La Terapia Assistita con Animali non coincide di per sé con la psicoterapia. Può avere finalità terapeutiche, può essere inserita in un progetto sanitario, psicologico, educativo o riabilitativo, e può anche essere integrata in un percorso psicoterapeutico quando il percorso e il professionista lo consentono. Ma non diventa psicoterapia per il solo fatto di coinvolgere un animale, una relazione o una finalità di cura.
Questa distinzione è necessaria perché il termine “terapia” non equivale automaticamente a “psicoterapia”. Un intervento può essere terapeutico perché sostiene la salute, favorisce il funzionamento, promuove la riabilitazione o migliora la qualità della vita. La psicoterapia, nell’ordinamento italiano, è una specifica attività disciplinata dall’articolo 3 della Legge 56/1989. Gli atti tipici dello Psicologo, definiti dall’articolo 1 della stessa legge, comprendono prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico.
Tre aree distinte
Le Linee guida nazionali sugli Interventi Assistiti con gli Animali distinguono tre aree: Attività Assistite con gli Animali (AAA), Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e Terapia Assistita con Animali (TAA). Gli IAA hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa. La TAA, in particolare, è definita come intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime.
Questo dato va letto con precisione. Le Linee guida dicono che la TAA ha valenza terapeutica. Non dicono che la TAA sia psicoterapia. “Terapeutico” indica la finalità dell’intervento; “psicoterapeutico” indica una specifica attività professionale regolata dalla legge. Una terapia riabilitativa, una terapia farmacologica, una fisioterapia o una riabilitazione neuropsicologica possono avere finalità di cura, ma non diventano per questo psicoterapia. Lo stesso principio vale per la TAA.
Gli IAA non sono attività improvvisate. Le Linee guida richiedono progetto, obiettivi, équipe qualificata, formazione, valutazione dei risultati, tutela della persona e tutela dell’animale. La TAA è un intervento strutturato, regolato da criteri specifici e inserito in una cornice multidisciplinare.
Il responsabile di progetto
Il punto più delicato riguarda il responsabile di progetto nella TAA. Le Linee guida prevedono che questa figura sia un medico specialista o uno psicologo-psicoterapeuta, con il compito di coordinare l’équipe nella definizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e della valutazione degli esiti.
Questa previsione può sembrare, a prima vista, una conferma della natura psicoterapeutica della TAA. Non è così. Le Linee guida non stanno dicendo che la TAA è psicoterapia. Stanno individuando una figura di coordinamento clinico-sanitario per un intervento a valenza terapeutica, spesso rivolto a persone con patologie e inserito in un progetto che richiede prescrizione, valutazione, équipe e monitoraggio.
Il responsabile di progetto è indicato perché la TAA richiede una responsabilità clinica qualificata, non perché la TAA sia psicoterapia. È una scelta prudenziale e organizzativa delle Linee guida: serve a presidiare il progetto, non a trasformare la TAA in un’altra attività professionale.
La differenza è decisiva. Se una TAA è coordinata da uno psicologo-psicoterapeuta, non diventa automaticamente psicoterapia. Se è coordinata da un medico specialista, non diventa automaticamente una prestazione medica specialistica in senso stretto. La qualifica del responsabile garantisce il corretto governo del progetto. Non cambia la natura dell’intervento.
Un’équipe multidisciplinare
La struttura degli IAA conferma questa lettura. Le Linee guida prevedono un’équipe con figure distinte: il responsabile di progetto, il referente d’intervento, il medico veterinario esperto in IAA e il coadiutore dell’animale. Il veterinario valuta i requisiti sanitari e comportamentali dell’animale; il coadiutore lo segue durante le sedute; il referente d’intervento accompagna la persona nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.
Anche gli animali e le strutture devono rispettare requisiti specifici. Le specie più impiegate sono cane, cavallo, asino, gatto e coniglio. Gli animali devono essere valutati sotto il profilo sanitario e comportamentale; le strutture devono rispettare requisiti di sicurezza, tutela sanitaria e benessere animale. I centri specializzati in TAA ed EAA devono inoltre ottenere il nulla osta delle autorità sanitarie territorialmente competenti.
Deontologia e comunicazione corretta
Il Codice Deontologico vigente rafforza questa impostazione. Lo Psicologo deve operare nei limiti delle proprie competenze, usare strumenti e metodi per i quali possiede adeguata preparazione, fornire informazioni corrette e non alimentare aspettative infondate. Quando le attività professionali riguardano il comportamento degli animali, deve rispettarne la natura ed evitare loro sofferenze.
Per questo la comunicazione al pubblico deve essere precisa. Dire “Terapia Assistita con Animali” non equivale a dire “psicoterapia”. Se l’intervento è una TAA, va presentato come intervento assistito con animali a valenza terapeutica, svolto secondo Linee guida, con progetto, équipe, formazione, monitoraggio e tutela dell’animale. Se invece la TAA è integrata in una psicoterapia, occorre chiarire che la psicoterapia dipende dal percorso, dal mandato clinico e dal professionista che la conduce — non dalla semplice presenza dell’animale.
La previsione del medico specialista o dello psicologo-psicoterapeuta come responsabile di progetto TAA è una regola organizzativa e prudenziale delle Linee guida nazionali degli IAA. Non è una definizione della TAA come psicoterapia, non crea una nuova professione, non trasforma l’animale in uno strumento psicoterapeutico autonomo e non cancella gli atti tipici dello Psicologo.
La TAA può avere finalità terapeutiche. Può essere inserita in percorsi psicologici, sanitari, educativi o riabilitativi. Può essere integrata in una psicoterapia, quando il percorso e il professionista lo consentono. Ma deve essere presentata per ciò che è: un intervento assistito con animali, regolato da Linee guida specifiche, fondato su équipe, progetto, competenza, monitoraggio e tutela della persona e dell’animale.
La chiarezza non indebolisce la Terapia Assistita con Animali. La rende più seria, più corretta e più rispettosa delle persone che ne beneficiano. E ricorda un principio più ampio: la cura psicologica e sanitaria non si esaurisce nella psicoterapia.
Fonti
- Legge 18 febbraio 1989, n. 56 – Ordinamento della professione di psicologo
- Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali – Accordo Stato-Regioni 25 marzo 2015
- Codice Deontologico degli Psicologi Italiani – CNOP
- MetaPsi Aps – Gli atti tipici dello Psicologo
La Terapia Assistita con Animali ha valenza terapeutica, ma non è psicoterapia. Il responsabile di progetto garantisce il governo clinico del progetto, non trasforma la TAA in un’altra attività professionale. La cura psicologica e sanitaria non si esaurisce nella psicoterapia.
