Premessa
Nel dibattito sull’EMDR, la parola “psicoterapia” viene spesso usata in modo ambiguo: a volte indica un trattamento clinico in senso descrittivo, altre volte viene usata come se fosse un “titolo”, una “riserva” o un’etichetta che restringe per definizione ciò che uno Psicologo può o non può fare.
Qui la tesi è precisa: EMDR non è una riserva di psicoterapia perché non esiste, in Italia, una “riserva EMDR” creata da definizioni private. In Italia, il perimetro dell’attività professionale dello Psicologo è definito dalla legge; quando ricorre l’attività psicoterapeutica in senso normativo, si applica la regola della specifica formazione prevista dall’art. 3 della Legge 56/1989.
Cosa significa “riserva di psicoterapia”
Per “riserva” si intende una limitazione legale: una certa attività non è liberamente esercitabile da chiunque, ma solo da chi possiede requisiti fissati dalla normativa. Nel caso italiano, la regola rilevante è che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale acquisita con corsi di specializzazione almeno quadriennali presso scuole universitarie o istituti riconosciuti.
Questo punto è decisivo: la legge disciplina l’attività psicoterapeutica (e i requisiti), non la “proprietà” delle singole tecniche. Una tecnica, da sola, non “diventa riserva” per proclamazione o per marketing.
EMDR e modello AIP: cos’è, in termini psicologici
L’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) è un metodo di intervento psicologico strutturato guidato dal modello Adaptive Information Processing (AIP). Il modello AIP descrive come il cervello processa e collega i ricordi e propone una cornice per comprendere come esperienze disturbanti possano mantenere sintomi e sofferenza; il lavoro clinico mira a favorire una rielaborazione più adattiva delle memorie.
La stimolazione bilaterale (visiva, tattile o uditiva) non è un elemento isolato: è inserita in protocolli e fasi operative con l’obiettivo di facilitare l’elaborazione dell’esperienza e ridurre la persistenza di risposte di allarme nel presente.
Funzionamento adattivo e ICF (OMS/WHO): una cornice coerente
L’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) dell’OMS/WHO descrive salute e disabilità in termini di funzionamento, attività, partecipazione e fattori ambientali, come standard internazionale per descrivere e misurare salute e disabilità.
Questa cornice aiuta a esprimere ciò che spesso accade in clinica: la sofferenza non riguarda solo “diagnosi”, ma anche compromissioni del funzionamento emotivo, cognitivo e relazionale, con ricadute sulla vita quotidiana e sulla partecipazione. In questa prospettiva, EMDR può essere letto come uno strumento orientato a ripristinare funzionamento adattivo, regolazione e partecipazione.
EMDR e atti tipici dello Psicologo (L. 56/1989, art. 1)
La Legge 56/1989 definisce la professione di psicologo come uso di strumenti conoscitivi e di intervento per prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico, rivolti alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.
Dentro questo perimetro, l’EMDR può essere descritto come metodo/tecnica di intervento psicologico: può essere impiegato dallo Psicologo competente e formato, nel rispetto dell’appropriatezza, della valutazione del caso, dei limiti professionali e della responsabilità deontologica.
Quando entra in gioco l’attività psicoterapeutica (L. 56/1989, art. 3)
Sul piano giuridico italiano, la variabile decisiva non è il nome della tecnica. La regola generale è che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale acquisita mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso scuole universitarie o istituti riconosciuti.
Quindi, per prevenire equivoci: EMDR, in sé, è un metodo/tecnica. Se e quando un intervento con EMDR ricade nell’attività psicoterapeutica in senso normativo, valgono le regole generali dell’art. 3. Nessuna definizione privata trasforma l’EMDR in una riserva autonoma o in un “titolo” separato dalla professione di Psicologo.
Chiarimento operativo (formazione privata e assenza di “scuole EMDR” riconosciute)
EMDR è un metodo di intervento psicologico. In Italia non esiste una “specializzazione in psicoterapia EMDR” riconosciuta come percorso autonomo: la legge non collega la psicoterapia a una singola tecnica, ma alla specifica formazione prevista dall’art. 3 della L. 56/1989.
Di conseguenza, l’EMDR può essere utilizzato all’interno di interventi psicologici e, quando l’intervento si configura come attività psicoterapeutica in senso normativo, l’uso di EMDR rientra nella psicoterapia se il professionista possiede la specifica formazione richiesta. I corsi erogati da enti privati possono attestare la formazione secondo standard interni, ma non sostituiscono né creano requisiti legali generali o “autorizzazioni” all’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Codice Deontologico – testo vigente (CNOP), art. 21: attenzione a attestati e messaggi “abilitanti”
Nel Codice Deontologico – testo vigente (CNOP), l’art. 21 considera grave insegnare strumenti e tecniche riservati alla professione a persone estranee e indica come aggravante avallare attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche/attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo.
Questo punto ha una ricaduta pratica: nella comunicazione su corsi, livelli, certificazioni e accreditamenti, è prudente distinguere tra attestazione formativa interna e requisiti legali/deontologici dell’esercizio professionale.
Una definizione privata non crea una riserva di legge
Le riserve e i requisiti non derivano da autoproclamazioni. Sul versante degli istituti che possono attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, il MUR consente di consultare l’elenco degli Istituti di Specializzazione in Psicoterapia abilitati ai sensi del Regolamento (D.M. 11 dicembre 1998, n. 509).
Questo chiarisce un principio: una qualifica “interna” (associativa o promozionale) non modifica automaticamente il perimetro professionale dello Psicologo definito dalla legge.
Il nodo comunicativo: la parola “autorizza” nei materiali promozionali
Nella pagina “Formazione di Livello 1” di EMDR Italia compare l’espressione “un certificato che autorizza” l’applicazione nella pratica clinica e nella ricerca, insieme a requisiti di accesso che richiamano la condizione di “psicoterapeuti” o l’iscrizione a scuole riconosciute.
Una formulazione di questo tipo può generare un equivoco prevedibile: far credere che l’uso dell’EMDR dipenda da una sorta di autorizzazione privata con valore generale, anziché dalla competenza professionale e dall’assetto normativo applicabile. Qui non viene affermato alcun illecito: viene indicato un rischio di fraintendimento e un’area in cui la chiarezza comunicativa tutela cittadinanza e professione.
Conclusione logico-giuridica
EMDR non è una riserva di psicoterapia: non è un titolo, non è una professione autonoma e non produce una riserva di legge per definizione privata. È un metodo di intervento psicologico guidato dal modello AIP, compatibile con una prospettiva centrata sul funzionamento adattivo e sul recupero di capacità di regolazione e partecipazione.
In Italia, il perimetro resta quello della professione di Psicologo (art. 1) e, quando rileva l’attività psicoterapeutica in senso normativo, la regola resta quella della specifica formazione (art. 3) e del sistema di riconoscimento degli istituti (MUR).
Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente di MetaPsi Aps
www.metapsi.it




