È importante promuovere una comunicazione corretta, prudente e rispettosa sul ruolo dello Psicologo, soprattutto quando si affrontano temi che incidono sulla percezione pubblica della professione. Proprio per questa ragione non si può condividere l’idea che l’espressione cura psicologica sia impropria solo perché non compare alla lettera nell’art. 1 della Legge 56/1989. Una norma professionale non è un elenco chiuso di parole ammesse: definisce funzioni, competenze e finalità. E le funzioni che la legge attribuisce allo Psicologo descrivono, nella sostanza, un’attività sanitaria che si prende cura della persona, del suo funzionamento psicologico, del suo disagio e della sua qualità di vita.
L’art. 1 della Legge 56/1989 attribuisce allo Psicologo l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico. L’art. 3 disciplina, in modo distinto, l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, subordinandolo alla specifica formazione prevista dalla legge. Questa distinzione esiste e va rispettata. Tuttavia, da questa distinzione non discende che la cura appartenga in via esclusiva alla psicoterapia. Discende soltanto che la psicoterapia è una specifica attività regolata a parte, non l’unico contesto in cui può essere esercitata una funzione di cura in ambito psicologico.
Questo quadro normativo va letto insieme alla successiva collocazione sanitaria della professione. Lo Psicologo è un professionista sanitario. La Legge 3/2018 ha inserito nella Legge 56/1989 l’art. 01, secondo cui la professione di Psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie. Questo dato, da solo, non va usato in modo automatico. La qualifica sanitaria non inventa la funzione di cura: la riconosce dentro un quadro professionale già definito dalla Legge 56/1989, che attribuisce allo Psicologo strumenti conoscitivi e di intervento rivolti alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Letta insieme alle funzioni dell’art. 1, la natura sanitaria della professione mostra con chiarezza che lo Psicologo opera nell’ambito della tutela della salute quando interviene, secondo competenza, su prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione-riabilitazione, disagio e funzionamento psicologico della persona.
Proprio per evitare equivoci, è utile precisare il senso della parola terapia. Quando si afferma che gli atti tipici dello Psicologo possono avere valore terapeutico, non si intende che siano psicoterapia. Si intende che possono avere una finalità terapeutica, cioè essere orientati a tutelare, mantenere o ripristinare il benessere psicologico, la salute e il funzionamento della persona. La finalità terapeutica è una proprietà possibile dell’intervento psicologico; la psicoterapia è una sua specifica forma, regolata dall’art. 3.
Anche la fonte deontologica conferma che cura e rapporto terapeutico non sono concetti estranei alla professione di Psicologo. Nel testo vigente del Codice Deontologico pubblicato dal CNOP, l’art. 27 prevede che lo Psicologo valuti ed eventualmente proponga l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne tragga dal proseguimento della cura stessa. Le parole impiegate sono precise: rapporto terapeutico, paziente, cura. Il Codice non riserva quei termini al solo Psicologo che esercita l’attività psicoterapeutica: li riferisce allo Psicologo in quanto tale.
Lo stesso riconoscimento della finalità terapeutica emerge anche sul piano fiscale. Il CNOP richiama il principio per cui le prestazioni rese da Psicologi e “psicoterapeuti” per finalità terapeutiche sono state equiparate dal Ministero della Salute alle prestazioni sanitarie rese da un medico. La Circolare 20/E dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2011 viene richiamata con riferimento alla detraibilità delle prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche per finalità terapeutiche, anche in assenza di prescrizione medica. Questo non significa che ogni prestazione psicologica sia psicoterapia. Significa, più correttamente, che l’ordinamento riconosce alle prestazioni dello Psicologo una possibile finalità terapeutica.
La distinzione corretta, dunque, non è che lo Psicologo svolga solo sostegno mentre la cura apparterrebbe esclusivamente alla psicoterapia. La distinzione corretta è un’altra: lo Psicologo esercita gli atti tipici previsti dall’art. 1 della Legge 56/1989; l’attività psicoterapeutica è una specifica attività regolata dall’art. 3, esercitabile da Psicologi e Medici in possesso della formazione prevista dalla legge. La psicoterapia è una specifica forma di cura psicologica; non esaurisce tutta la cura psicologica.
Lo stesso criterio di precisione deve valere quando si richiamano le sentenze. Le pronunce giurisprudenziali vanno lette per ciò che effettivamente decidono, considerando il caso concreto, la domanda posta al giudice e la questione affrontata. Una pronuncia relativa alla psicoanalisi, all’esercizio abusivo della professione, al counseling svolto da non psicologi o alla tutela della specificità dell’attività psicoterapeutica non può essere trasformata in una regola generale secondo cui lo Psicologo non cura e non svolge interventi con finalità terapeutica.
Ad oggi non risulta indicata alcuna sentenza che affermi, in termini generali, che lo Psicologo non cura e non svolge attività con finalità terapeutica nell’ambito delle proprie competenze. Esistono pronunce che tutelano la specificità della psicoterapia, e questo è pacifico. Ma tutelare quella specificità non equivale a negare la natura sanitaria, clinica e terapeutica degli atti tipici dello Psicologo.
Il sostegno psicologico non coincide con la psicoterapia, e nessuno dovrebbe sovrapporre impropriamente i due piani. Allo stesso tempo, sostenere che sostegno, prevenzione, diagnosi e abilitazione-riabilitazione siano estranei alla cura significa restringere indebitamente la professione. La chiarezza verso i cittadini non si ottiene cancellando l’espressione cura psicologica, ma spiegando che la cura psicologica è più ampia della psicoterapia, mentre la psicoterapia resta una specifica attività disciplinata dalla legge.
Dire che lo Psicologo cura e svolge interventi con finalità terapeutica non sminuisce la psicoterapia. Riconosce soltanto che la professione psicologica, in quanto professione sanitaria, esercita interventi rivolti alla salute, al disagio, al funzionamento psicologico e alla qualità della vita delle persone. Negare questo non rende più chiaro nulla: restringe il ruolo dello Psicologo e offre alla cittadinanza una rappresentazione parziale della professione.
La comunità professionale ha il dovere di comunicare con rigore, equilibrio e responsabilità. La psicoterapia merita pieno riconoscimento nella sua specificità. Allo stesso tempo, anche gli atti tipici dello Psicologo meritano di essere riconosciuti per ciò che sono: interventi sanitari che possono avere finalità terapeutica e che partecipano, nel rispetto della legge e della deontologia, alla cura psicologica della persona.
Fonti da inserire alla fine dell’articolo:
Legge 56/1989, ordinamento della professione di Psicologo, testo vigente:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56!vig=
Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, testo vigente CNOP, art. 27:
https://www.psy.it/la-professione-psicologica/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani/codice-deontologico-vigente/
CNOP, detraibilità delle spese per prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche:
https://www.psy.it/la-professione-psicologica/pareri-legali/detraibilita-spese-per-prestazioni-psicologiche-e-psicoterapeutiche/
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, par. 5.15:
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7B39429CB0-6B8A-4334-9A13-F8A0FB6D0C16%7D
La cura psicologica non si esaurisce nella psicoterapia: lo Psicologo cura attraverso prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione.
La cura psicologica non coincide con la psicoterapia. Lo Psicologo, in quanto professionista sanitario, può svolgere interventi con finalità terapeutica attraverso gli atti tipici previsti dalla Legge 56/1989. La psicoterapia è una specifica forma di cura psicologica, non tutta la cura psicologica.
Sintesi Instagram:
La cura psicologica non si esaurisce nella psicoterapia. Lo Psicologo esercita atti tipici previsti dalla Legge 56/1989: prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione. Sono interventi che possono avere finalità terapeutica. La psicoterapia resta una specifica attività regolata dall’art. 3, ma non coincide con tutta la cura psicologica.
