Ci sono idee che non diventano “vere” perché poggiano su una norma, su un dato scientifico o su un principio deontologico. Diventano “vere” per inerzia, per ripetizione, per abitudine.

Le si sente nei corridoi, nei post, nelle conversazioni tra colleghi, come se fossero fatti acquisiti: “la scuola di psicoterapia è un livello superiore”, “è un secondo livello”, “è la vera specializzazione”, “dopo la scuola si fa davvero terapia”.

Molti lo dicono senza cattiveria. Credono di descrivere una realtà oggettiva. Il punto è che quella realtà, se riportata alle categorie corrette, non esiste.

La formazione privata in psicoterapia riconosciuta dal MUR non è, nell’ordinamento universitario italiano, né un livello superiore né una formazione universitaria di II livello. È una formazione professionale post-lauream, almeno quadriennale, riconosciuta ai fini dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica da parte di Psicologi e Medici già abilitati e iscritti ai rispettivi Albi.

La Legge 56/1989 parla di “specifica formazione professionale”, da acquisire dopo la laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia. Il D.M. 509/1998 disciplina invece il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.

Una scala immaginaria di valore

Questa convinzione nasce da una confusione costante di piani. Si mescola la formazione avanzata con la formazione superiore universitaria. Si confondono titoli accademici e diplomi professionali. Si sovrappone l’idea di attività riservata all’idea di grado gerarchico. A tutto questo si aggiunge una comunicazione di categoria che, negli anni, ha costruito una scala immaginaria di valore.

Una scala comoda: chi l’ha fatta “sale”, chi non l’ha fatta “resta sotto”.

Ma la comodità non è un criterio giuridico, né scientifico, né deontologico. Se si vuole davvero difendere la credibilità della professione e la chiarezza verso i cittadini, bisogna smettere di ragionare per scale immaginarie e tornare ai concetti ordinamentali reali.

Il primo punto è semplice: formazione avanzata non significa livello superiore.

Nel linguaggio professionale, avanzata significa che approfondisce ciò che il professionista già possiede. Non significa che lo sposti di livello nell’ordinamento. Non significa che gli attribuisca un grado superiore di professione. Non significa che lo trasformi in un’altra figura.

Significa che, restando Psicologo, si forma di più e meglio in un ambito specifico.

Lo stesso accade in ogni professione. Un medico resta medico anche se studia ecografia avanzata, medicina del dolore o tecniche complesse di gestione clinica. Un avvocato resta avvocato anche dopo un percorso in diritto tributario, diritto del lavoro o contenzioso internazionale. Un ingegnere resta ingegnere anche dopo corsi avanzati di project management, sicurezza o sostenibilità.

La formazione avanzata produce competenze. Non produce gerarchie tra professionisti che appartengono alla stessa professione.

Formazione superiore non significa “formazione più seria”

Spesso la confusione nasce da una frase apparentemente ragionevole: “Va bene, non sarà un livello giuridico, ma è comunque formazione superiore”.

Dipende da che cosa si intende con “formazione superiore”.

Nel linguaggio comune, “superiore” può significare molto impegnativa, molto lunga, molto clinica, molto selettiva. Nel linguaggio del diritto e dell’ordinamento universitario, invece, la formazione superiore è una categoria tecnica. Indica percorsi incardinati nel sistema universitario e accademico.

Quando si parla in modo tecnico, la formazione superiore universitaria comprende lauree, lauree magistrali, master universitari, scuole di specializzazione universitarie e dottorati. Sono percorsi con collocazione ordinamentale definita. Non è una valutazione morale o professionale. È una classificazione formale.

Qui entra in gioco la parola “II livello”.

Nel sistema universitario italiano, “II livello” non è un modo elegante per dire più clinico, più profondo o più terapeutico. È una categoria precisa.

In senso accademico, il secondo livello riguarda innanzitutto la laurea magistrale, che segue la laurea triennale. Riguarda poi i master universitari di II livello, che richiedono una laurea magistrale per l’accesso. Riguarda anche le scuole di specializzazione universitarie, che sono corsi universitari post-lauream finalizzati a formare specialisti e che rilasciano un diploma di specializzazione nel settore prescelto.

Il dottorato di ricerca, invece, non è “II livello”: appartiene al terzo ciclo della formazione superiore. È un’altra categoria dell’ordinamento.

Il punto, quindi, è limpido: se un percorso non è dentro queste categorie, chiamarlo “II livello” è un uso improprio. Non è una questione di opinione. È una collocazione sbagliata.

E quando una collocazione sbagliata diventa abitudine culturale, produce un danno: crea gerarchie immaginarie, alimenta pregiudizi professionali e distorce la percezione pubblica di ciò che lo Psicologo può fare.

Dove si collocano le scuole private di psicoterapia

Le scuole private di psicoterapia riconosciute dal MUR sono percorsi post-lauream. Durano almeno quattro anni. Hanno programmi clinici e metodologici. Rilasciano un diploma di specializzazione in psicoterapia. Sono riconosciute per gli effetti previsti dalla normativa sulla psicoterapia.

Fin qui, nulla da contestare.

Il problema nasce quando, da queste caratteristiche, si compie un salto logico non sostenibile: si conclude che siano universitarie, che rilascino titoli accademici, che siano formazioni di II livello o che conferiscano automaticamente lo status accademico di “Specialista” nel senso universitario del termine.

Quel salto non regge.

Le scuole private di psicoterapia riconosciute dal MUR non sono Atenei. Non sono scuole di specializzazione universitarie. Non rilasciano lauree magistrali. Non rilasciano master universitari di II livello. Non sono classificate come titoli universitari di secondo livello.

Il MUR le descrive come istituti di specializzazione in psicoterapia abilitati, ai sensi del D.M. 509/1998, a istituire e attivare corsi di specializzazione in psicoterapia. Il riconoscimento consente a questi istituti di svolgere una funzione specifica; non li trasforma in università.

Il riconoscimento MUR, dunque, è giuridicamente rilevante, ma non va deformato. Significa che l’istituto può erogare una formazione valida ai fini previsti dalla disciplina della psicoterapia. Non significa che quel percorso sia un master universitario, né una scuola di specializzazione universitaria, né una formazione accademica di II livello.

L’equipollenza non rende universitario ciò che non lo è

Un’altra parola spesso usata male è “equipollenza”.

L’equipollenza significa che, per determinati effetti previsti dalla legge, un titolo viene considerato equivalente a un altro. Non significa che abbia la stessa natura accademica, la stessa struttura universitaria, lo stesso ordinamento didattico, lo stesso regime in crediti universitari o la stessa collocazione formale dei titoli rilasciati dagli Atenei.

Il diploma rilasciato da una scuola privata riconosciuta può avere gli effetti di equipollenza previsti dalla normativa senza diventare, per questo, un titolo universitario di II livello.

Questa distinzione è decisiva. Altrimenti ogni effetto di equipollenza viene trasformato, impropriamente, in identità piena. Da lì nasce la rappresentazione sbagliata: “se è equipollente, allora è universitario”; “se è riconosciuto dal MUR, allora è II livello”; “se dura quattro anni, allora è superiore”.

Sono passaggi intuitivi, ma non corretti.

Attività riservata e professione non sono la stessa cosa

La seconda grande confusione riguarda il rapporto tra professione e attività riservata.

Per lo Psicologo, la professione nasce dal percorso previsto dalla normativa: titolo di studio, percorso abilitante vigente e iscrizione all’Albo. La Legge 56/1989 definisce la professione di Psicologo attraverso l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento in ambito psicologico per prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno, oltre che sperimentazione, ricerca e didattica.

La scuola privata di psicoterapia riconosciuta dal MUR non abilita a una nuova professione. Non crea un nuovo Albo. Non crea un terzo profilo sanitario separato da Psicologo e Medico.

Consente invece, a Psicologi e Medici già abilitati e iscritti ai rispettivi Albi, l’esercizio della specifica attività psicoterapeutica prevista dall’art. 3 della Legge 56/1989.

Questo punto è essenziale, perché qui cade uno dei miti più persistenti: l’idea che esista una professione autonoma chiamata “psicoterapeuta”.

Nel quadro normativo italiano non risulta una professione ordinistica autonoma di “psicoterapeuta” separata da Psicologo e Medico. Esistono Psicologi e Medici che, in presenza della specifica formazione prevista dalla legge, possono esercitare anche l’attività psicoterapeutica.

Lo “psicoterapeuta” non è una terza professione. È uno Psicologo o un Medico che esercita una specifica attività riservata.

Parole usate male, gerarchie costruite peggio

Quando questo schema viene ignorato, il linguaggio professionale si riempie di formule tecnicamente fragili, ma molto efficaci sul piano identitario: “Specialista in psicoterapia”, “formazione specialistica di secondo livello”, “titolo di psicoterapeuta”.

Il problema è che queste formule mescolano categorie diverse.

“Specialista in…” è una formula tipica delle scuole di specializzazione universitarie. “II livello” appartiene all’ordinamento universitario. “Titolo” è una parola troppo generica: se non viene precisata, può far credere che esista un titolo accademico dove, invece, vi è un diploma professionalizzante con effetti specifici.

Da questa ambiguità linguistica nasce una gerarchia culturale.

E questa gerarchia non resta senza conseguenze. Influenza il modo in cui si giudicano i colleghi, il modo in cui si selezionano i professionisti, il modo in cui si parla al pubblico della terapia psicologica e, soprattutto, alimenta l’idea che la funzione terapeutica dello Psicologo inizi solo dopo un determinato percorso.

Prima, secondo questa narrazione, ci sarebbe qualcosa di minore. Dopo, finalmente, la “vera” terapia.

Ma è una rappresentazione infondata.

La funzione terapeutica dello Psicologo non nasce dalla scuola

Il ruolo terapeutico dello Psicologo non nasce dalla scuola privata di psicoterapia.

Nasce dal quadro normativo della professione, dalla natura sanitaria degli atti psicologici, dalla competenza professionale, dal Codice Deontologico e dalle evidenze sull’efficacia degli interventi psicologici in prevenzione, sostegno, cura e riabilitazione.

Pensare che la terapeuticità inizi solo dopo la scuola di psicoterapia significa cancellare dalla mappa professionale una parte enorme della cura psicologica: prevenzione, sostegno, diagnosi, abilitazione-riabilitazione, intervento sul funzionamento mentale, psicofisico, sessuale e relazionale.

Significa ridurre l’identità professionale a una sola cornice.

Questo è lo psicoterapeuticocentrismo: la tendenza a trattare la psicoterapia come sinonimo di terapia psicologica e tutto il resto come contorno.

Ma la terapia psicologica è più ampia della sola psicoterapia. La cura psicologica non è un premio che si ottiene dopo un percorso. È una funzione professionale che discende dal mandato dello Psicologo, dalla cornice sanitaria e dalla responsabilità clinica.

La psicoterapia è una forma specifica e regolata di intervento psicologico. Non è la definizione unica della terapia psicologica.

I luoghi comuni più resistenti

“La psicoterapia è di II livello”. Non è corretto. Nessuna norma colloca le scuole private di psicoterapia tra i titoli universitari di II livello.

“La scuola privata di psicoterapia è una specializzazione universitaria”. Non è corretto. È un istituto riconosciuto dal MUR per attivare corsi validi ai fini dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica, ma non è una scuola di specializzazione universitaria.

“Dopo la scuola si diventa Specialisti”. È una formula imprecisa se usata in senso accademico. Il titolo accademico di specialista appartiene alle scuole di specializzazione universitarie.

“Psicoterapeuta è una professione autonoma”. Non è corretto. La normativa individua le professioni di Psicologo e Medico. La psicoterapia è una specifica attività riservata.

“Chi fa la scuola privata è sempre più competente degli altri Psicologi”. È una generalizzazione non sostenibile. La scuola di psicoterapia è una formazione avanzata, ma esistono anche lauree magistrali, master universitari, scuole di specializzazione universitarie, dottorati, ricerca, supervisione e percorsi clinici altamente strutturati.

“Solo chi fa la scuola privata fa vera terapia”. Non è corretto. Sostegno, prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e interventi sul funzionamento possono essere forme di cura psicologica a pieno titolo.

“Solo lo “psicoterapeuta” può lavorare su sogni, immaginario, trauma, transfert o controtransfert”. Anche questa affermazione è fragile. La normativa non costruisce un catalogo di tecniche psicologiche attribuite in esclusiva allo “psicoterapeuta”. Regola attività, requisiti e confini. Il lavoro su sogni, trauma, immaginario, transfert o controtransfert richiede formazione, competenza, prudenza clinica e responsabilità professionale, ma non può essere descritto in modo automatico come proprietà esclusiva di una categoria autonoma.

“La scuola privata è superiore perché dura quattro anni”. La durata non crea un livello giuridico. Esistono percorsi più lunghi, come il dottorato, che appartiene al terzo ciclo della formazione superiore.

“La psicoterapia è il vero titolo per occuparsi di psicopatologia”. Non è corretto. Lo Psicologo, per formazione, iscrizione all’Albo e quadro normativo professionale, si occupa anche di valutazione, diagnosi psicologica, sostegno, prevenzione, abilitazione-riabilitazione e intervento clinico.

“La scuola privata di psicoterapia è l’unico percorso scientifico serio”. Non è corretto. La scientificità dipende da metodo, evidenze, aggiornamento, rigore, verificabilità e responsabilità professionale. Non coincide automaticamente con una sola tipologia di percorso.

La mappa corretta dei percorsi

Se si vuole descrivere il quadro in modo semplice, si può dire così.

Da una parte ci sono i titoli universitari della formazione superiore: laurea, laurea magistrale, master universitari di I e II livello, scuole di specializzazione universitarie e dottorato di ricerca.

Dall’altra parte ci sono diplomi finalizzati a specifici effetti professionali, come il diploma rilasciato dagli istituti di psicoterapia riconosciuti dal MUR ai fini dell’esercizio della psicoterapia.

Poi ci sono percorsi universitari che possono avere diversa natura, come perfezionamento e alta formazione, la formazione continua sanitaria tramite ECM e la formazione privata non universitaria.

In questa mappa, la scuola privata di psicoterapia non è un II livello universitario e non è un livello superiore della professione di Psicologo. È un percorso post-lauream riconosciuto per una specifica attività riservata.

Questa distinzione non sminuisce la formazione in psicoterapia. La colloca correttamente.

Sintesi blindata

La formazione in psicoterapia non è, nell’ordinamento universitario, né un livello superiore né un II livello.

Il II livello appartiene tecnicamente a categorie universitarie precise: laurea magistrale, master universitari di II livello e scuole di specializzazione universitarie.

Le scuole private di psicoterapia riconosciute dal MUR sono percorsi di formazione avanzata professionalizzante, finalizzati all’esercizio dell’attività psicoterapeutica da parte di Psicologi e Medici già abilitati.

Non sono titoli accademici universitari. Non sono master universitari di II livello. Non sono scuole di specializzazione universitarie. Non conferiscono un titolo universitario di specialista rilasciato da un Ateneo. Non istituiscono una nuova professione.

Il diploma di scuola privata riconosciuta consente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica nei termini previsti dalla legge, ma non crea una professione autonoma chiamata “psicoterapeuta”.

E soprattutto: la funzione terapeutica dello Psicologo non nasce da quella scuola. Nasce dal suo mandato professionale, dalla cornice sanitaria, dal Codice Deontologico, dalla competenza e dalle evidenze scientifiche.

Se si vuole davvero tutelare la salute pubblica e la dignità della professione, la prima cosa da fare è ripulire il linguaggio. Quando il linguaggio è impreciso, la realtà professionale diventa manipolabile. Quando la realtà professionale diventa manipolabile, i colleghi si dividono, i cittadini si confondono e la Psicologia perde chiarezza.

La chiarezza è una forma di cura anche per la professione.

FAQ

La scuola privata di psicoterapia è formazione superiore universitaria o II livello?

No. È un percorso post-lauream riconosciuto dal MUR ai fini dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica, ma non è un titolo accademico universitario di II livello.

Il diploma di scuola privata riconosciuta crea una nuova professione?

No. La professione resta quella di Psicologo o di Medico. Il diploma consente l’esercizio della specifica attività psicoterapeutica da parte di professionisti già abilitati.

Esiste il titolo universitario “Specialista in psicoterapia”?

La formula va usata con prudenza. “Specialista in…” è tipica delle scuole di specializzazione universitarie. Nel caso degli istituti privati riconosciuti dal MUR è più corretto parlare di diploma di specializzazione in psicoterapia rilasciato da istituto riconosciuto, valido ai fini previsti dalla normativa.

La psicoterapia è un livello superiore alla Psicologia?

No. È una specifica attività regolata dalla legge. Non è un livello accademico superiore alla Psicologia e non esaurisce la cura psicologica.

Senza scuola di psicoterapia uno Psicologo può fare terapia psicologica?

Sì, entro i limiti dei propri atti tipici, della propria competenza, della propria formazione e della responsabilità professionale. Sostegno, prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e interventi sul funzionamento possono essere forme di cura psicologica a pieno titolo.

Nota di accuratezza

Questo testo è fondato su norme, documenti istituzionali e fonti ufficiali. Può essere migliorato e aggiornato in presenza di riferimenti normativi, scientifici o deontologici documentati.

Eventuali osservazioni sono utili quando supportate da fonti verificabili, non da mere opinioni personali.

La formazione in psicoterapia non è, nell’ordinamento universitario, né un livello superiore né un II livello

Un piccolo dono per la comunità professionale degli Psicologi, per contrastare lo psicoterapeuticocentrismo, ovvero il modello psicoterapeutico centrico della cura, e contrastare pregiudizi e luoghi comuni che danneggiano il ruolo terapeutico dello Psicologo.

Ci sono idee che non diventano “vere” perché poggiano su una norma, su un dato scientifico o su un principio deontologico. Diventano “vere” per inerzia, per ripetizione, per abitudine.

Le si sente nei corridoi, nei post, nelle conversazioni tra colleghi, come se fossero fatti acquisiti: “la scuola di psicoterapia è un livello superiore”, “è un secondo livello”, “è la vera specializzazione”, “dopo la scuola si fa davvero terapia”.

Molti lo dicono senza cattiveria. Credono di descrivere una realtà oggettiva. Il punto è che quella realtà, se riportata alle categorie corrette, non esiste.

La formazione privata in psicoterapia riconosciuta dal MUR non è, nell’ordinamento universitario italiano, né un livello superiore né una formazione universitaria di II livello. È una formazione professionale post-lauream, almeno quadriennale, riconosciuta ai fini dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica da parte di Psicologi e Medici già abilitati e iscritti ai rispettivi Albi.

La Legge 56/1989 parla di “specifica formazione professionale”, da acquisire dopo la laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia. Il D.M. 509/1998 disciplina invece il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.

Una scala immaginaria di valore

Questa convinzione nasce da una confusione costante di piani. Si mescola la formazione avanzata con la formazione superiore universitaria. Si confondono titoli accademici e diplomi professionali. Si sovrappone l’idea di attività riservata all’idea di grado gerarchico. A tutto questo si aggiunge una comunicazione di categoria che, negli anni, ha costruito una scala immaginaria di valore.

Una scala comoda: chi l’ha fatta “sale”, chi non l’ha fatta “resta sotto”.

Ma la comodità non è un criterio giuridico, né scientifico, né deontologico. Se si vuole davvero difendere la credibilità della professione e la chiarezza verso i cittadini, bisogna smettere di ragionare per scale immaginarie e tornare ai concetti ordinamentali reali.

Il primo punto è semplice: formazione avanzata non significa livello superiore.

Nel linguaggio professionale, avanzata significa che approfondisce ciò che il professionista già possiede. Non significa che lo sposti di livello nell’ordinamento. Non significa che gli attribuisca un grado superiore di professione. Non significa che lo trasformi in un’altra figura.

Significa che, restando Psicologo, si forma di più e meglio in un ambito specifico.

Lo stesso accade in ogni professione. Un medico resta medico anche se studia ecografia avanzata, medicina del dolore o tecniche complesse di gestione clinica. Un avvocato resta avvocato anche dopo un percorso in diritto tributario, diritto del lavoro o contenzioso internazionale. Un ingegnere resta ingegnere anche dopo corsi avanzati di project management, sicurezza o sostenibilità.

La formazione avanzata produce competenze. Non produce gerarchie tra professionisti che appartengono alla stessa professione.

Formazione superiore non significa “formazione più seria”

Spesso la confusione nasce da una frase apparentemente ragionevole: “Va bene, non sarà un livello giuridico, ma è comunque formazione superiore”.

Dipende da che cosa si intende con “formazione superiore”.

Nel linguaggio comune, “superiore” può significare molto impegnativa, molto lunga, molto clinica, molto selettiva. Nel linguaggio del diritto e dell’ordinamento universitario, invece, la formazione superiore è una categoria tecnica. Indica percorsi incardinati nel sistema universitario e accademico.

Quando si parla in modo tecnico, la formazione superiore universitaria comprende lauree, lauree magistrali, master universitari, scuole di specializzazione universitarie e dottorati. Sono percorsi con collocazione ordinamentale definita. Non è una valutazione morale o professionale. È una classificazione formale.

Qui entra in gioco la parola “II livello”.

Nel sistema universitario italiano, “II livello” non è un modo elegante per dire più clinico, più profondo o più terapeutico. È una categoria precisa.

In senso accademico, il secondo livello riguarda innanzitutto la laurea magistrale, che segue la laurea triennale. Riguarda poi i master universitari di II livello, che richiedono una laurea magistrale per l’accesso. Riguarda anche le scuole di specializzazione universitarie, che sono corsi universitari post-lauream finalizzati a formare specialisti e che rilasciano un diploma di specializzazione nel settore prescelto.

Il dottorato di ricerca, invece, non è “II livello”: appartiene al terzo ciclo della formazione superiore. È un’altra categoria dell’ordinamento.

Il punto, quindi, è limpido: se un percorso non è dentro queste categorie, chiamarlo “II livello” è un uso improprio. Non è una questione di opinione. È una collocazione sbagliata.

E quando una collocazione sbagliata diventa abitudine culturale, produce un danno: crea gerarchie immaginarie, alimenta pregiudizi professionali e distorce la percezione pubblica di ciò che lo Psicologo può fare.

Dove si collocano le scuole private di psicoterapia

Le scuole private di psicoterapia riconosciute dal MUR sono percorsi post-lauream. Durano almeno quattro anni. Hanno programmi clinici e metodologici. Rilasciano un diploma di specializzazione in psicoterapia. Sono riconosciute per gli effetti previsti dalla normativa sulla psicoterapia.

Fin qui, nulla da contestare.

Il problema nasce quando, da queste caratteristiche, si compie un salto logico non sostenibile: si conclude che siano universitarie, che rilascino titoli accademici, che siano formazioni di II livello o che conferiscano automaticamente lo status accademico di “Specialista” nel senso universitario del termine.

Quel salto non regge.

Le scuole private di psicoterapia riconosciute dal MUR non sono Atenei. Non sono scuole di specializzazione universitarie. Non rilasciano lauree magistrali. Non rilasciano master universitari di II livello. Non sono classificate come titoli universitari di secondo livello.

Il MUR le descrive come istituti di specializzazione in psicoterapia abilitati, ai sensi del D.M. 509/1998, a istituire e attivare corsi di specializzazione in psicoterapia. Il riconoscimento consente a questi istituti di svolgere una funzione specifica; non li trasforma in università.

Il riconoscimento MUR, dunque, è giuridicamente rilevante, ma non va deformato. Significa che l’istituto può erogare una formazione valida ai fini previsti dalla disciplina della psicoterapia. Non significa che quel percorso sia un master universitario, né una scuola di specializzazione universitaria, né una formazione accademica di II livello.

L’equipollenza non rende universitario ciò che non lo è

Un’altra parola spesso usata male è “equipollenza”.

L’equipollenza significa che, per determinati effetti previsti dalla legge, un titolo viene considerato equivalente a un altro. Non significa che abbia la stessa natura accademica, la stessa struttura universitaria, lo stesso ordinamento didattico, lo stesso regime in crediti universitari o la stessa collocazione formale dei titoli rilasciati dagli Atenei.

Il diploma rilasciato da una scuola privata riconosciuta può avere gli effetti di equipollenza previsti dalla normativa senza diventare, per questo, un titolo universitario di II livello.

Questa distinzione è decisiva. Altrimenti ogni effetto di equipollenza viene trasformato, impropriamente, in identità piena. Da lì nasce la rappresentazione sbagliata: “se è equipollente, allora è universitario”; “se è riconosciuto dal MUR, allora è II livello”; “se dura quattro anni, allora è superiore”.

Sono passaggi intuitivi, ma non corretti.

Attività riservata e professione non sono la stessa cosa

La seconda grande confusione riguarda il rapporto tra professione e attività riservata.

Per lo Psicologo, la professione nasce dal percorso previsto dalla normativa: titolo di studio, percorso abilitante vigente e iscrizione all’Albo. La Legge 56/1989 definisce la professione di Psicologo attraverso l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento in ambito psicologico per prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno, oltre che sperimentazione, ricerca e didattica.

La scuola privata di psicoterapia riconosciuta dal MUR non abilita a una nuova professione. Non crea un nuovo Albo. Non crea un terzo profilo sanitario separato da Psicologo e Medico.

Consente invece, a Psicologi e Medici già abilitati e iscritti ai rispettivi Albi, l’esercizio della specifica attività psicoterapeutica prevista dall’art. 3 della Legge 56/1989.

Questo punto è essenziale, perché qui cade uno dei miti più persistenti: l’idea che esista una professione autonoma chiamata “psicoterapeuta”.

Nel quadro normativo italiano non risulta una professione ordinistica autonoma di “psicoterapeuta” separata da Psicologo e Medico. Esistono Psicologi e Medici che, in presenza della specifica formazione prevista dalla legge, possono esercitare anche l’attività psicoterapeutica.

Lo “psicoterapeuta” non è una terza professione. È uno Psicologo o un Medico che esercita una specifica attività riservata.

Parole usate male, gerarchie costruite peggio

Quando questo schema viene ignorato, il linguaggio professionale si riempie di formule tecnicamente fragili, ma molto efficaci sul piano identitario: “Specialista in psicoterapia”, “formazione specialistica di secondo livello”, “titolo di psicoterapeuta”.

Il problema è che queste formule mescolano categorie diverse.

“Specialista in…” è una formula tipica delle scuole di specializzazione universitarie. “II livello” appartiene all’ordinamento universitario. “Titolo” è una parola troppo generica: se non viene precisata, può far credere che esista un titolo accademico dove, invece, vi è un diploma professionalizzante con effetti specifici.

Da questa ambiguità linguistica nasce una gerarchia culturale.

E questa gerarchia non resta senza conseguenze. Influenza il modo in cui si giudicano i colleghi, il modo in cui si selezionano i professionisti, il modo in cui si parla al pubblico della terapia psicologica e, soprattutto, alimenta l’idea che la funzione terapeutica dello Psicologo inizi solo dopo un determinato percorso.

Prima, secondo questa narrazione, ci sarebbe qualcosa di minore. Dopo, finalmente, la “vera” terapia.

Ma è una rappresentazione infondata.

La funzione terapeutica dello Psicologo non nasce dalla scuola

Il ruolo terapeutico dello Psicologo non nasce dalla scuola privata di psicoterapia.

Nasce dal quadro normativo della professione, dalla natura sanitaria degli atti psicologici, dalla competenza professionale, dal Codice Deontologico e dalle evidenze sull’efficacia degli interventi psicologici in prevenzione, sostegno, cura e riabilitazione.

Pensare che la terapeuticità inizi solo dopo la scuola di psicoterapia significa cancellare dalla mappa professionale una parte enorme della cura psicologica: prevenzione, sostegno, diagnosi, abilitazione-riabilitazione, intervento sul funzionamento mentale, psicofisico, sessuale e relazionale.

Significa ridurre l’identità professionale a una sola cornice.

Questo è lo psicoterapeuticocentrismo: la tendenza a trattare la psicoterapia come sinonimo di terapia psicologica e tutto il resto come contorno.

Ma la terapia psicologica è più ampia della sola psicoterapia. La cura psicologica non è un premio che si ottiene dopo un percorso. È una funzione professionale che discende dal mandato dello Psicologo, dalla cornice sanitaria e dalla responsabilità clinica.

La psicoterapia è una forma specifica e regolata di intervento psicologico. Non è la definizione unica della terapia psicologica.

I luoghi comuni più resistenti

“La psicoterapia è di II livello”. Non è corretto. Nessuna norma colloca le scuole private di psicoterapia tra i titoli universitari di II livello.

“La scuola privata di psicoterapia è una specializzazione universitaria”. Non è corretto. È un istituto riconosciuto dal MUR per attivare corsi validi ai fini dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica, ma non è una scuola di specializzazione universitaria.

“Dopo la scuola si diventa Specialisti”. È una formula imprecisa se usata in senso accademico. Il titolo accademico di specialista appartiene alle scuole di specializzazione universitarie.

“Psicoterapeuta è una professione autonoma”. Non è corretto. La normativa individua le professioni di Psicologo e Medico. La psicoterapia è una specifica attività riservata.

“Chi fa la scuola privata è sempre più competente degli altri Psicologi”. È una generalizzazione non sostenibile. La scuola di psicoterapia è una formazione avanzata, ma esistono anche lauree magistrali, master universitari, scuole di specializzazione universitarie, dottorati, ricerca, supervisione e percorsi clinici altamente strutturati.

“Solo chi fa la scuola privata fa vera terapia”. Non è corretto. Sostegno, prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e interventi sul funzionamento possono essere forme di cura psicologica a pieno titolo.

“Solo lo “psicoterapeuta” può lavorare su sogni, immaginario, trauma, transfert o controtransfert”. Anche questa affermazione è fragile. La normativa non costruisce un catalogo di tecniche psicologiche attribuite in esclusiva allo “psicoterapeuta”. Regola attività, requisiti e confini. Il lavoro su sogni, trauma, immaginario, transfert o controtransfert richiede formazione, competenza, prudenza clinica e responsabilità professionale, ma non può essere descritto in modo automatico come proprietà esclusiva di una categoria autonoma.

“La scuola privata è superiore perché dura quattro anni”. La durata non crea un livello giuridico. Esistono percorsi più lunghi, come il dottorato, che appartiene al terzo ciclo della formazione superiore.

“La psicoterapia è il vero titolo per occuparsi di psicopatologia”. Non è corretto. Lo Psicologo, per formazione, iscrizione all’Albo e quadro normativo professionale, si occupa anche di valutazione, diagnosi psicologica, sostegno, prevenzione, abilitazione-riabilitazione e intervento clinico.

“La scuola privata di psicoterapia è l’unico percorso scientifico serio”. Non è corretto. La scientificità dipende da metodo, evidenze, aggiornamento, rigore, verificabilità e responsabilità professionale. Non coincide automaticamente con una sola tipologia di percorso.

La mappa corretta dei percorsi

Se si vuole descrivere il quadro in modo semplice, si può dire così.

Da una parte ci sono i titoli universitari della formazione superiore: laurea, laurea magistrale, master universitari di I e II livello, scuole di specializzazione universitarie e dottorato di ricerca.

Dall’altra parte ci sono diplomi finalizzati a specifici effetti professionali, come il diploma rilasciato dagli istituti di psicoterapia riconosciuti dal MUR ai fini dell’esercizio della psicoterapia.

Poi ci sono percorsi universitari che possono avere diversa natura, come perfezionamento e alta formazione, la formazione continua sanitaria tramite ECM e la formazione privata non universitaria.

In questa mappa, la scuola privata di psicoterapia non è un II livello universitario e non è un livello superiore della professione di Psicologo. È un percorso post-lauream riconosciuto per una specifica attività riservata.

Questa distinzione non sminuisce la formazione in psicoterapia. La colloca correttamente.

Sintesi blindata

La formazione in psicoterapia non è, nell’ordinamento universitario, né un livello superiore né un II livello.

Il II livello appartiene tecnicamente a categorie universitarie precise: laurea magistrale, master universitari di II livello e scuole di specializzazione universitarie.

Le scuole private di psicoterapia riconosciute dal MUR sono percorsi di formazione avanzata professionalizzante, finalizzati all’esercizio dell’attività psicoterapeutica da parte di Psicologi e Medici già abilitati.

Non sono titoli accademici universitari. Non sono master universitari di II livello. Non sono scuole di specializzazione universitarie. Non conferiscono un titolo universitario di specialista rilasciato da un Ateneo. Non istituiscono una nuova professione.

Il diploma di scuola privata riconosciuta consente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica nei termini previsti dalla legge, ma non crea una professione autonoma chiamata “psicoterapeuta”.

E soprattutto: la funzione terapeutica dello Psicologo non nasce da quella scuola. Nasce dal suo mandato professionale, dalla cornice sanitaria, dal Codice Deontologico, dalla competenza e dalle evidenze scientifiche.

Se si vuole davvero tutelare la salute pubblica e la dignità della professione, la prima cosa da fare è ripulire il linguaggio. Quando il linguaggio è impreciso, la realtà professionale diventa manipolabile. Quando la realtà professionale diventa manipolabile, i colleghi si dividono, i cittadini si confondono e la Psicologia perde chiarezza.

La chiarezza è una forma di cura anche per la professione.

FAQ

La scuola privata di psicoterapia è formazione superiore universitaria o II livello?

No. È un percorso post-lauream riconosciuto dal MUR ai fini dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica, ma non è un titolo accademico universitario di II livello.

Il diploma di scuola privata riconosciuta crea una nuova professione?

No. La professione resta quella di Psicologo o di Medico. Il diploma consente l’esercizio della specifica attività psicoterapeutica da parte di professionisti già abilitati.

Esiste il titolo universitario “Specialista in psicoterapia”?

La formula va usata con prudenza. “Specialista in…” è tipica delle scuole di specializzazione universitarie. Nel caso degli istituti privati riconosciuti dal MUR è più corretto parlare di diploma di specializzazione in psicoterapia rilasciato da istituto riconosciuto, valido ai fini previsti dalla normativa.

La psicoterapia è un livello superiore alla Psicologia?

No. È una specifica attività regolata dalla legge. Non è un livello accademico superiore alla Psicologia e non esaurisce la cura psicologica.

Senza scuola di psicoterapia uno Psicologo può fare terapia psicologica?

Sì, entro i limiti dei propri atti tipici, della propria competenza, della propria formazione e della responsabilità professionale. Sostegno, prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e interventi sul funzionamento possono essere forme di cura psicologica a pieno titolo.

Nota di accuratezza

Questo testo è fondato su norme, documenti istituzionali e fonti ufficiali. Può essere migliorato e aggiornato in presenza di riferimenti normativi, scientifici o deontologici documentati.

Eventuali osservazioni sono utili quando supportate da fonti verificabili, non da mere opinioni personali.

Fonti

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 – Ordinamento della professione di Psicologo, Normattiva

D.M. 11 dicembre 1998, n. 509 – Regolamento per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, Normattiva

MUR – Istituti abilitati alla specializzazione in psicoterapia

MUR – Psicoterapia: istituti abilitati e titoli equipollenti

MUR – Master universitari di I e II livello

MUR – Scuole di specializzazione

MUR – Dottorati

CNOP – Codice Deontologico vigente