Può uno Psicologo intervenire intenzionalmente per sostenere il funzionamento di una persona, sviluppare capacità che non sono state adeguatamente acquisite, recuperare funzioni compromesse, ridurre una condizione di sofferenza o favorire un miglioramento del funzionamento e, nello stesso tempo, sostenere che tutto questo sia necessariamente estraneo alla cura?

La domanda può sembrare provocatoria, ma riguarda un problema molto concreto: spesso si cerca di definire la natura di un intervento partendo dal nome che gli attribuiamo anziché dalla sua finalità, dal suo oggetto e da ciò che il professionista effettivamente fa.

Dire che «lo Psicologo non può non curare» sarebbe certamente sbagliato se la frase fosse riferita indistintamente a qualsiasi attività professionale. Uno Psicologo può occuparsi di ricerca, formazione, selezione, orientamento, valutazione in contesti non clinici e di molte altre attività che non hanno necessariamente una finalità di cura.

Il discorso cambia quando l’intervento riguarda la salute e il funzionamento psicologico della persona e persegue intenzionalmente obiettivi di sostegno, recupero, sviluppo o miglioramento.

È in questo senso, e soltanto in questo senso, che utilizzo qui l’espressione «funzione terapeutica»: non come categoria giuridica equivalente alla psicoterapia, ma in senso clinico-funzionale, per indicare un intervento rivolto a produrre un beneficio rispetto alla sofferenza, alle difficoltà o al funzionamento della persona.

Questa precisazione è essenziale. Cura, funzione terapeutica e attività psicoterapeutica non sono termini che possono essere trattati automaticamente come sinonimi.

Cosa dice realmente la legge

L’articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 comprende nella professione di Psicologo l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e il sostegno in ambito psicologico, rivolti alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.

Dal 2018 la stessa legge contiene inoltre l’articolo 01, introdotto dalla Legge n. 3/2018, che ricomprende espressamente la professione di Psicologo tra le professioni sanitarie.

Questi dati sono importanti, ma non bisogna far dire alla legge ciò che non dice. L’articolo 1 non afferma testualmente che il sostegno o l’abilitazione-riabilitazione siano «terapia». Non sarebbe quindi corretto presentare questa equivalenza come una definizione legislativa.

La domanda che interessa qui è diversa: quale funzione assume concretamente un intervento quando uno Psicologo utilizza professionalmente strumenti psicologici per sostenere, modificare, sviluppare o recuperare il funzionamento di una persona?

La risposta non può dipendere soltanto dal nome scelto per descriverlo.

Nello stesso tempo deve rimanere fermo il confine posto dall’articolo 3 della Legge n. 56/1989, che disciplina specificamente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e richiede la specifica formazione professionale prevista dalla legge.

Riconoscere che attività dello Psicologo possano concorrere alla cura della persona o svolgere, nelle condizioni qui precisate, una funzione terapeutica non significa quindi trasformarle automaticamente in psicoterapia. Significa, al contrario, distinguere più accuratamente concetti e attività differenti.

La cura della salute non è estranea alla professione psicologica

Il quadro risulta ancora più chiaro osservando la giurisprudenza costituzionale.

Nella vicenda relativa agli psicologi militari, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 98 del 2023, ha rilevato che medici e psicologi militari erogano prestazioni rivolte anche alla tutela dell’integrità psichica e ha ricondotto, nel contesto sottoposto al suo esame, l’attività di entrambi alla cura della salute del paziente.

Il dato deve essere utilizzato con precisione. La sentenza riguardava uno specifico problema di uguaglianza tra medici e psicologi militari nell’esercizio della libera professione; non costituisce una definizione generale di qualsiasi prestazione psicologica.

È tuttavia difficile conciliarla con una rappresentazione secondo cui la nozione stessa di cura sarebbe estranea alla professione di Psicologo.

Anche il Codice Deontologico vigente utilizza un lessico significativo. L’articolo 27 parla, riferendosi allo Psicologo, di «rapporto terapeutico», del beneficio che il paziente trae dalla «cura» e dell’eventuale ricerca di interventi più adatti. L’articolo 28 menziona distintamente interventi diagnostici, di sostegno psicologico e di psicoterapia.

Nemmeno da questi articoli è corretto ricavare che ogni attività dello Psicologo sia terapia. Il Codice Deontologico non modifica le competenze professionali stabilite dalla legge. Il suo linguaggio mostra però che «cura», «rapporto terapeutico», «sostegno psicologico» e «psicoterapia» non vengono utilizzati come termini perfettamente sovrapponibili.

Questo è un punto concettualmente importante: riconoscere una dimensione di cura o una funzione terapeutica non significa necessariamente qualificare un intervento come attività psicoterapeutica.

Abilitazione, riabilitazione e funzionamento

Anche la letteratura sanitaria internazionale richiede una lettura precisa.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità descrive la riabilitazione come un insieme di interventi rivolti a ottimizzare il funzionamento e a ridurre l’esperienza della disabilità nelle persone che presentano una condizione di salute. La riabilitazione viene inoltre considerata un servizio sanitario essenziale che amplia il focus della salute oltre le sole attività preventive e curative, concentrandosi anche sul modo in cui la persona funziona nella propria vita quotidiana.

Questa formulazione è importante proprio perché impedisce un’equazione troppo semplice.

Non sarebbe corretto sostenere, sulla base dell’OMS, che riabilitazione e cura siano sinonimi. La riabilitazione possiede una propria specificità. Allo stesso tempo, è altrettanto evidente che un intervento riabilitativo può modificare il funzionamento, ridurre le conseguenze di una condizione di salute e produrre risultati misurabili e rilevanti per la vita della persona.

La questione, quindi, non si risolve scegliendo una parola. Va osservato ciò che l’intervento effettivamente cerca di ottenere.

Un esempio particolarmente documentato viene dalla cognitive remediation nelle persone con schizofrenia.

Nel 2021 Antonio Vita e collaboratori hanno pubblicato su JAMA Psychiatry una revisione sistematica con meta-analisi di 130 studi randomizzati, comprendenti complessivamente 8.851 partecipanti. La cognitive remediation ha mostrato effetti statisticamente significativi sia sulla cognizione globale, con un Cohen’s d pari a 0,29, sia sul funzionamento globale, con d pari a 0,22. Gli autori hanno inoltre individuato tra gli elementi associati a una maggiore efficacia la presenza di un terapeuta formato, lo sviluppo strutturato di strategie cognitive e l’integrazione con la riabilitazione psicosociale.

Una successiva meta-analisi dello stesso gruppo, pubblicata nel 2024 sull’American Journal of Psychiatry, ha analizzato 67 studi e 5.334 partecipanti nei quali erano disponibili valutazioni di follow-up. Gli effetti positivi risultavano ancora statisticamente significativi alla conclusione del follow-up sia sulla cognizione globale, con d pari a 0,23, sia sul funzionamento globale, con d pari a 0,26.

Sono effetti di entità contenuta. È quindi preferibile non descriverli con formule enfatiche. Il loro interesse, per il ragionamento sviluppato qui, consiste nel documentare che un intervento rivolto specificamente al funzionamento cognitivo può produrre modificazioni misurabili anche del funzionamento complessivo.

La European Psychiatric Association colloca la cognitive remediation tra gli interventi psicosociali per il trattamento del deficit cognitivo nella schizofrenia. Nelle proprie indicazioni del 2022 la raccomanda con grado A e raccomanda, sempre con grado A, che venga svolta da un terapeuta formato e integrata in un programma di riabilitazione psicosociale.

È importante non andare oltre ciò che queste fonti consentono di dire.

Gli studi di Vita e collaboratori non avevano lo scopo di stabilire se la cognitive remediation fosse o non fosse «psicoterapia» in senso giuridico italiano. Non possono quindi essere utilizzati come prova diretta di una simile affermazione.

Dimostrano qualcosa di diverso e scientificamente più circoscritto: esistono interventi classificati nella letteratura internazionale come psicosociali e riabilitativi, rivolti al funzionamento psicologico e cognitivo, che possono produrre effetti misurabili sulla cognizione e sul funzionamento.

È questo il dato che interessa.

Il nome non basta a definire ciò che si sta facendo

Torniamo allora alla domanda iniziale.

Se uno Psicologo valuta il funzionamento di una persona, individua bisogni o difficoltà, concorda degli obiettivi, utilizza strumenti psicologici per favorire un cambiamento e verifica successivamente ciò che è accaduto, possiamo davvero stabilire la funzione di quell’attività limitandoci all’etichetta utilizzata per descriverla?

Il nome conta. Conta nella comunicazione con il paziente, nel consenso informato, nella documentazione professionale, nella fatturazione e, soprattutto, quando una determinata denominazione richiama un’attività soggetta a requisiti specifici.

Ma il nome non esaurisce la natura dell’intervento.

Per comprenderla bisogna chiedersi che cosa il professionista stia facendo, quale problema stia affrontando, quali obiettivi persegua, quali strumenti utilizzi e quali cambiamenti intenda produrre.

Pensiamo a uno Psicologo che intervenga per aiutare una persona a recuperare una funzione compromessa, sviluppare strategie cognitive più efficaci, migliorare capacità adattive, sostenere la regolazione emotiva o incrementare determinate competenze relazionali.

Riconoscere che un simile intervento possa concorrere alla cura o possedere una funzione terapeutica in senso clinico-funzionale non significa chiamarlo automaticamente psicoterapia.

Ma nemmeno l’operazione inversa è convincente: evitare la parola «terapia» non rende automaticamente l’intervento privo di qualsiasi possibile funzione terapeutica.

La funzione dipende da ciò che si fa e dal perché lo si fa, non soltanto dalla parola scelta per denominarlo.

Lo stesso problema nella sessualità e nelle relazioni

Il ragionamento diventa particolarmente evidente quando si interviene sul funzionamento sessuale e relazionale.

Uno Psicologo può lavorare, nei limiti delle proprie competenze e dell’attività concretamente esercitata, su vissuti emotivi, cognizioni, comportamenti, comunicazione, adattamento, difficoltà relazionali e aspetti psicologici connessi alla sessualità.

Anche in questo ambito possono esistere interventi con finalità diverse: valutative, educative, preventive, di sostegno, abilitative, riabilitative o, ricorrendone presupposti e requisiti, psicoterapeutiche.

Non è utile risolvere questa complessità facendo coincidere ogni intervento rivolto alla sofferenza con la psicoterapia. Ma sarebbe altrettanto riduttivo sostenere che tutto ciò che non è psicoterapia debba essere, per ciò stesso, estraneo alla cura e a qualsiasi possibile funzione terapeutica.

Il problema richiede definizioni più precise, non categorie più povere.

Quindi lo Psicologo «non può non curare»?

A questo punto la provocazione iniziale può essere delimitata con maggiore precisione.

Non significa che ogni Psicologo, durante qualsiasi attività professionale, stia necessariamente curando qualcuno.

Non significa che prevenzione, sostegno, abilitazione o riabilitazione siano sempre e automaticamente terapia.

Non significa neppure che ogni intervento capace di produrre un beneficio possa essere chiamato psicoterapia.

Significa qualcosa di più circoscritto.

Quando uno Psicologo interviene professionalmente sulla salute e sul funzionamento psicologico della persona con l’obiettivo intenzionale di sostenerlo, svilupparlo, recuperarlo o migliorarlo, oppure di ridurre una sofferenza o le conseguenze di una condizione problematica, non è sufficiente dichiarare «non sto curando» per stabilire quale funzione l’intervento stia concretamente svolgendo.

La cura non nasce semplicemente dalla parola «terapia». E non scompare semplicemente evitando quella parola.

Per questo considero problematica l’equazione secondo cui psicoterapia e cura psicologica dovrebbero necessariamente coincidere.

La psicoterapia resta un’attività specificamente disciplinata dall’articolo 3 della Legge n. 56/1989 e richiede la specifica formazione professionale prevista dalla legge. La professione di Psicologo comprende però anche altre attività proprie e appartiene alle professioni sanitarie.

La distinzione più prudente è quindi anche quella concettualmente più utile:

non tutto ciò che fa uno Psicologo è cura; non tutto ciò che concorre alla cura psicologica o possiede una funzione terapeutica in senso clinico-funzionale è automaticamente psicoterapia; l’esercizio dell’attività psicoterapeutica conserva i requisiti specificamente previsti dalla legge.

Riconoscere queste differenze non riduce il valore della psicoterapia e non ne mette in discussione la specificità.

Permette, piuttosto, di evitare un errore concettuale: trasformare una particolare attività di cura in sinonimo dell’intero campo della cura psicologica.

Riferimenti essenziali

  • Legge 18 febbraio 1989, n. 56, Ordinamento della professione di psicologo, artt. 01, 1 e 3.
  • Legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 9, comma 4.
  • Corte costituzionale, sentenza 5 aprile 2023, n. 98, depositata il 18 maggio 2023.
  • Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, testo vigente, artt. 27-28.
  • World Health Organization. Rehabilitation in health systems: guide for action. Geneva: World Health Organization; 2019. ISBN 978-92-4-151598-6.
  • Vita A, Barlati S, Ceraso A, Nibbio G, Ariu C, Deste G, Wykes T. Effectiveness, Core Elements, and Moderators of Response of Cognitive Remediation for Schizophrenia: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Clinical Trials. JAMA Psychiatry. 2021;78(8):848-858. doi:10.1001/jamapsychiatry.2021.0620.
  • Vita A, Gaebel W, Mucci A, Sachs G, Barlati S, Giordano GM, Nibbio G, Nordentoft M, Wykes T, Galderisi S. European Psychiatric Association guidance on treatment of cognitive impairment in schizophrenia. European Psychiatry. 2022;65(1):e57. doi:10.1192/j.eurpsy.2022.2315.
  • Vita A, Barlati S, Ceraso A, Nibbio G, Durante F, Facchi M, Deste G, Wykes T. Durability of Effects of Cognitive Remediation on Cognition and Psychosocial Functioning in Schizophrenia: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. American Journal of Psychiatry. 2024;181(6):520-531. doi:10.1176/appi.ajp.20230396.