Dire che lo “psicoterapeuta” è stato Psicologo sembra una frase innocua.
Non lo è.
Questa distorsione non appare sempre con le stesse parole. Sui social, nei commenti e nelle discussioni professionali, ricorre spesso in formulazioni diverse:
“Lo ‘psicoterapeuta’ era Psicologo.”
“Lo ‘psicoterapeuta’ è stato Psicologo.”
“Prima di diventare ‘psicoterapeuta’ era Psicologo.”
“Prima era solo Psicologo.”
“Prima era un semplice Psicologo.”
“Da Psicologo è diventato ‘psicoterapeuta’.”
“Non è più solo Psicologo, ora è ‘psicoterapeuta’.”
“Ha fatto il salto da Psicologo a ‘psicoterapeuta’.”
Cambiano le parole, ma l’errore resta lo stesso.
Tutte queste formule spostano lo Psicologo nel passato. Suggeriscono che lo Psicologo sia una fase iniziale, una condizione provvisoria, una base da superare. Presentano lo “psicoterapeuta” come se fosse una professione autonoma, ulteriore e superiore.
Ma non è così.
Lo Psicologo non smette di essere Psicologo quando acquisisce la specifica formazione per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Resta Psicologo. Continua a rispondere al proprio Albo, al proprio ordinamento professionale e al Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani.
Per questo non è corretto dire che lo “psicoterapeuta” è stato Psicologo. Quando è Psicologo, lo è e lo resta. La specifica formazione non cancella la professione: consente l’esercizio di una specifica attività.
Cosa stabilisce davvero la Legge 56/1989
La Legge 56/1989 istituisce e disciplina la professione di Psicologo. Definisce gli Atti Tipici della professione. Prevede i requisiti per il suo esercizio. Istituisce l’Albo degli Psicologi e l’Ordine degli Psicologi.
La stessa legge, all’art. 3, disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Qui la distinzione è decisiva: la legge parla di esercizio dell’attività psicoterapeutica. Non istituisce una nuova professione ordinistica autonoma chiamata “psicoterapeuta”.
Il MUR richiama l’art. 3 della Legge 56/1989 nell’ambito delle fonti normative sulla psicoterapia e precisa che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale, successiva alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali.
Dunque, non si passa da “Psicologo” a “psicoterapeuta” come se si cambiasse professione. Si resta Psicologo e, in presenza dei requisiti previsti, si può esercitare anche l’attività psicoterapeutica.
Non si diventa altro da ciò che si è
Il punto è semplice.
Lo Psicologo che consegue la specifica formazione prevista dalla legge non cessa di essere Psicologo. Resta iscritto all’Albo degli Psicologi. Continua a rispondere al proprio ordinamento professionale. Continua a essere vincolato al Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani.
Allo stesso modo, il Medico che consegue la formazione prevista per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica non cessa di essere Medico. Resta Medico.
Questo chiarisce un punto spesso trascurato: “psicoterapeuta”, pur essendo un termine diffuso nell’uso comune e presente anche in alcuni passaggi normativi, non indica una professione ordinistica autonoma distinta da Psicologo e Medico. Indica il professionista che esercita una specifica attività nei casi e con i requisiti previsti dalla legge.
La professione resta quella di appartenenza.
Lo Psicologo resta Psicologo.
Il Medico resta Medico.
Perché “è stato Psicologo” è una formula fuorviante
Dire che lo “psicoterapeuta” è stato Psicologo costruisce una narrazione sbagliata.
Prima lo Psicologo. Poi lo “psicoterapeuta”.
Prima una figura di base. Poi una figura più alta.
Prima una professione incompleta. Poi una professione piena.
Questa narrazione è culturalmente potente, ma giuridicamente fuorviante. Produce l’idea che lo Psicologo sia una tappa provvisoria, mentre lo “psicoterapeuta” sarebbe il vero punto di arrivo della clinica e della cura psicologica.
Non è così.
Lo Psicologo non è il passato dello “psicoterapeuta”. Lo Psicologo è la professione. L’attività psicoterapeutica è una specifica attività che può aggiungersi, nei casi previsti dalla legge, senza cancellare ciò che lo Psicologo è già.
Per questo la formula corretta non è:
“Lo psicoterapeuta è stato Psicologo.”
La formula corretta è:
“Lo ‘psicoterapeuta’, quando è Psicologo, non è stato Psicologo: lo è e lo resta.”
Non esiste una professione autonoma di “psicoterapeuta”
La precisione è importante anche per un altro motivo.
La Legge 56/1989 non istituisce un Albo autonomo degli “psicoterapeuti”. Istituisce l’Albo degli Psicologi. L’attività psicoterapeutica, per gli Psicologi, si innesta sulla professione di Psicologo. Per i Medici, si innesta sulla professione medica.
In nessun caso la specifica formazione per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica trasforma il professionista in qualcosa di separato dalla propria professione ordinistica.
Per questo parlare dello “psicoterapeuta” come se fosse una professione autonoma può generare confusione. Può far credere che lo Psicologo sia una figura inferiore, incompleta o meno adatta alla cura psicologica. Può far pensare che solo lo “psicoterapeuta” curi, mentre lo Psicologo farebbe altro, qualcosa di meno clinico o meno profondo.
Questa è una distorsione.
Lo Psicologo è già un professionista sanitario. La Legge 3/2018 ha ricompreso la professione di Psicologo tra le professioni sanitarie.
La sua attività comprende prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico. Questi atti possono avere finalità di cura, tutela della salute, riduzione della sofferenza e miglioramento del funzionamento della persona.
La psicoterapia non cancella questo quadro. Non lo sostituisce. Non rende finalmente “clinico” ciò che prima non lo era. Si aggiunge, nei casi previsti, come specifica attività regolata dalla legge.
Il linguaggio costruisce gerarchie
Le parole non sono dettagli.
Quando si dice che lo “psicoterapeuta” è stato Psicologo, si suggerisce un passaggio di status. Quando si dice che “è diventato psicoterapeuta”, senza chiarire il quadro giuridico, si rischia di far apparire lo Psicologo come una figura precedente, superata, meno completa.
È così che il linguaggio costruisce gerarchie.
E questa gerarchia alimenta lo psicoterapeuticocentrismo: l’idea che la psicoterapia sia il centro, il vertice o il criterio unico della cura psicologica, mentre gli Atti Tipici dello Psicologo sarebbero qualcosa di minore o preliminare.
Il punto non è sminuire la psicoterapia. Il punto è collocarla correttamente.
La psicoterapia ha valore, richiede formazione specifica e ha una disciplina normativa. Ma non trasforma lo Psicologo in una professione diversa. Non cancella il titolo professionale di Psicologo. Non istituisce una figura ordinistica autonoma superiore.
Lo Psicologo che esercita anche l’attività psicoterapeutica resta Psicologo.
Una questione anche deontologica
Anche sul piano deontologico, la precisione è essenziale.
Il Codice Deontologico vigente CNOP è vincolante per gli iscritti all’Albo degli Psicologi. Lo Psicologo è tenuto a conoscere e rispettare le sue regole.
Lo Psicologo è tenuto a presentare in modo corretto e accurato la propria formazione, esperienza e competenza. È responsabile dei propri atti professionali. Opera nei limiti delle proprie competenze. Salvaguarda il decoro e la dignità della professione.
Una comunicazione che presenta lo Psicologo come ciò che “è stato” prima di diventare “altro” non aiuta questa accuratezza. Al contrario, può contribuire a svalutare la professione di Psicologo e a confondere il cittadino.
Per questo la correzione non è solo grammaticale.
È culturale.
È professionale.
È deontologica.
Conclusione
Lo “psicoterapeuta”, quando è Psicologo, non è stato Psicologo.
Lo è.
E lo resta.
La specifica formazione per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica non trasforma lo Psicologo in altro. Gli consente di esercitare anche una specifica attività, nei casi e con i requisiti previsti dalla legge.
Il problema non è solo dire una frase imprecisa. Il problema è ciò che quella frase fa credere: che lo Psicologo sia un prima e lo “psicoterapeuta” un dopo. Che lo Psicologo sia una base e lo “psicoterapeuta” un superamento. Che la cura psicologica cominci davvero solo con la psicoterapia.
Non è così.
Lo Psicologo non è il passato dello “psicoterapeuta”.
Lo Psicologo è la professione.
L’attività psicoterapeutica può aggiungersi, senza cancellare ciò che lo Psicologo è già.
Sintesi
Dire che lo “psicoterapeuta” è stato Psicologo è giuridicamente e culturalmente fuorviante. La Legge 56/1989 disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, ma non istituisce una professione ordinistica autonoma di “psicoterapeuta”. Lo Psicologo che consegue la specifica formazione non è stato Psicologo: lo è e lo resta.
Fonti essenziali
Legge 18 febbraio 1989, n. 56, Ordinamento della professione di Psicologo
MUR, fonti normative sull’esercizio dell’attività psicoterapeutica
Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani, testo vigente CNOP
Legge 11 gennaio 2018, n. 3
