Tra le prove documentali più chiare del fatto che lo Psicologo cura e fa terapia c’è l’articolo 27 del Codice Deontologico – testo vigente pubblicato dal CNOP. Alla data della consultazione, quella norma afferma che lo Psicologo valuta l’eventuale interruzione del rapporto terapeutico quando il paziente non trae beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne tragga dal proseguimento della cura stessa. Le parole usate sono molto precise: rapporto terapeutico, paziente, cura.
Questo significa che l’articolo 27 costituisce una prova documentale forte del fatto che la cura e la dimensione terapeutica appartengono anche all’attività professionale dello Psicologo. Detto in modo semplice: se il testo deontologico ufficiale parla di rapporto terapeutico instaurato dallo Psicologo e di beneficio tratto dalla cura, non è corretto sostenere che lo Psicologo, in quanto tale, non curi e non faccia terapia. La fonte ufficiale della professione dice il contrario con parole esplicite.
La formulazione, però, va tenuta precisa per evitare contestazioni inutili. L’articolo 27 non dice che ogni intervento dello Psicologo coincida con l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Dice una cosa diversa, ma decisiva: lo Psicologo può operare in un rapporto terapeutico finalizzato alla cura. Per questo la conclusione più corretta è che l’articolo 27 prova che lo Psicologo cura e fa terapia, almeno nel senso pieno e diretto in cui instaura un rapporto terapeutico con finalità di cura.
Questa lettura è coerente anche con la legge professionale. L’articolo 1 della Legge 56/1989 definisce la professione di psicologo come uso di strumenti conoscitivi e di intervento per prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico. L’articolo 3 della stessa legge disciplina invece, in modo distinto, l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, subordinandolo a una specifica formazione professionale post-lauream. La distinzione tra i due piani non elimina affatto la dimensione terapeutica dello Psicologo; semplicemente, separa il perimetro generale della professione dalla disciplina specifica dell’attività psicoterapeutica.
Per questo, sul piano documentale, l’articolo 27 è molto più di una sfumatura lessicale. È una conferma ufficiale del fatto che lo Psicologo non svolge solo attività neutre, consultive o descrittive, ma può instaurare un rapporto terapeutico orientato alla cura. Di conseguenza, affermare in modo assoluto che lo Psicologo non cura e non fa terapia non è una posizione coerente né con il testo vigente del Codice Deontologico né con una lettura accurata del quadro normativo.
Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente di MetaPsi Aps
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