Quando si prova a definire la psicoterapia, spesso si incontra subito un equivoco molto diffuso: l’idea che la psicoterapia sia un “mondo a parte”, qualcosa di radicalmente diverso rispetto agli altri interventi dello Psicologo. In questa visione, esisterebbero tecniche, finalità e perfino “tipi di pazienti” che apparterrebbero solo alla psicoterapia, come se tutto il resto – diagnosi psicologica, sostegno, prevenzione, abilitazione e riabilitazione – fosse una forma di intervento minore o comunque non pienamente terapeutica. Ma appena si osservano con attenzione le fonti normative e i riferimenti scientifici, questa rappresentazione perde consistenza. Perché ciò che viene chiamato psicoterapia, nella realtà professionale e nel diritto italiano, non è un oggetto misterioso separato dalla Psicologia, ma una modalità specifica di organizzare e denominare la cura psicologica dentro una cornice formativa regolata.
Il primo punto, essenziale, è questo: nel diritto italiano il termine psicoterapia viene usato primariamente come espressione giuridico-professionale impiegata dal legislatore nella Legge 56/1989 per indicare una specifica modalità di esercizio di interventi psicologici di cura. L’articolo 3 della Legge 56/1989 stabilisce infatti che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale, da acquisire dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia.
Questo significa, sul piano giuridico, una cosa molto concreta e spesso fraintesa: la legge regola chi può esercitare l’attività psicoterapeutica (medici e Psicologi) e a quali condizioni (una specifica formazione quadriennale), ma non introduce “nuove” tecniche separate dalla Psicologia e non definisce un patrimonio di strumenti “altro” o “aggiuntivo” rispetto agli strumenti psicologici. La norma costruisce una cornice: una cornice formativa e professionale che consente di qualificare giuridicamente un certo modo di esercitare la cura psicologica come “attività psicoterapeutica”. In altre parole, l’elemento discriminante non è l’esistenza di tecniche segrete o speciali, ma la cornice formativa e metodologica dentro cui quelle tecniche vengono apprese, organizzate e impiegate.
Dal punto di vista scientifico, questo chiarimento si traduce in un principio semplice: ciò che nel linguaggio comune viene spesso chiamato “tecnica psicoterapeutica” non coincide con un sottoinsieme ontologicamente diverso dalle tecniche psicologiche. Si tratta di tecniche psicologiche basate su modelli, teorie e costrutti della Psicologia, che possono essere utilizzate in percorsi psicoterapeutici ma anche, con appropriatezza clinica e nel rispetto delle competenze, in altri interventi psicologici di cura. Quello che cambia, in modo decisivo, non è la natura della tecnica, ma la cornice complessiva in cui viene utilizzata: il metodo di riferimento, il setting, il contratto, il grado di strutturazione del percorso, le indicazioni cliniche e, soprattutto, il percorso formativo che consente di qualificare giuridicamente quell’attività come “attività psicoterapeutica” ai sensi della Legge 56/1989.
Questo ci porta al secondo pilastro, quello deontologico, che è ancora più netto: gli strumenti restano psicologici e sono specifici della professione di Psicologo. Il Codice Deontologico – testo vigente (CNOP) lo chiarisce all’articolo 21, affermando che sono specifici della professione di Psicologo gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative ai processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. In termini chiari, la titolarità degli strumenti psicologici appartiene allo Psicologo in quanto tale. Ne consegue che non esiste un “arsenale tecnico” esclusivo dello “psicoterapeuta” inteso come proprietario di tecniche diverse: esistono strumenti psicologici, che restano tali, e una cornice giuridico-formativa che consente di definire “attività psicoterapeutica” una particolare modalità di esercizio della cura psicologica.
A questo punto diventa più facile sciogliere anche l’equivoco sulle finalità. Spesso si sente dire che la psicoterapia avrebbe obiettivi clinici qualitativamente diversi rispetto agli altri interventi psicologici, come se solo la psicoterapia potesse “curare davvero”, mentre tutto il resto sarebbe un sostegno generico o una forma di “chiacchiera”. Ma nel mondo sanitario la terapia, in senso pieno, è un insieme di interventi professionali finalizzati al mantenimento, alla promozione o al recupero della salute. E la salute, nelle definizioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, è intesa come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non riducibile alla semplice assenza di malattia. È importante, però, esplicitare un punto per evitare confusioni: qui si parla di interventi clinico-sanitari e professionali, fondati su competenze, responsabilità, appropriatezza e deontologia, non di attività informali di benessere o di supporto umano che possono certamente “fare bene”, ma non sono automaticamente terapia in senso sanitario.
Dentro questo quadro, la psicoterapia condivide le stesse finalità generali di altri interventi sanitari: tutela, promozione e recupero della salute. Non esiste un obiettivo di “cura” esclusivo della psicoterapia. Anche prevenzione, sostegno psicologico, diagnosi, abilitazione e riabilitazione psicologica sono, a pieno titolo, forme di cura psicologica quando sono orientate a mantenere o migliorare il funzionamento mentale, psicofisico e relazionale della persona. Attribuire alla sola psicoterapia il monopolio della “vera” cura psicologica non è una lettura giuridica né scientifica: è una rappresentazione culturale, una forma di psicoterapeuticocentrismo che restringe l’idea di cura e svaluta l’ampiezza del trattamento psicologico e degli Atti Tipici dello Psicologo.
Alla luce di tutto questo, la psicoterapia può essere descritta in modo più accurato come una proprietà emergente dell’intervento psicologico strutturato, non come un oggetto separato dagli altri atti professionali dello Psicologo. La psicoterapia si colloca dentro il continuum degli interventi psicologici – prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione-riabilitazione, cura – utilizza strumenti, tecniche e modelli che sono prima di tutto psicologici e si caratterizza per una specifica cornice formativa e metodologica definita dall’articolo 3 della Legge 56/1989. Non è, quindi, “un altro mestiere” rispetto alla Psicologia clinica, ma un certo modo di organizzare e denominare la cura psicologica all’interno di un percorso formativo regolato.
E allora, concretamente, che cosa significa “fare psicoterapia”? Significa utilizzare conoscenze, strumenti e tecniche della Psicologia all’interno di un metodo di cura appreso in un percorso di specializzazione quadriennale riconosciuto. In pratica, lo psicologo-psicoterapeuta è uno Psicologo iscritto all’Albo che, in più, ha completato quella formazione specifica; il medico-psicoterapeuta è un Medico che ha seguito un percorso analogo. Le tecniche impiegate restano psicologiche: ciò che cambia è il metodo, la struttura del percorso, le indicazioni, il setting e la cornice formativa che consente di qualificare giuridicamente l’intervento come “attività psicoterapeutica”. In questi termini, medici e Psicologi possono esercitare l’attività psicoterapeutica se autorizzati alla psicoterapia ai sensi dell’articolo 3 della Legge 56/1989.
Uno Psicologo privo di specializzazione in psicoterapia può comunque utilizzare molte tecniche psicologiche anche quando sono comunemente associate alla psicoterapia, purché vi siano formazione adeguata, appropriatezza clinica, rispetto del Codice Deontologico – testo vigente (CNOP) e un corretto giudizio sui limiti delle proprie competenze, senza presentare tale attività come “attività psicoterapeutica” quando non ne ricorrono i presupposti di legge. La differenza, dunque, non è nella natura della tecnica, che resta psicologica, ma nella qualificazione giuridico-professionale dell’attività e nel percorso formativo che consente l’uso di quella denominazione.
Sul piano giuridico è poi fondamentale evitare un ulteriore equivoco: “psicoterapeuta” non è un titolo di una professione autonoma. La Legge 56/1989 istituisce la professione di Psicologo, disciplina l’uso del titolo di Psicologo e regola, all’articolo 3, le condizioni per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica da parte di medici e Psicologi. La legge non istituisce una terza professione distinta, non crea un Albo autonomo dei “psicoterapeuti” e non definisce un titolo professionale autonomo denominato “psicoterapeuta”. In pratica, “psicoterapeuta” è una qualifica descrittiva che indica un medico o uno Psicologo che, oltre al proprio status professionale, ha completato la formazione richiesta per esercitare l’attività psicoterapeutica. Il nucleo delle competenze operative utilizzate resta psicologico, anche quando l’attività viene esercitata nel contesto medico.
Quando si sostiene che lo Psicologo non possa utilizzare strumenti e conoscenze acquisiti nel proprio percorso formativo, universitario o postuniversitario, solo perché non possiede un diploma di specializzazione in psicoterapia, non si sta esprimendo una conclusione necessaria sul piano giuridico e scientifico. Si alimenta invece una narrazione psicoterapeuticocentrista che produce almeno tre effetti problematici: svaluta il ruolo terapeutico dello Psicologo, come se gli Atti Tipici non fossero già forme di cura psicologica; crea una dipendenza culturale dalla Scuola di psicoterapia come se fosse l’unica porta d’accesso alla “vera” cura, ignorando che la cura psicologica è parte integrante del perimetro professionale dello Psicologo; confonde i cittadini, facendo credere che esista una sola forma legittima di terapia psicologica, mentre qualsiasi intervento psicologico fondato su evidenze e condotto da uno Psicologo nel rispetto del Codice Deontologico è una forma a pieno titolo di cura psicologica.
La psicoterapia, quindi, non è un oggetto separato dalla Psicologia: è una modalità specifica di esercitare la cura psicologica regolata dall’articolo 3 della Legge 56/1989. Gli strumenti restano psicologici e appartengono allo Psicologo. Le finalità restano quelle della salute, condivise con gli altri interventi clinici. Riconoscere questo non sminuisce la psicoterapia: restituisce alla Psicologia e allo Psicologo il proprio perimetro naturale, quello della cura psicologica, che comprende la psicoterapia ma non si esaurisce in essa.
Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente MetaPsi Aps, amministratore dei gruppi Facebook “Psicologi non Psicoterapeuti” e “Lo Psicologo cura e fa terapia”.


