Uno Psicologo può svolgere un intervento terapeutico senza esercitare psicoterapia? La risposta è sì, se con “terapeutico” si indica la funzione di cura dell’intervento e non si usa questa parola come sinonimo automatico di “psicoterapeutico”. Se invece per “fare terapia” si intende esercitare attività psicoterapeutica, allora la risposta è diversa: l’articolo 3 della legge 56/1989 richiede la specifica formazione professionale prevista dalla legge.
La distinzione può sembrare sottile, ma è decisiva. Molte discussioni sulla professione psicologica nascono infatti da un passaggio dato per scontato: terapia = psicoterapia. Una volta accettata questa equivalenza, tutto ciò che ha finalità terapeutica viene fatto rientrare nella psicoterapia. Il problema è che questa equivalenza non è formulata dalla legge 56/1989 e non può essere usata come premessa indiscutibile.
Che cosa dice realmente la legge
L’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 definisce la professione di Psicologo attraverso l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico. Sono attività rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.
L’articolo 3 della stessa legge disciplina invece, in modo specifico, l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e lo subordina a una specifica formazione professionale acquisita attraverso i percorsi previsti dalla normativa. La legge, quindi, non riduce l’intervento psicologico all’attività psicoterapeutica: individua le attività proprie della professione e disciplina separatamente l’esercizio della psicoterapia.
Questo punto è stato ribadito anche dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, che nel 2022 ha ricordato come le attività previste dall’articolo 1 possano essere esercitate nei diversi campi nei quali opera lo Psicologo, compresa l’attività clinica, mentre per svolgere attività psicoterapeutica è necessario quanto previsto dall’articolo 3.
Dal 2018, inoltre, la professione di Psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie. Anche questo dato va letto senza forzature: non significa che ogni prestazione dello Psicologo sia psicoterapia, ma rende difficile descrivere la sua attività clinico-sanitaria come se fosse, per definizione, estranea alla cura.
Il problema non è la parola “terapia”, ma ciò che si fa concretamente
La legge 56/1989 non definisce una categoria autonoma chiamata “terapia psicologica”. Per questo l’espressione va usata con precisione. Non può diventare un modo per aggirare i limiti dell’articolo 3 e chiamare in altro modo una prestazione che, per caratteristiche, obiettivi e modalità, integri attività psicoterapeutica.
Ma vale anche il contrario: non basta che un intervento produca beneficio, favorisca un cambiamento o abbia una funzione di cura per concludere automaticamente che si tratti di psicoterapia. Se così fosse, ogni intervento psicologico efficace rischierebbe di essere riqualificato come psicoterapia proprio perché ha funzionato.
Uno Psicologo può, per esempio, svolgere attività di sostegno psicologico o di abilitazione-riabilitazione finalizzate a migliorare il funzionamento psicologico, relazionale o comportamentale della persona. Queste attività non perdono la loro natura solo perché possono ridurre sofferenza, aumentare capacità di adattamento o produrre un cambiamento clinicamente significativo.
Il criterio corretto non può quindi essere: “ha prodotto un effetto terapeutico, dunque era psicoterapia”. Occorre guardare alla prestazione concreta, agli obiettivi concordati, agli strumenti impiegati, al quadro di competenze del professionista e ai confini normativi entro i quali l’intervento viene svolto.
Curare non significa chiamare tutto psicoterapia
Riconoscere che lo Psicologo possa svolgere interventi con funzione di cura non significa sostenere che possa esercitare psicoterapia senza la formazione richiesta. Significa evitare di usare “psicoterapia” come sinonimo di qualunque intervento psicologico capace di incidere positivamente sulla salute o sul funzionamento della persona.
La distinzione tutela entrambe le cose: da una parte i confini specifici dell’attività psicoterapeutica; dall’altra le competenze che appartengono direttamente alla professione di Psicologo. Ridurre queste ultime a semplici attività preparatorie, accessorie o prive di valore terapeutico non trova riscontro nell’articolo 1, che parla espressamente di strumenti di intervento, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione.
Lo stesso CNOP, nella presentazione della professione psicologica, richiama l’articolo 1 come fondamento delle attività dello Psicologo. La psicoterapia rappresenta una specifica attività regolata; non esaurisce, per questo solo motivo, l’intero campo dell’intervento psicologico.
La risposta, quindi, qual è?
Se la domanda è: “Uno Psicologo privo della specifica formazione prevista dall’articolo 3 può esercitare attività psicoterapeutica?”, la risposta è no.
Se la domanda è invece: “Uno Psicologo può svolgere, nell’ambito delle attività che la legge gli attribuisce, interventi psicologici con funzione di cura o effetti terapeutici senza che questi siano automaticamente psicoterapia?”, la risposta è sì, purché l’intervento resti effettivamente entro le competenze professionali esercitabili e non venga utilizzata un’etichetta diversa per mascherare attività psicoterapeutica.
Non c’è quindi una “contraddizione in termini”. La contraddizione nasce soltanto se si decide in partenza che ogni terapia in ambito psicologico debba coincidere necessariamente con la psicoterapia. È proprio questa equivalenza che richiede una dimostrazione e che non può essere ricavata semplicemente dal nome della professione o dalla presenza di un effetto terapeutico.
Una corretta informazione professionale dovrebbe fare esattamente questo: distinguere le attività, chiarire i confini e descrivere ciò che lo Psicologo può fare senza impoverirne le competenze e senza dilatare quelle relative all’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Enrico Rizzo, Psicologo
Riferimenti essenziali: Legge 18 febbraio 1989, n. 56, artt. 01, 1 e 3; Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, “Precisare le competenze valorizzando l’unità della professione e le sue articolazioni”, 30 giugno 2022.
