
Quando si parla di psicoterapia, spesso il problema non nasce da cattive intenzioni, ma da un uso impreciso delle parole. E in ambito clinico le parole non sono mai neutre: costruiscono aspettative, orientano la fiducia del paziente, definiscono ruoli e responsabilità. Per questo, ogni tanto, è necessario fermarsi e rimettere ordine, con calma e rigore.
Uno degli equivoci più diffusi riguarda lo Psicologo che frequenta una Scuola di psicoterapia. Nella comunicazione quotidiana questa figura viene spesso presentata come “psicoterapeuta” in formazione, oppure assimilata allo “specializzando”, richiamando implicitamente il modello medico. Per il cittadino il messaggio è semplice: “sto già facendo psicoterapia, anche se non ho ancora finito”. È una semplificazione comprensibile, ma giuridicamente e deontologicamente scorretta, perché confonde la formazione con l’esercizio di un’attività professionale tipizzata.
Chi frequenta una Scuola sta svolgendo un percorso formativo serio e impegnativo: studia modelli teorici, apprende tecniche, partecipa a supervisioni, svolge tirocini, matura competenze cliniche. Tuttavia, la formazione, per definizione, non coincide con la titolarità dell’atto. La mera iscrizione a una Scuola non attribuisce automaticamente, né progressivamente, l’autorizzazione a qualificare come psicoterapia ciò che si fa in ambito privato.
È importante chiarirlo senza ambiguità: lo Psicologo allievo non è uno “specializzando” nel senso giuridico del termine. Quel termine ha un significato preciso nell’ordinamento universitario e sanitario, legato a un inquadramento lavorativo-formativo e a una catena di responsabilità formalizzata. Usarlo in ambito psicologico crea un’analogia che non esiste e induce il paziente a credere che vi sia già una legittimazione operativa. Allo stesso modo, parlare di “psicoterapeuta” in formazione suggerisce che la psicoterapia sia già in corso, seppur in forma parziale o provvisoria. Anche questa è una rappresentazione scorretta.
Per capire perché, bisogna fermarsi su una domanda fondamentale: cosa significa fare psicoterapia? Non significa semplicemente parlare in profondità, né utilizzare tecniche complesse, né ottenere cambiamenti importanti. Tutte queste cose possono accadere anche in altri interventi psicologici. Fare psicoterapia significa essere titolari del trattamento, decidere in autonomia la direzione del percorso, impostare e modificare il progetto clinico, gestire il rischio, assumere decisioni e confini, rispondere pienamente delle proprie scelte. L’esercizio della psicoterapia presuppone autonomia decisionale piena e responsabilità professionale piena.
Ed è proprio qui che l’equivoco cade. Un allievo, per definizione, non può avere quella autonomia e non può assumere quella responsabilità. Nel tirocinio, l’attività clinica è svolta in un contesto formativo e addestrativo: l’allievo partecipa, osserva, applica indicazioni, ma non è titolare dell’atto. La responsabilità clinico-organizzativa resta in capo alla struttura e ai responsabili del servizio. Ciò che avviene nel tirocinio non è “psicoterapia dell’allievo”, ma esperienza pratica guidata.
In ambito privato la questione è ancora più netta. Non esiste una struttura che assorba la responsabilità, non esiste un responsabile del servizio, non esiste una cornice istituzionale che trasformi l’attività in addestramento. Nel privato esiste un solo titolare della seduta: chi la conduce. Se quello Psicologo non ha completato la specifica formazione richiesta e non ha conseguito il titolo che consente di qualificare la prestazione come psicoterapia, non può presentarla come tale.
È in questo spazio di confusione che nasce l’espressione “psicoterapia sotto supervisione”. Una formula che sembra rassicurante, ma che in realtà non ha fondamento giuridico. La supervisione è uno strumento formativo, utile e prezioso per riflettere sui casi, migliorare la pratica, evitare errori. Ma non è un titolo, non è un’autorizzazione e non trasferisce la responsabilità clinica su chi supervisiona. La supervisione non rende legittimo ciò che non lo è.
Anche su questo punto è necessario essere molto chiari: nessun docente, tutor o supervisore può assumersi, nemmeno parzialmente, la responsabilità clinica delle sedute private condotte da un allievo. Il supervisore non prende in carico il paziente dell’allievo, non è presente nel momento decisionale, non gestisce il setting, non risponde degli esiti clinici. La sua responsabilità è formativa, non clinica. Il fatto che un allievo porti in supervisione ciò che fa in privato e che il docente non contesti esplicitamente non equivale a un’autorizzazione. Il silenzio non crea titoli.
Un passaggio centrale riguarda il consenso informato. Il consenso informato non è un modulo formale, ma l’atto attraverso cui il paziente deve comprendere con chiarezza chi lo sta seguendo, con quale qualifica e che tipo di prestazione sta ricevendo. Per questo motivo, un paziente non dovrebbe firmare un consenso informato in cui si dichiara che lo Psicologo allievo sta svolgendo “psicoterapia sotto supervisione”. Quella formula qualifica la prestazione come psicoterapia quando giuridicamente non può esserlo, producendo un’informazione non veritiera.
Nel tirocinio, la titolarità e la responsabilità clinico-organizzativa restano in capo alla struttura e ai responsabili del servizio. Nel privato, invece, non esiste alcun titolare della psicoterapia diverso da chi conduce la seduta. Se chi conduce non è autorizzato a esercitarla, nessun altro può esserlo al suo posto. La psicoterapia, inoltre, non è frazionabile: non esiste una psicoterapia al 5%, al 10% o al 50% in base a quanta formazione si è svolta. O si è autorizzati, oppure no.
Molti colleghi arrivano a dichiarare di fare psicoterapia non perché esista una norma che lo consente, ma perché confondono l’autorizzazione all’uso delle tecniche terapeutiche con l’esercizio della psicoterapia. È un errore comprensibile, ma resta un errore. Le tecniche sono strumenti; la psicoterapia è un’attività professionale tipizzata. Uno Psicologo può utilizzare tecniche anche complesse nell’esercizio degli atti tipici della professione senza che questo significhi fare psicoterapia.
Talvolta viene citato l’art. 8 del D.M. 11 dicembre 1998 n. 509, che prevede che la formazione e l’addestramento alla pratica facciano parte dei programmi delle Scuole. Questo significa che la formazione deve essere anche pratica. Non significa che l’allievo sia autorizzato a esercitare psicoterapia prima del completamento del percorso. Non crea licenze provvisorie e non introduce figure intermedie.
Un ultimo elemento chiarisce tutto in modo concreto: la descrizione della prestazione. Se non si è autorizzati a fare psicoterapia, non è corretto indicare in fattura “seduta di psicoterapia” o “psicoterapia sotto supervisione”. Le diciture devono essere coerenti con ciò che si è legittimati a svolgere: colloquio psicologico, consulenza psicologica, sostegno psicologico, intervento psicologico. Chiamare correttamente ciò che si fa tutela il paziente e tutela anche il professionista.
In definitiva, la regola più semplice è anche la più protettiva: dire la verità, con chiarezza. Chiarire cosa si è, cosa si sta facendo e con quale titolo. In ambito clinico, la correttezza non è un dettaglio formale: è parte integrante della cura.

