“Semplice Psicologo.”

Una formula che sembra neutra. Non lo è.

Dire semplice Psicologo non distingue soltanto chi esercita anche l’attività psicoterapeutica da chi non la esercita. Contiene un giudizio. Quel “semplice” pesa. Trasforma una differenza di formazione in una gerarchia simbolica.

Suggerisce che lo Psicologo sia una figura incompleta. Preliminare. Meno clinica. Meno profonda. Come se fosse “meno” finché non acquisisce la specifica formazione per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.

Non è così.

Lo Psicologo è un professionista sanitario. La Legge 56/1989 stabilisce che la professione di Psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende anche le attività di sperimentazione, ricerca e didattica nello stesso ambito.

La professione di Psicologo è inoltre ricompresa tra le professioni sanitarie. Questo dato è decisivo, perché impedisce di rappresentare lo Psicologo come una figura generica, preliminare o non pienamente sanitaria.

Questi non sono atti minori. Non sono attività accessorie. Non sono una versione leggera della cura psicologica.

Prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione possono incidere in profondità sul funzionamento mentale, emotivo, relazionale e psicofisico della persona. Possono riguardare la sofferenza, le risorse, i blocchi, le relazioni, i significati personali, i processi cognitivi ed emotivi, le difficoltà di adattamento e il recupero del miglior livello possibile di funzionamento.

Contrapporre lo Psicologo allo “psicoterapeuta” come se il primo fosse generico e il secondo clinico è una rappresentazione distorta.

Lo Psicologo non diventa “vero clinico” solo quando esercita anche l’attività psicoterapeutica. Opera già in un campo clinico-sanitario quando svolge prestazioni psicologiche rivolte alla salute, alla prevenzione, alla diagnosi, al sostegno, alla riabilitazione psicologica, alla riduzione della sofferenza e al miglioramento del funzionamento della persona.

Il Codice Deontologico vigente conferma questa impostazione. Le sue regole sono vincolanti per gli iscritti all’Albo; lo Psicologo è responsabile dei propri atti professionali, opera nei limiti delle proprie competenze e deve presentare correttamente formazione, esperienza e competenza. Il Codice usa inoltre espressioni come rapporto terapeutico e cura riferendosi allo Psicologo.

Dire semplice Psicologo non chiarisce. Riduce.

Riduce la complessità della professione. Riduce il valore degli Atti Tipici. Riduce la percezione pubblica della cura psicologica. Riduce, soprattutto, l’identità professionale dello Psicologo a una condizione di attesa: come se lo Psicologo dovesse ancora diventare davvero qualcosa.

È una delle espressioni più comuni di quel fenomeno che MetaPsi Aps definisce lo psicoterapeuticocentrismo: misurare l’intera professione psicologica sul metro della psicoterapia. Come se la psicoterapia fosse il centro, il vertice o il criterio unico della cura psicologica.

Il punto non è negare il valore della psicoterapia. Il punto è impedire che quel valore venga usato, anche involontariamente, per svalutare tutto ciò che psicoterapia non è.

La specifica formazione per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica aggiunge una possibilità professionale. Non aggiunge dignità a una professione che dignità, autonomia e valore li possiede già.

Lo Psicologo non è “solo Psicologo” e non è un “semplice Psicologo”.

È Psicologo.

E questo, dal punto di vista giuridico, sanitario, clinico e deontologico, è già moltissimo.

Semplice Psicologo, dunque, a chi?

A nessuno.

Lo Psicologo non è una figura incompleta. Non è una tappa provvisoria. Non è un professionista minore. È un professionista sanitario pienamente qualificato. Titolare di Atti Tipici propri. Responsabile del proprio intervento. Chiamato a operare nei limiti delle proprie competenze.

La cura psicologica non comincia con la psicoterapia. Può attraversare l’intero campo degli Atti Tipici dello Psicologo, quando questi sono orientati alla salute, al funzionamento, alla riduzione della sofferenza e al miglioramento della qualità della vita.

Per questo la formula semplice Psicologo va corretta. Non per rigidità linguistica. Ma perché il linguaggio costruisce cultura professionale. E quando una parola svaluta una professione sanitaria, quella parola non è più innocua.

L’espressione “semplice Psicologo” non è una formula neutra: contiene un giudizio che riduce una professione sanitaria a tappa provvisoria. La Legge 56/1989, la Legge 3/2018 e il Codice Deontologico vigente smontano questa lettura. Lo Psicologo è già professionista pieno, titolare di Atti Tipici propri.

Lo Psicologo non è “solo Psicologo” e non è un “semplice Psicologo”. È Psicologo.

Fonti essenziali

Legge 18 febbraio 1989, n. 56, Ordinamento della professione di Psicologo
Legge 11 gennaio 2018, n. 3
Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani, testo vigente CNOP
MUR, fonti normative sull’esercizio dell’attività psicoterapeutica