Quando si parla di psicoterapia, spesso si immagina qualcosa di molto più ampio di ciò che la legge realmente prevede. Si pensa, per esempio, che la psicoterapia abbia in esclusiva un proprio campo clinico, propri obiettivi, propri modelli teorici e propri strumenti. Ma il quadro normativo italiano non dice questo.
La Legge 56/1989 fa una distinzione precisa. Da una parte disciplina la professione di Psicologo. Dall’altra disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica da parte di Psicologi e Medici che abbiano completato la specifica formazione prevista dalla legge. Anche il MUR conferma che l’accesso alle scuole di specializzazione in psicoterapia avviene dopo la laurea magistrale in Psicologia o in Medicina e Chirurgia e dopo l’iscrizione al rispettivo albo professionale, e che tali istituti rilasciano un diploma di specializzazione equipollente a quello universitario. Questo significa che la psicoterapia è una specifica attività disciplinata dalla legge, non una professione ordinistica autonoma separata da quella di Psicologo o di Medico.
Il primo chiarimento riguarda l’oggetto della cura. La sofferenza psichica, il disagio emotivo, i sintomi psicologici, i disturbi, le difficoltà relazionali e le compromissioni del funzionamento non appartengono in esclusiva alla psicoterapia. L’art. 1 della Legge 56/1989 riconosce infatti allo Psicologo l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico. Questo vuol dire che il terreno della sofferenza psicologica e del lavoro clinico sul funzionamento mentale e relazionale non è riservato in blocco alla psicoterapia.
Anche i fini della cura non sono esclusivi della psicoterapia. Ridurre il disagio, migliorare il funzionamento, sostenere la persona, favorire il recupero, promuovere l’equilibrio psicologico e tutelare la salute psicologica non sono finalità attribuite dalla legge solo alla psicoterapia. La stessa definizione della professione di Psicologo mostra che prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione hanno già un chiaro rilievo clinico e sanitario. Per questo non è corretto trasformare la riserva dell’attività psicoterapeutica in un monopolio generale sui fini della cura psicologica.
Non sono esclusivi della psicoterapia neppure i modelli teorici della cura. Le scuole di specializzazione servono a fornire una formazione professionale idonea all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, secondo indirizzi metodologici e teorico-culturali riconosciuti. Questo conferma il valore della formazione specialistica, ma non significa che i modelli teorici insegnati diventino per ciò stesso patrimonio esclusivo della psicoterapia sul piano giuridico. La fonte ministeriale parla di formazione idonea all’esercizio di una specifica attività, non di proprietà esclusiva dei modelli della cura.
Lo stesso vale per metodi, tecniche e strumenti. Nelle fonti normative e deontologiche qui richiamate non compare un catalogo di tecniche o strumenti riservati in quanto tali alla sola psicoterapia. Il Codice Deontologico vigente adotta un criterio diverso. Chiede competenza nell’uso degli strumenti teorico-pratici, autonomia nella scelta di metodi, tecniche e strumenti psicologici, capacità di indicarne i riferimenti scientifici e, nelle attività sanitarie, rispetto delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali. L’art. 21, inoltre, riguarda l’insegnamento di strumenti e tecniche riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione, ma non costruisce una divisione tra tecniche “da Psicologo” e tecniche “da “psicoterapeuta””.
Per questa ragione non è corretto sostenere che esista un territorio clinico esclusivo della psicoterapia. La legge non attribuisce alla psicoterapia in esclusiva la sofferenza psichica, i disturbi psicologici o il recupero del funzionamento. Quello che fa è diverso: da un lato riconosce allo Psicologo un’area professionale ampia; dall’altro riserva l’esercizio di una specifica attività, l’attività psicoterapeutica, a professionisti con una formazione ulteriore prevista dalla legge.
Qui si arriva al punto decisivo. Ciò che è davvero riservato non è l’intera cura psicologica. È l’esercizio dell’attività psicoterapeutica come attività così denominata e disciplinata dalla legge. Questa è la vera esclusività: una riserva giuridica sull’esercizio di una specifica attività professionale. Non un’esclusiva sull’oggetto della cura, non un’esclusiva sui suoi fini, non un’esclusiva sui modelli teorici, non un’esclusiva sugli strumenti. Il Codice Deontologico collega infatti anche il contrasto all’abusivismo agli artt. 1 e 3 della Legge 56/1989, confermando questa architettura normativa.
La sintesi più corretta, quindi, è semplice. Non sono esclusivi della psicoterapia l’oggetto della cura psicologica, i fini della cura, i modelli teorici della cura, i metodi, le tecniche e gli strumenti della cura. È riservato solo l’esercizio dell’attività psicoterapeutica come specifica attività disciplinata dalla legge e subordinata alla formazione richiesta. La differenza vera non è una proprietà esclusiva della cura psicologica nel suo insieme. È una precisa disciplina giuridica dell’esercizio di una determinata attività professionale.
Enrico Rizzo, Psicologo, Palermo
Fonti
Legge 56/1989, artt. 1 e 3.
Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani, testo vigente CNOP, in particolare artt. 5, 6, 8, 21 e 22.
MUR, psicoterapia: accesso agli istituti, formazione e diploma equipollente.



