Per uno Psicologo, definirsi pubblicamente soltanto “psicoterapeuta” non è una scelta neutra. La risposta più corretta, sul piano deontologico, è questa: non si può dire che si tratti automaticamente di una violazione in ogni singolo caso, ma si può dire con buona solidità che è una condotta professionalmente problematica ogni volta che rende meno chiaro il titolo effettivo del professionista e offre al pubblico un’informazione incompleta o poco trasparente. Il punto centrale, quindi, non è la parola in sé, ma la correttezza del messaggio professionale rivolto ai cittadini.
Il quadro normativo di base è semplice. Per gli iscritti alla sezione A, il titolo professionale è Psicologo. Il D.P.R. 328/2001 aggiunge che, se l’iscritto ha conseguito la specializzazione in psicoterapia, l’esercizio dell’attività di “psicoterapeuta” viene annotato nell’albo. Questo significa che, per l’ordinamento, il titolo di base non viene sostituito: resta quello di Psicologo, mentre la psicoterapia compare come attività annotata in presenza del relativo titolo specialistico.
Su questa base si innesta il Codice Deontologico – testo vigente (CNOP). Il Codice richiede che la pubblicità informativa sui titoli e sulle specializzazioni professionali rispetti trasparenza e veridicità del messaggio, e precisa che il controllo sul rispetto di questi criteri spetta ai competenti Consigli dell’Ordine. In più, il documento CNOP sulla pubblicità informativa si muove nella stessa direzione: l’informazione professionale deve essere corretta, seria e chiara per il pubblico.
Da qui nasce il problema deontologico. Se uno Psicologo si presenta verso l’esterno esclusivamente come “psicoterapeuta”, omettendo del tutto il proprio titolo professionale di Psicologo, può contribuire a far credere che “psicoterapeuta” sia una professione autonoma, distinta e primaria, quando invece, per gli Psicologi, il titolo ordinistico resta Psicologo e la psicoterapia è un’attività annotata sulla base di una specifica specializzazione. In questo senso, la comunicazione rischia di non essere pienamente trasparente.
È importante, però, mantenere una formulazione prudente. Non esiste, nelle fonti che ho verificato, una regola formulata in questi termini: “è sempre vietato usare solo la parola psicoterapeuta”. Per questo sarebbe troppo rigido sostenere che ogni uso isolato della parola integri di per sé un illecito disciplinare automatico. La conclusione più robusta è un’altra: nella comunicazione professionale, per uno Psicologo, definirsi soltanto “psicoterapeuta” può diventare deontologicamente scorretto quando il messaggio, valutato nel suo contesto concreto, compromette la trasparenza, la veridicità o la corretta rappresentazione del profilo professionale.
Questo vale soprattutto nei contesti in cui il professionista si presenta al pubblico per acquisire utenza o per descrivere la propria attività: sito internet, targa, profili social professionali, brochure, piattaforme di prenotazione, pubblicità sanitaria. In questi casi la chiarezza sui titoli posseduti non è un dettaglio formale. È parte della correttezza professionale dovuta ai cittadini.
Per questa ragione, la soluzione più pulita e più difficilmente contestabile è usare una formula completa: Psicologo, oppure psicologo-psicoterapeuta quando ricorrono i requisiti di legge. Questa modalità descrive in modo più fedele la realtà ordinistica del professionista, riduce il rischio di ambiguità e si colloca meglio dentro i criteri di trasparenza e veridicità richiesti dal Codice Deontologico – testo vigente (CNOP).
In conclusione, dire che definirsi soltanto “psicoterapeuta” sia sempre e comunque una violazione deontologica sarebbe troppo categorico. Dire, invece, che per uno Psicologo si tratta di una scelta potenzialmente deontologicamente scorretta quando oscura il titolo di base e rende meno chiara l’informazione al pubblico è una posizione molto più solida, prudente e fondata.



