Nel dibattito professionale si sente spesso dire che allo Psicologo non “psicoterapeuta” sarebbe vietato quasi tutto ciò che riguarda la sofferenza psichica, il trattamento, il lavoro clinico o i disturbi psicologici. È una rappresentazione deformata. La legge non costruisce un divieto generale di cura psicologica per lo Psicologo. Costruisce, invece, un perimetro professionale proprio dello Psicologo e, accanto a questo, un requisito ulteriore per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
L’art. 1 della legge 56/1989 definisce la professione di Psicologo includendo l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico. Questo significa che allo Psicologo non “psicoterapeuta” non è vietato occuparsi di disagio psicologico, fare colloqui clinici, formulare diagnosi psicologica, svolgere sostegno psicologico o realizzare interventi di abilitazione e riabilitazione psicologica. Queste attività rientrano, in linea generale, nel perimetro professionale che la legge già gli riconosce.
Il limite legale vero si trova nell’art. 3 della stessa legge. Quella norma non elenca tecniche vietate una per una e non costruisce un catalogo di singoli gesti proibiti. Stabilisce invece che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale post-lauream. Aggiunge inoltre che ai non medici che esercitano attività psicoterapeutica è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica. Il confine legale, quindi, non è “non puoi curare psicologicamente”, ma “non puoi esercitare l’attività psicoterapeutica senza il requisito ulteriore richiesto dalla legge”.
Proprio qui nasce molta confusione. La legge non offre una lista chiusa di “micro-atti” che trasformano automaticamente un intervento psicologico in psicoterapia. Sul piano ordinistico, il documento CNOP del 2020 sugli atti tipici precisa che non è possibile definire questi confini con un mero elenco descrittivo di singole microazioni pratiche, ma occorre guardare alla funzione complessiva dell’attività professionale. Per questo non regge né l’idea che tutto ciò che ha effetti terapeutici sia sempre psicoterapia, né l’idea opposta che basti cambiare etichetta per rendere sempre lecito qualsiasi intervento.
Anche sul tema dei disturbi psicologici il problema va posto bene. Sul piano ordinistico il CNOP richiama la diagnosi psicologica e psicopatologica come area di competenza dello Psicologo; quindi non è corretto sostenere che la sola presenza di sintomi o di psicopatologia faccia uscire automaticamente lo Psicologo dal proprio perimetro professionale. Il limite legale non è l’esistenza del disturbo in sé, ma l’eventuale esercizio dell’attività psicoterapeutica senza il requisito ulteriore richiesto dall’art. 3.
Quando l’attività concretamente svolta rientra nell’area della psicoterapia e manca la formazione prevista dalla legge, entra in gioco anche l’art. 348 c.p. sull’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Il rischio giuridico, quindi, non nasce dal fatto di essere Psicologo, ma dal fatto di esercitare un’attività per la quale l’ordinamento richiede un presupposto ulteriore che in quel caso non è presente. La legge 56/1989 prevedeva anche una disciplina transitoria storica, ma si trattava di una deroga eccezionale, non della regola generale.
Accanto alla legge c’è poi il Codice Deontologico, che non crea una seconda riserva di psicoterapia, ma impone limiti di competenza, correttezza, trasparenza e responsabilità a tutti gli iscritti all’Albo. L’art. 1 chiarisce che le regole del Codice sono vincolanti per tutti gli iscritti e che la loro ignoranza non esime dalla responsabilità disciplinare. L’art. 5 impone di mantenere adeguata preparazione, riconoscere i limiti della propria competenza e usare solo strumenti per i quali si possiede adeguata competenza. L’art. 37 aggiunge che lo Psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze e, se servono altre specifiche competenze, propone consulenza o invio.
Questo significa che, sul piano deontologico, allo Psicologo non “psicoterapeuta” non è vietato lavorare clinicamente. Gli è vietato lavorare come se possedesse una formazione o una competenza che non ha. Il problema deontologico non è la cura psicologica in sé, ma lo sconfinamento incompetente, l’ambiguità professionale e la mancata trasparenza verso l’utenza.
L’art. 8 del Codice è molto chiaro: lo Psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli artt. 1 e 3 della legge 56/1989, segnala i casi di abusivismo o usurpazione di titolo e usa il proprio titolo esclusivamente per attività pertinenti, senza avallare attività ingannevoli o abusive. L’art. 21, spesso citato male, non parla di “tecniche psicoterapeutiche” in senso testuale: parla dell’insegnamento di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di Psicologo a persone estranee alla professione stessa e qualifica come grave l’avallo di attività ingannevoli o abusive. Per questo l’art. 21 non può essere usato correttamente per fondare la teoria delle tecniche “esclusive della psicoterapia”.
Sul piano del rapporto con l’utenza contano poi gli artt. 24, 39 e 40. Lo Psicologo deve fornire informazioni adeguate e comprensibili sulla prestazione, presentare in modo corretto e accurato formazione, esperienza e competenza, e mantenere una comunicazione pubblica trasparente, veritiera e conforme al decoro professionale. Quindi uno Psicologo non “psicoterapeuta” non può lasciare intendere di possedere una formazione specifica che non ha, né può usare messaggi ambigui per far credere all’utenza di offrire una prestazione diversa da quella che è legittimato a offrire.
La conclusione è lineare. La legge non vieta allo Psicologo non “psicoterapeuta” di curare psicologicamente, di lavorare sul disagio, di occuparsi di disturbi psicologici, di fare diagnosi psicologica, sostegno, prevenzione, abilitazione e riabilitazione. Gli vieta di esercitare l’attività psicoterapeutica senza la specifica formazione richiesta dall’art. 3 e, se non medico, gli vieta gli atti di competenza esclusiva della professione medica. Il Codice Deontologico, invece, gli vieta di operare oltre la propria competenza, di presentarsi in modo non veritiero, di avallare l’abusivismo e di comunicare in modo ingannevole la propria attività. Questa è la distinzione che regge meglio, insieme, sul piano normativo e su quello deontologico.



