Molte persone confondono le tecniche psicologiche con la “psicoterapia”, come se quest’ultima avesse l’esclusiva sulle prime. Da qui nasce un luogo comune duro a morire: l’idea che alcune tecniche siano “vietate” allo Psicologo.
La cornice giuridica, però, non assegna “proprietà” sugli strumenti. Distingue soprattutto titoli, formazione richiesta e denominazioni dell’attività.
In altre parole: non è la tecnica che “appartiene” a qualcuno. Conta come viene usata, con quale competenza, e dentro quale cornice professionale viene dichiarata.
Cosa dice la legge, in parole semplici
La Legge 56/1989, art. 1 definisce la professione di Psicologo come uso di strumenti conoscitivi e di intervento per: prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico, rivolti alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, oltre a sperimentazione, ricerca e didattica.
Questi sono gli atti tipici.
Nella pratica clinica significa una cosa semplice: lo Psicologo può prendersi cura del disagio e dei disturbi psicologici lavorando su sintomi, funzionamento e qualità di vita, con interventi non farmacologici e non chirurgici.
Le tecniche psicologiche: di chi sono?
Di nessuno in esclusiva.
Il Codice Deontologico – testo vigente (CNOP) richiede di mantenere preparazione e aggiornamento, riconoscere i limiti della propria competenza e usare strumenti per cui si è acquisita adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione (Art. 5). Inoltre tutela l’autonomia nella scelta di metodi, tecniche e strumenti e chiarisce la responsabilità dello Psicologo nel loro uso (Art. 6).
Quindi, con formazione adeguata e indicazione clinica coerente, rientrano nella pratica (a titolo esemplificativo): colloquio clinico, psicoeducazione, esposizione, ristrutturazione cognitiva, tecniche di rilassamento, mindfulness, training su abilità e competenze, interventi trauma-informed, componenti schema-based, procedure di desensibilizzazione e rielaborazione supportate da evidenze, CBT/ACT e molte altre procedure.
Il punto non è “posso o non posso usare una tecnica”. Il punto è: sono competente, è indicata, l’ho contrattualizzata correttamente (consenso informato), e la sto presentando in modo conforme alla cornice di legge?
Nota pratica: alcuni strumenti possono avere vincoli ulteriori legati a copyright, licenze d’uso, privacy e gestione dei dati clinici. Questo non “trasforma” la tecnica in un’esclusiva, ma cambia le condizioni corrette di utilizzo.
Che cos’è, nel diritto italiano, la “psicoterapia”
Nel linguaggio comune “psicoterapia” viene spesso usata come sinonimo di “percorso di cura psicologica”.
Nel diritto italiano, invece, l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale acquisita, dopo la laurea in Psicologia o Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali presso scuole universitarie o istituti riconosciuti (L. 56/1989, art. 3).
Questa è la differenza chiave: non si tratta di “tecniche segrete” o strumenti riservati in astratto. Si tratta di una cornice legale e formativa che abilita, nei termini di legge, a esercitare l’attività psicoterapeutica e a denominare il percorso come “psicoterapia”.
Chi non possiede quella specializzazione non può presentare i propri interventi come “psicoterapia”. Questo non significa che “non cura”: significa che deve usare le denominazioni corrette degli atti tipici, in particolare sostegno, trattamento psicologico, abilitazione-riabilitazione, diagnosi e consulenza psicologica.
EMDR, Schema Therapy e simili: perché spesso vengono proposte come percorsi di “psicoterapia”
Molto spesso non è una riserva di legge sulla singola tecnica. È una regola di accesso stabilita da enti o associazioni formative, cioè policy private, che possono decidere requisiti più restrittivi.
Quindi è utile distinguere:
- vincolo legale: riguarda titoli, formazione richiesta e denominazione dell’attività secondo la L. 56/1989
- vincolo privato: riguarda criteri di ammissione a un corso o a una certificazione decisi da un ente
Operativamente, la questione resta sempre la stessa: lo Psicologo può utilizzare strumenti e procedure quando ha competenza documentabile, quando l’uso è clinicamente indicato e quando tutto è presentato e contrattualizzato in modo coerente con gli atti tipici, senza usare la denominazione “psicoterapia” se non in possesso della specializzazione prevista.
Il vero limite operativo dello Psicologo
Il limite principale non è tecnico. È soprattutto formale e comunicativo.
Lo Psicologo può:
- prendersi cura di persone con disagio o disturbi psicologici
- lavorare su funzionamento, sintomi e qualità di vita
- usare strumenti anche complessi entro le proprie competenze
Ciò che non può fare è presentare o pubblicizzare il proprio intervento come “psicoterapia” senza la specializzazione prevista.
Detto in modo netto: nella maggior parte dei casi, il rischio nasce da come lo dichiari e da come lo comunichi, non dal fatto che tu abbia usato “una tecnica” in astratto.
Checklist per lavorare in serenità
- definisci l’atto: sostegno, trattamento psicologico, abilitazione-riabilitazione, diagnosi e consulenza psicologica
- chiarisci gli obiettivi: funzionamento, riduzione del disagio, abilità, qualità di vita
- scegli le tecniche: coerenza col caso, evidenze, rischi e benefici, alternative
- documenta la competenza: formazione, aggiornamento, supervisione quando utile
- consenso informato: metodi, obiettivi, limiti, privacy, gestione dati
- documentazione clinica essenziale: razionale, obiettivi, strumenti usati, esiti e decisioni cliniche principali
- invio e integrazione: MMG, psichiatra o servizi quando necessario o opportuno
- comunicazione corretta: denominazioni coerenti con gli atti tipici; niente “psicoterapia” se non in possesso della specializzazione prevista
Nella pratica quotidiana
Lo Psicologo svolge diagnosi, prevenzione, sostegno, abilitazione-riabilitazione e, più in generale, trattamenti psicologici per ridurre il disagio e migliorare il funzionamento: questa è cura psicologica.
Può usare gli strumenti del mestiere, dal colloquio clinico alla ristrutturazione cognitiva, dalle tecniche di regolazione psicofisiologica alla mindfulness, fino a procedure di desensibilizzazione e rielaborazione del trauma o approcci schema-based, quando ha formazione adeguata e li applica responsabilmente.
Ciò che non può fare è presentare o pubblicizzare l’intervento come “psicoterapia” senza specializzazione.
Sul piano operativo possono esserci sovrapposizioni di strumenti, a parità di competenza e indicazione clinica. La sovrapposizione riguarda alcuni strumenti; cambiano la cornice legale dichiarata, il contratto clinico e la denominazione dell’attività:
- lo Psicologo parla di trattamento psicologico, sostegno, abilitazione-riabilitazione
- lo Psicologo o il medico con specializzazione quadriennale può denominare il percorso “psicoterapia” nei termini previsti dalla normativa
In sintesi
Lo Psicologo cura con gli atti tipici. Non serve diventare “psicoterapeuta” per esercitare la funzione terapeutica dello Psicologo.
La differenza, in estrema sintesi, non sta nelle tecniche. Sta nel titolo legale richiesto per esercitare e denominare l’attività psicoterapeutica e nel modo in cui l’intervento viene presentato al pubblico.
Mini glossario
- cura psicologica: insieme degli atti tipici finalizzati alla tutela della salute mentale e del funzionamento
- trattamento psicologico: percorso clinico non farmacologico orientato a riduzione del disagio, remissione dei sintomi, recupero abilità e miglioramento del funzionamento
- “psicoterapia”: attività psicoterapeutica esercitabile nei termini previsti dalla L. 56/1989 art. 3, a seguito di specifica formazione e specializzazione almeno quadriennale presso scuole riconosciute
- tecniche psicologiche: strumenti operativi non “di proprietà” di una categoria; richiedono competenza, indicazione clinica e responsabilità
Dichiarazione di proprietà e diffusione
L’autore dell’articolo è Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente MetaPsi Aps.
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Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente di MetaPsi Aps.




