, nascono facilmente errori terminologici e letture imprecise della disciplina.
Una contestazione frequente è questa: se la psicoterapia è un’attività riservata, allora sarebbe inevitabile parlare di vera e propria abilitazione. In realtà il punto va formulato con maggiore precisione. Che la psicoterapia sia un’attività il cui esercizio è legalmente condizionato è vero. Che richieda un presupposto formale ulteriore è altrettanto vero. Ma da questo non discende automaticamente che il legislatore abbia scelto di qualificarlo come “abilitazione” in senso tecnico. La legge speciale ha preferito un’altra formula: specifica formazione professionale. Quindi la riserva dell’attività non viene negata; viene descritta con la categoria giuridica che la legge usa davvero.
Un’altra obiezione è che, anche se la legge non usa quella parola, il diploma di specializzazione di fatto sarebbe comunque abilitante. Questa osservazione coglie un punto reale, ma va delimitata bene. In senso sostanziale, il diploma è certamente il titolo senza il quale la psicoterapia non può essere esercitata. Da questo punto di vista, si può dire che esso abbia una funzione abilitante. Però, sul piano tecnico, questo non autorizza a dire che la legge abbia istituito una vera e propria “abilitazione alla psicoterapia” come categoria autonoma. La fonte primaria continua a parlare di specifica formazione professionale.
Resta poi la domanda più delicata: perché il legislatore non ha parlato di abilitazione alla psicoterapia? La ragione più plausibile emerge dalla struttura della stessa Legge 56/1989. L’art. 2 disciplina l’accesso alla professione e usa la categoria dell’abilitazione. L’art. 3 disciplina invece il requisito specialistico ulteriore necessario per esercitare una particolare attività riservata. La differenza tra le due formule fa pensare che il legislatore abbia voluto tenere distinti i due livelli: da un lato l’accesso alla professione, dall’altro l’accesso a una specifica attività specialistica. Se l’art. 3 avesse parlato di “abilitazione alla psicoterapia”, avrebbe potuto suggerire l’idea di una seconda abilitazione professionale distinta dalla prima. La scelta della formula specifica formazione professionale appare invece coerente con un’altra logica: prima c’è il professionista già abilitato, poi il requisito specialistico ulteriore per esercitare anche la psicoterapia. Questa è un’inferenza sistematica, non una frase testuale del legislatore, ma è fortemente sostenuta dal raffronto tra art. 2 e art. 3 e dalla disciplina ministeriale sugli istituti abilitati.
Non regge neppure la contestazione secondo cui la legge contraddirebbe se stessa o il significato giuridico di abilitazione. In realtà non c’è una contraddizione necessaria. L’art. 2 usa la parola abilitazione per l’accesso alla professione di Psicologo. L’art. 3 usa la formula specifica formazione professionale per il requisito specialistico ulteriore necessario a chi voglia esercitare la psicoterapia. Si tratta di due passaggi diversi del sistema: il primo riguarda l’accesso alla professione; il secondo l’esercizio di una specifica attività riservata da parte di un professionista già abilitato e iscritto.
Anche il richiamo all’art. 348 c.p. va letto in questa chiave. La norma parla di professioni per le quali è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ma questa è una categoria generale del diritto penale. Non obbliga, da sola, a chiamare “abilitazione” ogni presupposto legale previsto da una legge speciale. Quando la legge speciale sceglie una formula diversa, sul piano tecnico è più corretto attenersi a quella formula. Nel caso della psicoterapia, la legge speciale parla di specifica formazione professionale.
Il quadro che emerge è quindi lineare. L’esame di Stato abilita il soggetto all’esercizio della professione di Psicologo. L’istituto è abilitato ad attivare il corso di specializzazione in psicoterapia. Il diploma di specializzazione è il titolo richiesto dalla legge per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. In senso sostanziale, è il presupposto legalmente necessario che consente l’esercizio legittimo della psicoterapia. In senso tecnico, però, la legge non lo denomina autonoma abilitazione alla psicoterapia, ma specifica formazione professionale. Proprio per questo, la conclusione giuridicamente più corretta è netta: nel diritto positivo vigente non esiste un’abilitazione giuridica alla psicoterapia come categoria autonoma espressamente prevista dalla legge. Esiste l’abilitazione alla professione di Psicologo; esiste la specifica formazione professionale richiesta per l’attività psicoterapeutica; ed esistono istituti abilitati ad attivare i relativi corsi.
Sintesi finale
Non esiste, nel diritto positivo vigente, una autonoma abilitazione giuridica alla psicoterapia. Esiste l’abilitazione alla professione di Psicologo ai sensi dell’art. 2 della Legge 56/1989; esiste poi la specifica formazione professionale richiesta dall’art. 3 della stessa legge per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica; ed esistono istituti abilitati ad istituire e ad attivare i relativi corsi di specializzazione.
Riferimenti essenziali
Legge 18 febbraio 1989, n. 56, artt. 2 e 3
D.M. 11 dicembre 1998, n. 509
MUR, Istituti abilitati
MUR, Istanze di abilitazione
Art. 348 c.p.
Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente di MetaPsi Aps



