La domanda sembra semplice, ma per rispondere bene occorre separare due piani diversi. Il primo è il piano giuridico: che cosa dice davvero la legge. Il secondo è il piano clinico-funzionale: su che cosa interviene, in concreto, il professionista che esercita attività psicoterapeutica. Se questi due piani vengono confusi, si rischia o di attribuire alla legge ciò che la legge non dice, o di descrivere la psicoterapia come se fosse qualcosa di misteriosamente separato dal resto del lavoro psicologico.
Sul piano strettamente normativo, la legge 56/1989 è chiara su un punto e molto meno dettagliata su un altro. È chiara quando, all’art. 1, dice che la professione di Psicologo comprende prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico. È invece molto meno dettagliata quando, all’art. 3, disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica: qui la legge richiede una specifica formazione professionale almeno quadriennale post-laurea, ma non aggiunge un elenco analitico di atti ulteriori, materialmente diversi da quelli già ricompresi nell’art. 1. Lo stesso art. 3 precisa inoltre che ai non medici sono vietati gli interventi di competenza esclusiva medica e che, previo consenso della persona, vi è reciproca informazione con il medico curante.
Da questo primo dato discende una conseguenza importante: se la domanda è “che cosa fa in più, secondo la legge, lo “psicoterapeuta” rispetto a prevenzione, sostegno e abilitazione-riabilitazione?”, la risposta più rigorosa è che la legge non fornisce un catalogo dettagliato di attività ulteriori. Il suo elemento specifico espresso è soprattutto la formazione richiesta dall’art. 3, che consente di qualificare formalmente quell’intervento come attività psicoterapeutica. Anche il Ministero dell’Università e della Ricerca, nella sua pagina ufficiale sulle fonti normative, richiama proprio questo assetto regolatorio e il riconoscimento del titolo di specializzazione in psicoterapia ai sensi della legge 56/1989.
A questo punto, però, entra in gioco il secondo piano, quello clinico e funzionale. Qui la domanda non è più soltanto “che cosa autorizza la legge?”, ma “su che cosa lavora, in concreto, chi esercita attività psicoterapeutica?”. Le fonti istituzionali dell’OMS aiutano molto a rispondere. La Costituzione dell’OMS definisce infatti la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non come semplice assenza di malattia o infermità. Questo significa che la salute non coincide soltanto con il non avere sintomi, ma riguarda il modo in cui una persona vive, si regola, si relaziona, partecipa e mantiene un equilibrio possibile nella propria esistenza.
Anche la definizione di disturbo mentale conferma la stessa direzione. L’OMS spiega che il disturbo mentale è caratterizzato da un’alterazione clinicamente significativa della cognizione, della regolazione emotiva o del comportamento, ed è di solito associato a distress oppure a compromissione del funzionamento in aree importanti della vita. Questo passaggio è decisivo, perché mostra che il disagio psicologico e il disturbo mentale non riguardano solo un’etichetta diagnostica, ma anche il funzionamento concreto della persona: come pensa, sente, reagisce, si adatta, lavora, studia, si lega agli altri e abita la propria vita quotidiana.
La riabilitazione, poi, viene definita dall’OMS come un insieme di interventi progettati per ottimizzare il funzionamento e ridurre la disabilità nelle persone con condizioni di salute, in interazione con il loro ambiente. L’OMS aggiunge che la riabilitazione aiuta la persona a essere il più possibile indipendente nelle attività quotidiane e a partecipare all’istruzione, al lavoro, alla vita familiare e ai ruoli significativi. Inoltre, la stessa scheda ufficiale include tra gli esempi di riabilitazione anche le terapie psicologiche in caso di distress emotivo e il training di abilità sociali in alcune condizioni cliniche. Questo rafforza molto l’idea che il lavoro sul funzionamento non sia marginale, ma centrale.
Se si tengono insieme questi tre dati istituzionali, il quadro diventa più chiaro. Se la salute riguarda il benessere e il funzionamento, se il disturbo mentale comporta spesso sofferenza e compromissione del funzionamento, e se la riabilitazione mira a ottimizzare quel funzionamento e a ridurre la disabilità, allora anche chi esercita attività psicoterapeutica continua inevitabilmente a lavorare sul disagio e sul funzionamento della persona. Continua a intervenire su regolazione emotiva, pensiero, comportamento, relazioni, adattamento, partecipazione, autonomia e capacità di affrontare la vita quotidiana. In questo senso, sul piano funzionale, la psicoterapia continua comunque a coinvolgere prevenzione del peggioramento, sostegno delle risorse e recupero, sviluppo o consolidamento del funzionamento. Questo, però, va detto con precisione: è una conclusione interpretativa forte e ben fondata, non una formula letterale della legge o dell’OMS.
A ben vedere, quindi, la domanda iniziale può ricevere una risposta più sobria e più solida di quanto spesso si pensi. Oltre a prevenire il disagio e a sostenere e abilitare-riabilitare il funzionamento della persona, lo “psicoterapeuta” non viene descritto dalla legge come un professionista che compie un secondo mestiere radicalmente diverso. Piuttosto, la sua specificità normativa sta nella formazione richiesta per esercitare attività psicoterapeutica; sul piano funzionale, invece, il suo lavoro continua a rivolgersi sempre alla sofferenza e al funzionamento della persona, dentro una cornice formalmente psicoterapeutica. La differenza più difendibile, allora, non è in un oggetto umano completamente diverso, ma nella qualificazione formale, professionale e metodologica dell’intervento. La parte sulla qualificazione metodologica è una deduzione prudente, non un’espressione testuale della legge.
Anche il Codice Deontologico vigente del CNOP conferma che il quadro professionale resta unitario. L’art. 1 rende il Codice vincolante per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. L’art. 3 richiama il dovere di promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. L’art. 8 richiama espressamente gli artt. 1 e 3 della legge 56/1989 quando parla di abusivismo. L’art. 24 impone di fornire informazioni adeguate e comprensibili sulle prestazioni, sulle finalità e sulle modalità, in modo da permettere un consenso informato. L’art. 27 parla di rapporto terapeutico e di cura. L’art. 28 menziona, nello stesso contesto, interventi diagnostici, di sostegno psicologico e di psicoterapia. Tutto questo non significa che i termini siano identici in senso tecnico, ma mostra chiaramente che il perimetro deontologico non li tratta come universi reciprocamente estranei.
Per evitare contestazioni, la formulazione più robusta è quindi questa: la legge non descrive lo “psicoterapeuta” come il titolare di una serie analitica di atti ulteriori rispetto a prevenzione, sostegno e abilitazione-riabilitazione; la sua specificità normativa consiste soprattutto nella specifica formazione richiesta dall’art. 3. Sul piano funzionale, però, anche l’attività psicoterapeutica continua a rivolgersi alla sofferenza e al funzionamento della persona e, per questo, può essere letta come un intervento che, nei fatti, coinvolge prevenzione, sostegno e abilitazione-riabilitazione, senza che ciò costituisca una definizione letterale della legge o dell’OMS.
La conclusione, allora, è semplice. Alla domanda “che cosa fa lo “psicoterapeuta” in più?” la risposta più seria non è cercare un contenuto segreto oltre il lavoro sul disagio e sul funzionamento. La risposta più seria è riconoscere che, sul piano giuridico, la legge distingue l’attività psicoterapeutica soprattutto attraverso la formazione specifica richiesta per esercitarla; e che, sul piano clinico-funzionale, anche quell’attività continua comunque a lavorare sul disagio, sulla sofferenza e sul funzionamento della persona. Per questo il tratto distintivo più chiaro dello “psicoterapeuta” non è un mestiere completamente diverso, ma una qualificazione più specifica dello stesso orizzonte di intervento psicologico.
Fonti essenziali
Legge 18 febbraio 1989, n. 56, artt. 1 e 3
Ministero dell’Università e della Ricerca – Fonti normative sulla psicoterapia
Codice Deontologico – testo vigente (CNOP)
OMS – Constitution of the World Health Organization
OMS – Mental disorders
OMS – Rehabilitation



