Quando si usa l’espressione “elenco degli psicoterapeuti”, la prima cosa da fare è distinguere bene i piani. Un conto è parlare di ciò che la legge istituisce formalmente. Un altro conto è parlare delle modalità con cui gli Ordini, nella pratica, rendono consultabili alcune informazioni al pubblico. Se questa distinzione non viene fatta, si rischia di confondere l’assetto giuridico con la prassi amministrativa.
Sul piano normativo, il dato di partenza è molto chiaro. La legge n. 56/1989 istituisce l’albo degli Psicologi e l’Ordine degli Psicologi. Nello stesso testo, l’art. 3 disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica come attività subordinata a una specifica formazione professionale successiva alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia. La legge usa anche l’espressione “psicoterapeuti non medici”, ma non per istituire una professione ordinistica autonoma con un proprio albo separato: la usa dentro la disciplina dell’attività psicoterapeutica.
Il passaggio decisivo, per gli Psicologi, è nel D.P.R. 328/2001. L’art. 50 stabilisce che agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di Psicologo. Poi aggiunge che, se questi iscritti hanno conseguito la specializzazione in psicoterapia, l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta viene annotato nell’albo. Questa formulazione conta molto, perché il testo parla di annotazione nell’Albo degli Psicologi, non della creazione di un albo autonomo degli “psicoterapeuti”.
Anche l’atto di indirizzo del CNOP sulla pubblicità informativa conferma la stessa impostazione. Il documento prevede la dicitura “Psicologo – Psicoterapeuta” solo per gli iscritti alla sezione A che abbiano ottenuto l’annotazione dell’esercizio dell’attività di psicoterapeuta ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.P.R. 328/2001. Inoltre precisa che tale annotazione può derivare dal diploma legittimante ex art. 3 della legge 56/1989 oppure dal riconoscimento ottenuto in base all’art. 35 della stessa legge o all’art. 4 della legge 4/1999. Anche qui il lessico ufficiale è netto: annotazione e riconoscimento, non albo separato.
Questo non significa, però, che nella pratica non esistano elenchi, motori di ricerca o sezioni consultabili dagli utenti. Esistono eccome. Per esempio, l’Ordine degli Psicologi del Lazio mette a disposizione un “Elenco Online” degli iscritti e consente anche di filtrare i professionisti per voce “Psicoterapeuta”. Lo stesso sito, però, chiarisce che i dati riportati nell’elenco online non coincidono necessariamente con quelli presenti nell’Albo degli Psicologi del Lazio. Questo è un passaggio molto istruttivo, perché mostra bene la differenza tra lo strumento informativo online e l’albo in senso tecnico-giuridico.
Quindi la risposta corretta non è né un sì secco né un no secco. Se la domanda è: “Esiste un albo autonomo degli ‘psicoterapeuti’ separato dall’Albo degli Psicologi, previsto come tale dalle fonti che abbiamo verificato?”, la risposta è no. Se invece la domanda è: “Esistono, nella prassi degli Ordini, elenchi online, filtri di ricerca, annotazioni visibili o strumenti consultivi che rendono conoscibile al pubblico chi esercita anche l’attività psicoterapeutica?”, la risposta è sì.
È proprio per questo che conviene usare parole precise. Dire semplicemente “esiste l’elenco degli psicoterapeuti” può essere fuorviante, se fa pensare a una struttura ordinistica autonoma prevista dalla legge. Dire invece che esistono annotazioni nell’Albo degli Psicologi e, sul piano pratico, elenchi online o strumenti di consultazione predisposti dagli Ordini è molto più corretto e molto più difficile da contestare.
La formulazione più rigorosa, allora, è questa: nelle fonti ufficiali verificate non emerge un albo autonomo degli “psicoterapeuti” separato dall’Albo degli Psicologi; emerge invece l’Albo degli Psicologi, l’annotazione dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, nella prassi, la presenza di elenchi o strumenti online di consultazione rivolti ai cittadini. È una differenza lessicale, certo, ma prima ancora è una differenza giuridica sostanziale.
Fonti
Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, art. 50.
CNOP, Atto di indirizzo sulla pubblicità informativa.
Ordine degli Psicologi del Lazio, Elenco Online.



