Non ogni opinione sbagliata è automaticamente una violazione deontologica. Uno Psicologo può avere orientamenti teorici, clinici e professionali diversi da quelli di un collega. Può criticare modelli, prassi, linguaggi e scelte operative. Può anche sostenere, con argomenti fondati, che in alcuni casi sia più opportuno un intervento psicoterapeutico, un invio, una consulenza specialistica o un lavoro integrato.
Il confine cambia quando l’opinione non resta più una valutazione argomentata, ma diventa una rappresentazione falsa, riduttiva o lesiva della professione psicologica. In quel momento non si discute più soltanto di libertà di pensiero. Si entra nel campo della correttezza professionale, della tutela dell’utenza, del rispetto tra colleghi e della responsabilità pubblica dello Psicologo.
Cosa dice davvero la Legge 56/1989
La Legge 56/1989 non definisce lo Psicologo come un professionista che “fa solo supporto”. L’articolo 1 attribuisce alla professione psicologica l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e il sostegno in ambito psicologico. L’articolo 3 disciplina invece l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, che richiede una specifica formazione professionale successiva alla laurea in psicologia o medicina. Sono due piani diversi: la professione di Psicologo non nasce dall’articolo 3 e non si esaurisce nell’attività psicoterapeutica. (CNOP)
Per questo motivo, affermare in modo pubblico e generalizzato che lo Psicologo non formato per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica “non cura”, “non fa terapia”, “non dovrebbe avere pazienti” o “non dovrebbe occuparsi di clinica” rischia di produrre una rappresentazione non corretta della professione. Non perché ogni Psicologo possa fare tutto, in qualunque modo e in qualunque caso. Il punto è diverso: lo Psicologo esercita nei limiti della propria competenza, ma dentro quei limiti svolge attività professionali che possono avere piena rilevanza clinica, curativa e terapeutica.
Il Codice Deontologico: competenza, paziente e cura
Il Codice Deontologico vigente richiede allo Psicologo di mantenere un livello adeguato di preparazione, riconoscere i limiti della propria competenza e usare strumenti per i quali abbia acquisito adeguata competenza. Questo principio vale per tutti: per lo Psicologo, per lo psicologo-psicoterapeuta e per chiunque eserciti attività psicologiche. Ma riconoscere i limiti della competenza individuale non autorizza a negare in blocco le competenze professionali di un’intera area della comunità psicologica. (CNOP)
La critica diventa deontologicamente problematica quando non distingue più tra tre livelli: ciò che la legge consente allo Psicologo, ciò che il singolo professionista è effettivamente competente a fare e ciò che, in un caso concreto, è clinicamente opportuno. Dire che uno specifico collega non possiede una determinata competenza richiede prudenza, documentazione e un fondamento serio. Dire invece che tutti gli Psicologi non formati per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica non possono curare, non possono avere pazienti o non possono occuparsi di clinica significa spostarsi da una valutazione professionale a una generalizzazione potenzialmente lesiva.
Il termine “paziente” non è estraneo alla professione psicologica. Il Codice Deontologico vigente lo utilizza espressamente all’articolo 27, dove afferma che lo Psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae beneficio dalla cura. Le parole usate sono significative: Psicologo, rapporto terapeutico, paziente, cura. Questo non significa che ogni intervento psicologico sia psicoterapia, ma conferma che la relazione professionale dello Psicologo può assumere piena rilevanza clinica, terapeutica e curativa. (CNOP)
Il Codice Deontologico è chiaro anche sul metodo con cui lo Psicologo fonda le proprie conclusioni: deve valutare validità e attendibilità di informazioni, dati e fonti, considerare il contesto, indicare i limiti delle conclusioni e, sui casi specifici, esprimere giudizi solo se fondati su conoscenza diretta o documentazione adeguata e attendibile. Questo principio non riguarda solo le relazioni tecniche. Riguarda anche la comunicazione pubblica dello Psicologo quando parla della professione, dei colleghi e delle competenze psicologiche. (CNOP)
Quando la critica diventa un problema deontologico
Esiste poi un profilo specifico nei rapporti tra colleghi. Il Codice Deontologico richiede che i rapporti fra Psicologi siano ispirati a rispetto reciproco, lealtà e colleganza. Prevede inoltre che lo Psicologo si astenga dal dare pubblicamente giudizi negativi sulla formazione, sulla competenza o sui risultati professionali dei colleghi, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Se una comunicazione pubblica svaluta una categoria di colleghi, ne riduce impropriamente il ruolo, ne mette in dubbio la legittimità clinica e orienta i cittadini a non fidarsi di loro, il problema deontologico diventa concreto. (CNOP)
Negare pubblicamente allo Psicologo non formato per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica ogni competenza curativa e terapeutica può quindi essere deontologicamente scorretto quando il messaggio è presentato come verità professionale, quando contraddice il quadro normativo, quando alimenta sfiducia nei confronti dei colleghi e quando produce confusione nei cittadini. La scorrettezza non dipende dalla parola usata in sé, ma dall’effetto complessivo della comunicazione: se informa correttamente, se distingue, se chiarisce i limiti, oppure se disorienta, svaluta e restringe indebitamente il campo della professione psicologica.
Psicoterapia e cura psicologica non coincidono
Questo non significa sostenere che lo Psicologo possa esercitare l’attività psicoterapeutica senza la formazione prevista dalla legge. Sarebbe un’altra affermazione scorretta. Significa invece affermare una cosa più precisa: la psicoterapia è una specifica attività regolata dall’articolo 3 della Legge 56/1989, ma la cura psicologica non coincide integralmente con la psicoterapia. La professione di Psicologo comprende interventi clinici, diagnostici, preventivi, abilitativi-riabilitativi e di sostegno che, quando svolti con competenza, appropriatezza e responsabilità, possono avere finalità terapeutiche.
Il Codice Deontologico parla espressamente di paziente, rapporto terapeutico e cura riferendosi allo Psicologo. Questo dato lessicale e deontologico è importante, perché mostra che la dimensione terapeutica non può essere cancellata dalla professione psicologica e riservata, sul piano comunicativo, solo alla psicoterapia. Anche qui serve precisione: non ogni intervento psicologico è automaticamente psicoterapia, ma non ogni intervento terapeutico dello Psicologo è psicoterapia. (CNOP)
Il confine tra opinione legittima e comunicazione scorretta
Il confine tra opinione legittima e possibile violazione deontologica passa quindi dalla qualità della comunicazione. È legittimo dire: “In questo caso ritengo opportuno l’invio a un professionista formato per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica”. È legittimo dire: “Questa situazione richiede competenze specifiche che vanno valutate con attenzione”. È legittimo dire: “Non tutti gli Psicologi sono competenti in ogni ambito clinico”. Non è invece corretto trasformare queste cautele in una negazione generale del ruolo clinico, curativo e terapeutico dello Psicologo.
Il punto decisivo è che la tutela dell’utenza non si realizza svalutando i colleghi. Si realizza informando correttamente i cittadini, chiarendo i titoli, distinguendo le attività, indicando i limiti delle proprie competenze e favorendo invii appropriati quando necessari. La buona deontologia non alimenta gerarchie artificiali. Costruisce chiarezza.
Quando uno Psicologo usa il proprio titolo per sostenere una narrazione non aderente alla legge, lesiva della reputazione professionale dei colleghi e potenzialmente dannosa per la fiducia dei cittadini nella professione psicologica, non si è più davanti a una semplice opinione. Si è davanti a una comunicazione che può meritare una valutazione deontologica da parte dell’Ordine competente. Solo l’Ordine può accertare formalmente una violazione, ma la comunità professionale ha il diritto di segnalare criticità che possano danneggiare gli utenti, i pazienti, i colleghi e il decoro della professione.
Negare il ruolo curativo e terapeutico dello Psicologo non è quindi una posizione neutra. Se espresso come opinione personale, con prudenza e senza ledere colleghi o cittadini, può rientrare nel confronto professionale. Se invece viene presentato come verità generale, se cancella gli atti tipici dello Psicologo, se fa coincidere tutta la cura psicologica con la sola psicoterapia e se delegittima pubblicamente i colleghi non psicologo-psicoterapeuti, può assumere rilievo deontologico.
La questione, in fondo, non è difendere una categoria contro un’altra. È difendere una rappresentazione corretta della professione psicologica. Lo Psicologo non è “solo supporto”. Lo psicologo-psicoterapeuta non è “lo Psicologo che cura davvero”. La cura psicologica è più ampia della psicoterapia, e la correttezza deontologica comincia proprio da qui: dire ai cittadini la verità professionale, senza riduzioni, senza svalutazioni e senza confondere la tutela dell’utenza con la negazione delle competenze dei colleghi.
Negare in modo pubblico e generalizzato il ruolo curativo e terapeutico dello Psicologo non tutela i cittadini: rischia di disinformarli, svalutare i colleghi e indebolire la fiducia nella professione psicologica.
Fonti essenziali: Codice Deontologico vigente CNOP Legge 18 febbraio 1989, n. 56 – CNOP
