“L’ho mandato dallo psicoterapeuta.”

Una frase comune. Apparentemente chiara. In realtà fuorviante.

Perché la professione di “psicoterapeuta”, come professione ordinistica autonoma, non esiste.

Cosa dice davvero la Legge 56/1989

La Legge 56/1989, all’art. 3, disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Non istituisce una nuova professione ordinistica. Subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica a una specifica formazione professionale, successiva alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali presso scuole universitarie o presso istituti riconosciuti secondo le procedure previste.

Due professioni ordinistiche, dunque: lo Psicologo e il Medico.

L’attività psicoterapeutica si aggiunge a queste due professioni. Non le sostituisce. Non le supera. Non le rende inferiori. Non costituisce una terza professione autonoma.

Non esiste un Albo autonomo degli “psicoterapeuti”

La Legge 56/1989 istituisce, nell’ambito della professione psicologica, l’Albo degli Psicologi. Non istituisce un Albo autonomo degli “psicoterapeuti”.

Lo Psicologo che consegue il diploma di specializzazione previsto dalla normativa resta iscritto all’Albo degli Psicologi. Il Medico che consegue il diploma di specializzazione previsto dalla normativa resta iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi.

In nessun caso si esce dal proprio Albo professionale per entrare in un Albo separato.

In nessun caso si cambia professione.

La psicoterapia è attività riservata. Di chi?

Qui si arriva al punto decisivo.

La psicoterapia è attività riservata. La legge riserva il suo esercizio a professionisti in possesso dei requisiti previsti. L’esercizio abusivo delle attività riservate è tema giuridicamente rilevante e va sempre trattato con precisione.

Ma riservata a chi?

Non a una professione ordinistica autonoma di “psicoterapeuta”, perché questa professione autonoma non risulta istituita.

La psicoterapia è attività esercitabile dallo Psicologo o dal Medico in possesso del diploma di specializzazione previsto dalla normativa e dei requisiti stabiliti dall’art. 3 della Legge 56/1989. La riserva grava sulle due professioni ordinistiche regolamentate. Non su un’ipotetica terza professione autonoma.

Questa precisione cambia tutto.

Il titolare della responsabilità professionale è lo Psicologo oppure il Medico. Non lo “psicoterapeuta” inteso come figura autonoma separata dalle due professioni.

La responsabilità professionale e deontologica resta in capo alla professione di appartenenza. Lo Psicologo che esercita anche l’attività psicoterapeutica risponde al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. Il Medico risponde al proprio ordinamento professionale.

L’esercizio non consentito dell’attività psicoterapeutica si configura quando tale attività viene svolta da chi non possiede i requisiti previsti dalla legge. Non dipende dal fatto che una persona usi o non usi la parola “psicoterapeuta”.

Una rappresentazione culturale da correggere

Da decenni circola l’idea opposta. Si parla dello “psicoterapeuta” come se fosse una professione a sé: “vai dallo psicoterapeuta”, “ho un appuntamento con lo psicoterapeuta”, “il mio psicoterapeuta”.

Nel linguaggio comune questa formula è diffusa. Il problema nasce quando viene interpretata come se davanti al cittadino ci fosse una professione indipendente, parallela allo Psicologo e al Medico.

È una rappresentazione lessicale potente. Giuridicamente è imprecisa.

Davanti al paziente c’è sempre uno Psicologo oppure un Medico. In aggiunta, e solo in aggiunta, può esserci l’esercizio dell’attività psicoterapeutica come specifica attività regolata dalla legge.

L’etichetta “psicoterapeuta” può essere usata per indicare chi esercita l’attività psicoterapeutica nei casi previsti. Ma non deve essere trasformata in una professione ordinistica autonoma. Indica una specifica attività esercitabile da professionisti già appartenenti a professioni regolamentate, in possesso del diploma di specializzazione previsto dalla normativa.

Perché questa precisione conta

Conta per il cittadino. Perché capisca chi ha davvero davanti. Perché sappia che la responsabilità professionale di chi lo cura è quella di uno Psicologo o di un Medico, con tutte le tutele, gli obblighi deontologici e le competenze tipiche del professionista sanitario di riferimento.

Conta per il professionista. Perché non confonda una specifica attività esercitabile nei casi previsti con un’identità professionale autonoma. Perché non perda di vista la propria professione di appartenenza, che resta il fondamento di ogni intervento, anche psicoterapeutico.

Conta per la legge. Perché applicare correttamente la riserva richiede di sapere su chi grava. E grava sulle due professioni ordinistiche regolamentate. Non su una professione autonoma che non risulta istituita.

Conta contro lo psicoterapeuticocentrismo. Perché l’idea che lo “psicoterapeuta” sia una professione autonoma è uno dei meccanismi che alimenta la rappresentazione gerarchica della cura psicologica. Come se ci fosse una professione “ordinaria”, lo Psicologo, e una professione “specialistica e superiore”, lo “psicoterapeuta”.

La struttura giuridica, invece, è diversa: professione di Psicologo o professione di Medico, con una specifica attività aggiuntiva regolata dalla legge.

Conclusione

La psicoterapia non la fa lo “psicoterapeuta” inteso come professione ordinistica autonoma.

La psicoterapia la esercita lo Psicologo in possesso del diploma di specializzazione previsto dalla normativa e dei requisiti stabiliti dall’art. 3 della Legge 56/1989. Oppure la esercita il Medico in possesso del medesimo diploma di specializzazione.

Non esiste la professione autonoma di “psicoterapeuta”. Esiste l’attività psicoterapeutica come specifica attività professionale esercitabile, nei casi previsti dalla legge, dallo Psicologo o dal Medico.

Per questo dire “la psicoterapia è attività riservata dello ‘psicoterapeuta’” non è una formula corretta.

La formula corretta è: la psicoterapia è attività esercitabile dallo Psicologo o dal Medico in possesso del diploma di specializzazione previsto dalla normativa e dei requisiti stabiliti dalla legge.

La differenza non è sottile. È strutturale.

Sapere chi fa davvero la psicoterapia significa sapere chi risponde, chi è competente, chi è deontologicamente vincolato. Significa restituire la cura psicologica alla professione che la esercita. Non a un’etichetta che, per quanto diffusa, non corrisponde a una professione ordinistica autonoma.

La psicoterapia non la fa una professione autonoma di “psicoterapeuta”, che non esiste come professione ordinistica. La esercitano lo Psicologo o il Medico in possesso del diploma di specializzazione previsto dalla normativa e dei requisiti stabiliti dall’art. 3 della Legge 56/1989. La riserva di attività grava sulle due professioni regolamentate, non sull’etichetta.

La psicoterapia non la fa lo “psicoterapeuta”. La esercitano lo Psicologo e il Medico con diploma di specializzazione previsto dalla normativa.

Fonti essenziali

Legge 18 febbraio 1989, n. 56, Ordinamento della professione di Psicologo
MUR, fonti normative sull’esercizio dell’attività psicoterapeutica
Decreto 11 dicembre 1998, n. 509
Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani, testo vigente CNOP
Legge 11 gennaio 2018, n. 3