Obblighi di legge, doveri deontologici, valore dei moduli e formule operative (incluse le diciture “terapia preventiva/sostegno/abilitazione-riabilitazione”)
Il consenso informato non è un modulo. È un processo continuo di comunicazione che rende possibile una scelta libera e consapevole. La firma può documentare un passaggio, ma non sostituisce la comprensione e non rende automaticamente valido un “sì”.
Nel sistema italiano il consenso informato è parte integrante della relazione di cura e di fiducia: il tempo dedicato alla comunicazione è tempo di intervento professionale, perché tutela l’autodeterminazione della persona e rende trasparente il patto clinico.
Che cos’è il consenso informato
Il consenso informato è la decisione con cui la persona accetta o rifiuta un intervento psicologico dopo aver ricevuto informazioni comprensibili e sufficienti, con possibilità reale di fare domande e di scegliere senza pressioni.
Per essere realmente informato, il consenso deve chiarire:
- che cosa viene proposto e con quale finalità;
- quali obiettivi realistici si intendono perseguire;
- quali modalità operative e strumenti possono essere utilizzati;
- quali limiti e alternative sono ragionevoli;
- quali condizioni economiche e organizzative essenziali si applicano;
- che il consenso può essere revocato o modificato in qualunque momento.
Il criterio decisivo non è la quantità di parole, ma la comprensione effettiva.
Forma scritta e documentazione
La legge richiede che il consenso sia documentato. Nella prassi professionale la forma scritta è spesso lo strumento più lineare e prudente, perché consente chiarezza e tracciabilità.
Tuttavia la validità del consenso non dipende dalla sola firma. Dipende dal processo comunicativo che la precede e la accompagna.
La documentazione del consenso può essere supportata anche da annotazioni professionali essenziali sui contenuti informativi forniti e sulle domande/risposte rilevanti emerse nel colloquio.
Il consenso non si esaurisce nel primo colloquio
Il consenso informato non è un atto isolato. È parte integrante dell’intera relazione professionale.
Se cambiano obiettivi, strumenti, modalità operative o intensità dell’intervento, lo psicologo informa nuovamente la persona e verifica la comprensione. Il consenso è un processo dinamico, non un evento statico.
Moduli preimpostati: utili ma non sostitutivi
I moduli standard aiutano a non omettere informazioni essenziali e facilitano l’organizzazione documentale.
Il loro limite è evidente: un modulo può essere firmato senza essere compreso. Per questo non può sostituire il colloquio informativo.
Va inoltre distinta l’informativa privacy dal consenso all’intervento psicologico: sono piani diversi e non vanno confusi.
Perché “ha firmato” non basta
La firma documenta una sottoscrizione, ma non dimostra automaticamente che la persona abbia compreso obiettivi e strumenti né che abbia scelto in piena libertà.
Un’accettazione può essere influenzata da dinamiche relazionali: compiacenza, dipendenza, timore di perdere l’aiuto, paura del giudizio o comunicazione percepita come eccessivamente direttiva. Per questo la mera accettazione non è di per sé prova di consenso valido.
La piena validità del consenso dipende dalla reale libertà di scelta e dalla capacità decisionale della persona.
Mai sfruttare fiducia o vulnerabilità
La relazione professionale è asimmetrica. L’autorevolezza del ruolo può incidere sulle decisioni.
La scarsa consapevolezza o la ridotta capacità decisionale non giustificano iniziative personali non chiarite. Se la comprensione è limitata, il dovere di chiarezza aumenta: informazione adattata, gradualità, verifiche e documentazione dei passaggi rilevanti.
La fiducia non è una delega in bianco.
Minorenni: coinvolgimento proporzionato all’età e alla maturità
Nel caso di minorenni, il consenso formale è espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela secondo le regole applicabili.
Ciò non esclude il minorenne dal processo informativo. L’informazione viene fornita anche al minorenne con parole adeguate all’età e alla maturità, verificando che abbia compreso i punti essenziali.
Se emergono segnali chiari di opposizione o disagio significativo, la proposta va sospesa e riformulata con priorità di tutela.
Non basta quindi l’accordo dei genitori: è necessario che il minorenne comprenda nei limiti del possibile ciò che viene proposto.
Persone con capacità decisionale ridotta
Quando la capacità decisionale o di comprensione risulta compromessa in parte o in toto, il consenso formale può richiedere l’intervento di chi ne ha titolo giuridico, secondo il caso concreto.
Anche in queste situazioni la persona va informata e coinvolta nei limiti del possibile. L’informazione deve essere adattata e verificata, raccogliendo l’assenso o il dissenso significativo della persona.
Se la libertà o la capacità decisionale risultano ridotte, il professionista dovrebbe poter argomentare e documentare come il consenso o l’assenso siano stati raccolti in modo tutelante.
Che cosa impone il Codice Deontologico
Il Codice Deontologico – testo vigente (CNOP) stabilisce che nella fase iniziale del rapporto professionale lo psicologo fornisce informazioni adeguate e comprensibili su prestazioni, finalità, modalità e limiti della riservatezza, operando affinché la persona possa esprimere un consenso informato.
Informare correttamente non è un adempimento formale, ma un dovere professionale.
Quali informazioni di base devono essere fornite
Perché il consenso sia effettivamente informato devono essere chiariti almeno:
- identità professionale e qualifica;
- natura dell’intervento psicologico;
- finalità e obiettivi condivisibili;
- modalità operative e strumenti;
- durata orientativa e verifiche periodiche;
- condizioni economiche e organizzative;
- limiti della riservatezza;
- diritto di revoca o interruzione.
La qualità del consenso dipende dalla comprensione reale, non dalla sola formalizzazione.
Comunicazione pubblica e consenso
La comunicazione esterna deve essere trasparente e non suggestiva. Promesse di risultato, ambiguità sui titoli o uso improprio di denominazioni possono incidere sulla libertà di scelta e compromettere la correttezza del consenso.
Lo psicologo può dichiarare di svolgere terapia psicologica
Lo psicologo può affermare di svolgere trattamento o terapia psicologica quando l’espressione viene utilizzata in senso descrittivo per indicare un intervento psicologico volto alla cura del disagio e al miglioramento del funzionamento.
L’eventuale qualificazione dell’intervento come attività psicoterapeutica riguarda un inquadramento giuridico-professionale e non coincide, di per sé, con l’intensità o la profondità del lavoro svolto.
Quando non ricorrono i requisiti previsti dalla legge per qualificare l’intervento come attività psicoterapeutica, è necessario evitare equivoci terminologici.
Non esiste un obbligo generale di dichiarare ciò che non si è, ma esiste l’obbligo di non creare ambiguità.
“Terapia preventiva”, “terapia supportiva” e “terapia abilitativo-riabilitativa”: si possono usare?
Si possono usare, ma con una regola semplice: la parola “terapia” deve restare chiaramente un modo descrittivo per dire “trattamento/intervento psicologico”, e gli aggettivi (“preventiva”, “supportiva”, “abilitativo-riabilitativa”) devono essere presentati come finalità e funzioni, non come etichette oscure o “specialità” implicite.
In pratica:
- “terapia preventiva” non è sbagliata, ma in italiano suona meno standard. È preferibile dire “trattamento psicologico a finalità preventiva”.
- “supportiva” è comprensibile, ma tende a essere più tecnica. “di sostegno” è più chiara e immediata per la persona.
- “abilitativo-riabilitativa” va bene come aggettivo, ma spesso è più pulito “abilitazione-riabilitazione” come sostantivi.
La formulazione più chiara e meno contestabile, soprattutto nei documenti, è quella che usa “intervento/trattamento psicologico” e poi elenca le finalità.
Formule operative da inserire nel consenso informato
Di seguito formule pronte, sobrie e non difensive, che chiariscono sia la natura dell’intervento psicologico sia l’assenza di equivoci con la psicoterapia quando non ricorrono i requisiti di legge. Sono testi adattabili caso per caso.
Formula sulla natura dell’intervento
L’intervento proposto rientra nelle attività professionali proprie dello Psicologo e ha finalità di prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione del funzionamento mentale, emotivo e relazionale. Si tratta di un trattamento psicologico svolto nel perimetro della professione di Psicologo.
Formula di chiarimento terminologico su “terapia psicologica”
Con l’espressione “terapia psicologica” si intende un intervento di trattamento psicologico volto alla riduzione del disagio e al miglioramento del funzionamento personale e relazionale.
Formula di non equivoco rispetto alla psicoterapia
Il presente intervento non viene qualificato come attività psicoterapeutica ai sensi della normativa vigente, ma come trattamento psicologico svolto nell’ambito della professione di Psicologo.
Formula sulla libertà di scelta
La persona è informata sulla natura dell’intervento e sulle sue modalità operative. Eventuali dubbi possono essere chiariti in qualunque momento. Il consenso può essere revocato o modificato senza conseguenze pregiudizievoli.
Formule specifiche sulle diciture “preventiva/sostegno/abilitazione-riabilitazione”
Se l’obiettivo è esprimere chiaramente la natura terapeutica degli atti tipici senza creare equivoci o “etichette” ambigue, queste sono le versioni consigliate.
Versione più pulita e istituzionale
Trattamento/intervento psicologico con finalità di prevenzione, sostegno e abilitazione-riabilitazione.
Versione con “terapia” ma chiarita subito
Terapia (intesa come trattamento psicologico) a finalità preventiva, di sostegno e di abilitazione-riabilitazione.
Versione che usa gli aggettivi senza appesantire
Trattamento psicologico a finalità preventiva, di sostegno e abilitativo-riabilitativa.
Formula da evitare (non perché “vietata”, ma perché più ambigua e pesante)
Terapia preventiva, supportiva e abilitativo-riabilitativa.
Questa sequenza può suonare come un’etichetta “a pacchetto” e può generare domande inutili. Se si vuole usare, è meglio agganciarla sempre alla spiegazione “terapia = trattamento psicologico”.
Nota per i colleghi
Le indicazioni e le formule proposte in questo testo riflettono una posizione personale e un orientamento operativo maturato dall’autore. Non costituiscono parere legale né vincolo ufficiale per altri professionisti. Ogni collega è invitato a formulare il consenso informato nel modo che ritiene più opportuno, in base al proprio setting e alla propria responsabilità professionale, verificando se necessario eventuali indicazioni o modulistica pubblicate dal proprio Ordine regionale.
Conclusione
Il consenso informato è un processo continuo di informazione e verifica. Non si esaurisce in una firma e non può essere sostituito dalla fiducia. Con minorenni e persone con capacità decisionale ridotta non si limita al rappresentante legale: la volontà della persona va considerata nei limiti del possibile.
La firma documenta.
La comprensione tutela.
La libertà rende valido il consenso.
Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente di MetaPsi Aps




