Nel dibattito sui tirocini in psicologia circolano da anni affermazioni imprecise che, ripetute senza verifica, finiscono per produrre effetti concreti e dannosi sulla formazione dei futuri Psicologi. La più diffusa, e forse la più fuorviante, è l’idea secondo cui il tirocinante potrebbe “solo osservare”, come se la sua presenza nel setting clinico fosse quella di un corpo estraneo, ammesso a guardare ma non a partecipare, privo di ruolo e di funzione.
Questa rappresentazione non trova alcun fondamento nella normativa, né nella ratio stessa del tirocinio. Né la legge né i regolamenti universitari stabiliscono che il tirocinante debba limitarsi a mansioni marginali o a un’osservazione passiva. Al contrario, la cornice formativa nazionale è molto chiara: il tirocinio è un periodo professionalizzante, pensato per consentire l’apprendimento concreto delle attività proprie dello Psicologo. Non è un tempo di attesa, né una fase decorativa del percorso, ma un momento centrale di formazione sul campo.
Il principio giuridico che regge tutto il sistema è semplice e spesso frainteso. Il tirocinante non esercita la professione in autonomia, ma può essere coinvolto, a scopo formativo, in tutte le attività proprie dello Psicologo, a condizione che queste attività rientrino nell’intervento predisposto dal tutor, che il tutor mantenga la piena responsabilità professionale, che il ruolo del tirocinante sia chiaramente spiegato all’utente e che vi sia un consenso informato esplicito. A questo si aggiunge un limite netto e non negoziabile: il tirocinante non firma atti professionali e non prende decisioni autonome.
È questa distinzione, tra assenza di autonomia e partecipazione guidata, a costituire il vero fondamento giuridico e formativo del tirocinio. Senza questa partecipazione, l’apprendimento reale del mestiere di Psicologo sarebbe impossibile.
All’interno di un contesto clinico autorizzato e sotto una supervisione continuativa, il tirocinante può osservare direttamente colloqui e incontri, ma può anche parteciparvi in modo attivo e guidato. Può intervenire con contributi concordati, gestire parti del colloquio, condurre colloqui con finalità terapeutiche come parte del progetto di cura elaborato dal tutor, prendere parte a interventi di sostegno, di cura psicologica, di abilitazione e di riabilitazione. Può partecipare ad attività psicoeducative e di promozione della salute, somministrare e correggere strumenti psicologici sotto addestramento, raccogliere dati, svolgere analisi preliminari ed elaborare ipotesi cliniche da discutere in supervisione.
Quando un tirocinante conduce un colloquio, o una parte di esso, l’atto professionale rimane giuridicamente attribuito al tutor. È il tutor che ha definito l’intervento, che lo dirige e che ne risponde. In questo senso, il tirocinante non esercita la professione: partecipa all’esercizio della professione da parte del tutor, in modo controllato, strutturato e con una finalità esclusivamente formativa.
È importante chiarire anche un altro equivoco ricorrente: l’idea che il tirocinante non possa partecipare ad attività terapeutiche. La legge non opera alcuna separazione artificiale tra attività cliniche, valutative, di cura psicologica, di sostegno o di riabilitazione. Tutte queste attività costituiscono il campo professionale dello Psicologo. Il tirocinante non è autorizzato a svolgerle in autonomia, ma può apprenderle partecipando all’intervento dello Psicologo. Dire che “non può partecipare ad attività terapeutiche” avrebbe senso solo se si intendesse “non può farlo da solo”. E questo è corretto. Ma negare la partecipazione guidata significa negare la possibilità stessa di apprendere le competenze fondamentali della professione.
Un tirocinio realmente professionalizzante prevede una partecipazione attiva, non un’osservazione muta. Prevede domande, riflessione, revisione critica, addestramento all’uso degli strumenti psicologici, apprendimento del metodo clinico e del ragionamento professionale. Prevede lo sviluppo delle competenze relazionali e la familiarizzazione con aspetti centrali come la privacy, il consenso informato e la presa in carico. Tutto questo può avvenire solo attraverso una supervisione costante e un dialogo continuo con il tutor.
Limitare il tirocinante a compiti burocratici o a mansioni marginali non risponde allo scopo del tirocinio e non tutela nessuno. Al contrario, danneggia la formazione, indebolisce l’identità professionale e alimenta l’idea distorta che l’attività clinica e terapeutica sia preclusa fino al raggiungimento di un ipotetico “titolo successivo”.
È vero che singole strutture, enti o servizi possono adottare regolamenti interni più restrittivi per ragioni organizzative o prudenziali. Ma queste limitazioni non derivano da un divieto di legge: sono scelte locali. La cornice generale resta invariata e chiara. Il tirocinante può apprendere partecipando a tutte le attività dello Psicologo sotto supervisione.
Il tirocinio dovrebbe essere il primo luogo in cui uno Psicologo in formazione può osservare, partecipare, sperimentarsi, condurre parti dell’intervento e comprendere come funziona davvero la cura psicologica. Un tirocinio ridotto a una presenza passiva non forma professionisti. Produce insicurezza, fragilità identitaria e una rappresentazione impoverita della professione.
L’obiettivo, invece, dovrebbe essere evidente e condiviso: formare Psicologi competenti, non spettatori impotenti.




