La pagina CNOP “Formazione” viene spesso usata come riferimento “definitivo” per orientarsi: studenti, famiglie e perfino colleghi la citano come sintesi istituzionale del percorso formativo. Proprio per questo, alcune formulazioni – anche quando nascono per semplificare – possono produrre fraintendimenti ripetuti, perché diventano frasi da copiare e incollare.
Questa analisi riguarda la pagina CNOP “Formazione” consultata il 27 febbraio 2026.
Riferimenti normativi citati in modo vago
La pagina afferma che la professione è riconosciuta quale professione sanitaria con “legge n° 3 del gennaio 2018”. La contestazione qui è di rigore: una fonte istituzionale dovrebbe riportare gli estremi completi (data e numero) per consentire una verifica immediata.
Gli estremi ufficiali risultano “LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3” (con pubblicazione e dati in Gazzetta Ufficiale).
“Per tutte le matricole”: un assoluto che non regge bene come comunicazione istituzionale
Nella pagina si legge che gli studi universitari in psicologia iniziano “per tutte le matricole” con la triennale L-24 e proseguono con la magistrale LM-51.
L’assetto “3+2” è una sintesi utile, ma l’assoluto “per tutte” è la parte criticabile: trasforma una descrizione generale in una regola universale. In un testo CNOP basterebbe “di norma / in genere” per evitare false certezze senza perdere chiarezza.
“La maggior parte degli Atenei hanno”: refuso e terminologia sull’accesso
La frase “La maggior parte degli Atenei hanno…” contiene un refuso evidente (in italiano standard: “la maggior parte… ha”).
In più, la pagina usa l’etichetta “numero chiuso”, pur richiamando l’“accesso programmato”. Anche qui la criticità è comunicativa: “numero chiuso” è un’etichetta colloquiale che, nella ricezione comune, tende a sembrare uniforme; l’accesso programmato, invece, può avere modalità diverse tra atenei e bandi.
Sezione B: descrizione generica che omette settori e titoli previsti dalla norma
La pagina presenta la Sezione B e parla di “Dottore in Tecniche Psicologiche” in forma generica, senza distinguere settori e titoli.
Il punto è verificabile: il D.L. 105/2003 (convertito) individua due settori nella Sezione B e attribuisce due titoli professionali distinti (“…per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro” e “…per i servizi alla persona e alla comunità”).
Quando questa articolazione scompare, l’effetto pratico è prevedibile: il lettore tende a rappresentarsi la Sezione B come profilo unico e indistinto, perdendo un’informazione normativa rilevante proprio per l’orientamento.
“Può operare sotto la supervisione”: frase vera, ma costruita in modo facilmente fraintendibile
La pagina afferma che il Dottore in Tecniche Psicologiche “può operare sotto la supervisione” di uno psicologo Sezione A.
Il verbo “può” indica una possibilità, quindi non è corretto leggerla come obbligo. La criticità, però, è prevedibile: quella riga viene spesso reinterpretata come regola generale (“lavora sotto supervisione” sempre). Nello stesso impianto normativo del 2003 compaiono più riferimenti alla “collaborazione con lo psicologo” in attività specifiche, a conferma che gli assetti operativi non si riducono a una sola etichetta.
In una pagina istituzionale basterebbe esplicitare che supervisione, collaborazione e autonomia dipendono da attività e contesto, evitando letture rigide.
Laurea abilitante: errore grammaticale e messaggio sostanzialmente fuorviante sulla decorrenza
La pagina riporta: “A partire dall’anno accademico 2023/2024 è entrato in vigore la laurea abilitante in psicologia”. Qui ci sono due criticità verificabili.
La prima è grammaticale (“è entrato” invece di “è entrata”). La seconda è di contenuto comunicativo: scritta così, la frase suggerisce un avvio uniforme e automatico dal 2023/2024.
Ma la pagina CNOP “Lauree abilitanti” chiarisce una regola precisa: l’adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo si applica dall’anno accademico successivo alla data di adozione dei decreti rettorali, previa positiva valutazione dell’accreditamento. Quindi la decorrenza concreta dipende dall’ateneo e dall’iter di adeguamento.
Qui la contestazione è forte perché c’è una discrepanza interna tra due pagine ufficiali: chi legge solo “Formazione” può uscire con un’informazione semplificata e, in alcuni casi, sbagliata sulla decorrenza reale.
Perché queste criticità contano
La pagina “Formazione” non è un post divulgativo qualsiasi: è un contenuto istituzionale che orienta. In questo contesto, gli assoluti (“per tutte le matricole”), i refusi, le semplificazioni non accompagnate da una riga di chiarimento (Sezione B e supervisione) e soprattutto una decorrenza comunicata in modo non coerente con un’altra pagina CNOP (laurea abilitante) producono un effetto prevedibile: fraintendimenti a cascata.
Con correzioni minime – linguaggio meno assoluto, citazioni normative complete, esplicitazione dei settori/titoli della Sezione B e allineamento della riga sulla laurea abilitante alla regola dei decreti rettorali – la pagina diventerebbe più chiara e molto più resistente alle letture distorte.
Enrico Rizzo, Psicologo della Sessualità Maschile, Sessuologo Clinico (Palermo)
Fonti esterne (cliccabili)
- CNOP – Formazione
- CNOP – Lauree abilitanti
- CNOP – D.L. 9 maggio 2003, n. 105 (PDF)
- CNOP – L. 11 luglio 2003, n. 170 (conversione del D.L. 105/2003) (PDF)
- Gazzetta Ufficiale – Legge 11 gennaio 2018, n. 3
- Normattiva – Legge 11 gennaio 2018, n. 3 (testo vigente)




