Leggo spesso (anche tra colleghi) questa affermazione: “lo psicologo non è un terapeuta; tra gli atti tipici non c’è la terapia; per fare terapia serve un modello e anni dopo la laurea; dire il contrario è fuorviante e illegale”.

Capisco l’intento: difendere la specificità dell’attività psicoterapeutica. Ma qui succede un corto circuito: per difenderla, si finisce per negare allo Psicologo la sua funzione terapeutica, cioè la funzione di cura nel perimetro della legge e della deontologia. E questa negazione non regge.

Il punto da cui ripartire: attività psicoterapeutica e cura psicologica non sono sinonimi

La Legge 56/1989 dice una cosa chiara: l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale post-laurea, tramite corsi di specializzazione almeno quadriennali.

Da questo però non discende che lo Psicologo “non sia terapeuta” o che non svolga interventi terapeutici in senso clinico. L’errore è linguistico e concettuale: trasformare “terapia” in sinonimo esclusivo di “psicoterapia”. Sono piani diversi.

Cosa dice davvero la Legge 56/1989 su cosa fa lo Psicologo

La stessa Legge 56/1989 definisce la professione di psicologo come uso di strumenti conoscitivi e di intervento per:
prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno (oltre a sperimentazione, ricerca e didattica).

Prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione non sono attività “non terapeutiche”: sono interventi clinici orientati alla tutela della salute e del funzionamento. Se un intervento mira a ridurre sofferenza, prevenire cronicizzazioni, recuperare capacità, migliorare funzionamento emotivo, cognitivo, comportamentale e relazionale, stiamo parlando di cura.

Psicologo non significa “laureato in psicologia”

Qui c’è un equivoco enorme che alimenta tutto il resto: Psicologo non è sinonimo di laureato in psicologia.

Per esercitare la professione di psicologo la legge richiede abilitazione tramite Esame di Stato e iscrizione all’Albo.

Quindi quando qualcuno parla di “psicologo con solo laurea” sta usando un’etichetta impropria: quello è un laureato, non uno Psicologo.

E soprattutto: la professione non è “solo università”. La competenza clinica reale non coincide con “aver studiato un po’ di tutto”: significa formazione continua, aggiornamento, supervisione, esperienza sul campo, responsabilità e metodo.

Il Codice Deontologico CNOP parla esplicitamente di rapporto terapeutico e cura

Se davvero “lo psicologo non è terapeuta”, sarebbe strano trovare nel Codice Deontologico (testo vigente CNOP) due passaggi così:

  • Articolo 21: riconosce che sono specifici della professione strumenti e tecniche di intervento sui processi psichici basati su principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici.
  • Articolo 27: parla esplicitamente di rapporto terapeutico e usa la cura come criterio di beneficio per la persona.

Questo non significa “tutto è psicoterapia”. Significa però che, quando l’intervento è clinico, la relazione professionale dello Psicologo è pensata anche in termini terapeutici e di cura.

Perché molti Psicologi, pur essendo terapeuti, a volte “non lo sanno”

Non è solo ignoranza individuale. È spesso un effetto di clima culturale e linguaggio dominante:

  • nel linguaggio comune “vado in terapia” è quasi sempre “vado in psicoterapia”, e l’automatismo entra anche tra i professionisti;
  • l’università, essendo generalista, viene letta (a torto) come “non clinica”, e passa l’idea implicita che la “cura vera” inizi solo dopo;
  • lo psicoterapeuticocentrismo crea gerarchie simboliche: “psicologo base” vs “psicologo-psicoterapeuta clinico”, come se la funzione terapeutica nascesse solo dopo il percorso di specializzazione;
  • la paura di “sconfinare” produce autocensura: alcuni evitano parole come cura, terapeutico, terapia psicologica, e così rinforzano l’equivoco.

La terapeuticità non deriva solo dall’università

Un punto che spesso manca: la terapeuticità dello Psicologo non deriva soltanto da ciò che ha studiato all’università. Deriva dal suo bagaglio complessivo: formazione post-laurea, aggiornamento, supervisione, esperienza clinica, lavoro in contesti complessi, confronto con équipe, e anche competenze relazionali maturate nella vita.

Per questo è sbagliato trasformare la discussione in una gerarchia automatica: non è affatto scontato che uno psicologo-psicoterapeuta all’inizio della carriera sia “più terapeutico” di uno Psicologo con anni di pratica, formazione mirata e supervisione costante. La differenza corretta è l’ambito di esercizio e i requisiti specifici, non l’idea di un “prima” non terapeutico e un “dopo” terapeutico.

“È illegale” è una parola usata male

È illecito presentarsi come Psicologo senza i requisiti (Esame di Stato + iscrizione all’Albo).
Ed è illecito esercitare attività psicoterapeutica senza la formazione specifica prevista.

Non è “illegale” riconoscere che lo Psicologo svolge interventi clinici di cura nel perimetro di prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione: è esattamente ciò che la legge include nella definizione della professione.

Detraibilità fiscale: un riscontro istituzionale concreto

C’è un riscontro pratico che aiuta a togliere ambiguità.

Il CNOP riporta che le prestazioni rese da psicologi e “psicoterapeuti” per finalità terapeutiche sono state equiparate dal Ministero della Salute alle prestazioni sanitarie rese da un medico.
E l’Agenzia delle Entrate indica che sono detraibili, senza prescrizione medica, le prestazioni rese da psicologi e “psicoterapeuti” per finalità terapeutiche.

Questo non “prova” da solo tutto, ma conferma un punto semplice: l’ordinamento tratta l’intervento psicologico clinico come prestazione sanitaria orientata a finalità terapeutiche.

La distinzione corretta: non si fa negando allo Psicologo il ruolo terapeutico

La questione non si risolve negando allo Psicologo la cura. Si risolve distinguendo in modo pulito tra chi esercita come Psicologo e chi esercita anche come psicologo-psicoterapeuta, cioè tra funzione terapeutica dello Psicologo e ambito specifico dell’attività psicoterapeutica, che richiede requisiti dedicati.

Riconoscere allo Psicologo una funzione di cura non significa attribuirgli onniscienza o onnipotenza. Qui non si sta parlando delle capacità del singolo collega (dott. Rossi o dott.ssa Bianchi), ma della professione e del suo perimetro. E quando il discorso scivola in insinuazioni personali, conviene riportarlo dove dovrebbe stare: sui concetti, sulle norme, e sul rispetto della complessità clinica, senza alimentare lo psicoterapeuticocentrismo.

Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente di MetaPsi