Nel linguaggio comune, e talvolta anche in quello istituzionale, la parola psicoterapeuta viene spesso usata come se indicasse una professione autonoma, distinta da quella di Psicologo e da quella di Medico. È proprio questa sovrapposizione tra uso corrente e struttura normativa a generare gran parte della confusione. La diffusione dell’etichetta non basta, da sola, a dimostrare che l’ordinamento abbia istituito una terza professione ordinistica separata. Per capire il punto occorre distinguere con attenzione tra lessico d’uso, prassi amministrativa e fonti normative generali.

La fonte centrale, sul piano della psicologia, resta la Legge 56/1989. L’articolo 1 definisce la professione di psicologo; l’articolo 3 disciplina invece l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, stabilendo che esso è subordinato a una specifica formazione professionale, da acquisire dopo la laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali. La costruzione della norma è significativa: la legge regola un’attività e le condizioni per esercitarla, non formula l’istituzione di una nuova professione ordinistica distinta.

Il D.P.R. 328/2001 rende questa architettura ancora più leggibile. L’articolo 50 stabilisce che nell’albo professionale dell’Ordine degli psicologi esistono la sezione A e la sezione B; agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo, mentre agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di psicologo iunior. Lo stesso articolo aggiunge che, se gli iscritti nella sezione A hanno conseguito la specializzazione in psicoterapia, l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta è annotato nell’Albo. Anche qui il dato normativo è preciso: il titolo professionale base, per la sezione A, resta quello di psicologo; ciò che si annota è l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta in presenza della specializzazione.

La documentazione del Ministero dell’Università e della Ricerca è coerente con questo impianto. Il MUR indica che l’accesso agli istituti di specializzazione in psicoterapia avviene dopo la laurea magistrale o specialistica in Psicologia o in Medicina e Chirurgia e dopo l’iscrizione al rispettivo albo professionale; precisa inoltre che l’istituto rilascia un diploma di specializzazione equipollente a quello rilasciato dalle università. Anche sotto questo profilo, dunque, il percorso specialistico si innesta su una professione di base già esistente e non sostituisce quella professione con una figura ordinistica nuova.

Il punto in cui nascono molte contestazioni è la prassi amministrativa degli Ordini, che non sempre usa formule perfettamente uniformi. L’Ordine del Lazio parla espressamente di “annotazione come psicoterapeuta” e di provvedimento che riporta sull’Albo la qualifica di psicoterapeuta; nella stessa pagina, però, precisa anche che il tesserino rilasciato dall’Ordine riporta univocamente la qualifica di psicologo e non anche quella eventuale di psicoterapeuta. Inoltre, nelle informazioni pubblicate online dallo stesso Ordine, compare la formula “annotazione della specializzazione in psicoterapia/dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica”. L’Ordine della Lombardia usa invece, come intestazione della procedura, la formula “Annotazione dell’attività psicoterapeutica”, pur aggiungendo nel testo che è possibile verificare nell’albo se il titolo di psicoterapeuta è già annotato. Questa oscillazione terminologica mostra che il linguaggio amministrativo non è sempre omogeneo e che, proprio per questo, non conviene costruire tesi assolute basate su una singola formula lessicale.

C’è poi un’ulteriore ragione per cui il tema va trattato con prudenza. In alcuni atti amministrativi individuali pubblicati in Gazzetta Ufficiale, relativi al riconoscimento di titoli esteri, compaiono formule come “professione di psicologo e psicoterapeuta” oppure riferimenti all’iscrizione all’albo degli psicologi, sezione A, e di psicoterapeuta. Queste espressioni esistono davvero sul piano documentale, e ignorarle renderebbe il testo più vulnerabile. Tuttavia si tratta di formule lessicali contenute in atti specifici, che non modificano il quadro generale fissato dalle fonti normative di riferimento per l’ordinamento professionale dello psicologo e per l’annotazione della specializzazione o dell’attività psicoterapeutica.

Per questa ragione, la formulazione più forte non è quella più assoluta, ma quella più accurata. Dire semplicemente che “lo psicoterapeuta non esiste” oppure che “non esiste alcun titolo” espone il testo a obiezioni facili, perché nella prassi ordinistica e amministrativa le parole “psicoterapeuta”, “qualifica di psicoterapeuta” e perfino “titolo di psicoterapeuta” vengono effettivamente usate. La tesi più solida è un’altra: nelle fonti generali che regolano la professione psicologica e il relativo albo non emerge una terza professione ordinistica autonoma, separata da quella di Psicologo e da quella di Medico; emerge invece una attività psicoterapeutica, una specifica specializzazione post-laurea e una relativa annotazione nell’albo.

Questa distinzione conta molto anche sul piano della chiarezza pubblica. Quando una scorciatoia linguistica viene ripetuta per anni, finisce per sembrare una categoria giuridica autonoma. Ma il fatto che una parola sia comoda, diffusissima o persino impiegata in pagine istituzionali non significa, di per sé, che essa descriva in modo tecnico e completo la struttura dell’ordinamento. L’uso linguistico può semplificare; la norma, invece, va letta nella sua architettura effettiva. Ed è proprio questa architettura che suggerisce prudenza verso la rappresentazione della psicoterapia come terza professione separata.

La formula finale più difficilmente contestabile, allora, può essere questa: in Italia, sul piano delle fonti generali che regolano la professione di psicologo e i relativi albi, non risulta istituita una professione ordinistica autonoma di psicoterapeuta come terza professione separata da quella di Psicologo e da quella di Medico. L’ordinamento disciplina invece l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, subordinandolo a una specifica formazione specialistica post-laurea; per gli psicologi iscritti alla sezione A, il titolo professionale di base resta quello di psicologo, mentre l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta viene annotato nell’Albo in presenza della specializzazione conseguita.

Fonti

Legge 56/1989 – Ordine degli Psicologi / testo PDF

D.P.R. 328/2001 – Gazzetta Ufficiale

MUR – Psicoterapia

MUR – Istituti abilitati per titoli equipollenti

Ordine Psicologi Lazio – Annotazione come psicoterapeuta

Ordine Psicologi Lazio – Certificato di iscrizione

Ordine Psicologi Lazio – Informativa iscrizione

Ordine Psicologi Lombardia – Annotazione dell’attività psicoterapeutica

Enrico Rizzo, Psicologo, Presidente di MetaPsi Aps