C’è una parola che, da sola, riesce a far saltare ogni prudenza: equipollenza. Appena la si pronuncia, molte persone la traducono mentalmente con “uguale in tutto”, “stesso valore ovunque”, “stessi effetti sempre”. Ed è proprio da questa traduzione frettolosa che nasce il falso mito dell’equipollenza assoluta: l’idea che un titolo equipollente renda automaticamente indistinguibili percorsi, ordinamenti, status, ruoli, nomenclature ed effetti giuridici.
Quando si parla dei titoli rilasciati dalle Scuole private di psicoterapia riconosciute, l’equipollenza è una nozione seria, ma non è una formula magica. È un concetto giuridico preciso, funzionale e delimitato. Serve a produrre gli effetti previsti dalla normativa, non a cancellare tutte le differenze tra il sistema universitario e il sistema degli istituti privati riconosciuti.
Il MUR indica che l’accesso agli istituti di psicoterapia avviene dopo laurea magistrale o specialistica in Psicologia o Medicina e Chirurgia e iscrizione al rispettivo Albo professionale, e che l’istituto rilascia un diploma di specializzazione equipollente a quello rilasciato dalle Università. Questa formulazione, però, va letta nel suo perimetro giuridico: non significa parificazione assoluta di ogni effetto, di ogni status e di ogni categoria ordinamentale.
Il punto di partenza resta l’art. 3 della Legge 56/1989: l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale, successiva alla laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia. Il sistema di riconoscimento degli istituti privati è poi disciplinato dal D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, che regola il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.
Qui sta la chiave. L’equipollenza non nasce per dire che tutto diventa uguale. Nasce per consentire, entro il quadro previsto, il conseguimento del titolo necessario all’esercizio dell’attività psicoterapeutica anche attraverso istituti privati riconosciuti. È quindi un’equipollenza con effetti giuridici determinati, non una trasformazione delle Scuole private in università.
Uno dei fraintendimenti più frequenti nasce proprio da questa traduzione indebita: “Scuola riconosciuta” diventa, nella comunicazione comune, “Scuola simil-universitaria”. Ma questa equivalenza non esiste. Il riconoscimento ministeriale non accademizza una Scuola privata, non la trasforma in un percorso universitario, non le attribuisce automaticamente le categorie proprie dell’ordinamento accademico. Le Scuole private di psicoterapia riconosciute restano istituti privati abilitati secondo il regolamento ministeriale; non diventano università, non rilasciano titoli accademici universitari e non operano dentro il sistema dei crediti universitari.
Da qui discendono alcune conseguenze importanti. Le Scuole private di psicoterapia non creano “specializzandi” nel senso proprio dell’ordinamento universitario. La figura dello specializzando appartiene alle Scuole universitarie di specializzazione. L’allievo di una Scuola privata di psicoterapia è, più correttamente, un allievo in formazione in psicoterapia. Può svolgere un tirocinio previsto dal percorso, ma questo non lo trasforma in specializzando universitario.
Allo stesso modo, tali Scuole non conferiscono un titolo accademico universitario di Specialista. Possono rilasciare un diploma di specializzazione in psicoterapia equipollente a quello universitario per gli effetti previsti dalla normativa, ma questo non significa che conferiscano un titolo accademico universitario di Specialista. Sono piani diversi: da una parte il titolo universitario, dall’altra il diploma rilasciato da un istituto privato riconosciuto, dotato di effetti giuridici specifici.
Lo stesso vale per i CFU. I CFU sono crediti formativi universitari e appartengono al sistema accademico. Una Scuola privata di psicoterapia può prevedere ore, programmi, tirocini, valutazioni, supervisione e verifiche interne, ma non opera dentro l’architettura dei crediti universitari e dunque non rilascia CFU come un corso universitario. Dire questo non significa sminuire la formazione; significa collocarla nel suo perimetro reale.
Il falso mito dell’equipollenza assoluta nasce quando una frase vera viene caricata di significati che non le appartengono. Succede quando “il diploma è equipollente a quello universitario” diventa, per scivolamento semantico, “allora è un titolo universitario”, “allora crea uno specialista universitario”, “allora produce gli stessi effetti in ogni contesto”, “allora nei concorsi vale automaticamente come un titolo accademico universitario”. Qui il problema non è l’equipollenza in sé; è la sua assolutizzazione.
Anche sui concorsi pubblici occorre evitare due errori opposti. Il primo è dire che l’equipollenza non c’entra mai con i concorsi: affermazione troppo assoluta. Il secondo è dire che, essendo equipollente, il titolo vale automaticamente come titolo universitario in ogni concorso: affermazione altrettanto impropria. Nei concorsi pubblici decide il bando, insieme alla normativa richiamata, al profilo richiesto, alla disciplina, all’inquadramento e ai criteri di valutazione. In alcuni ambiti pubblici, specialmente sanitari o di inquadramento disciplinare, l’equipollenza può avere rilievo; in altri, no.
Questo conferma il punto centrale: non esiste un effetto automatico e universale; esistono effetti specifici da leggere nel contesto normativo e amministrativo corretto. Quando si parla di concorsi, quindi, la domanda non dovrebbe essere “il titolo è equipollente?”, ma “per quale profilo, in quale disciplina, con quali requisiti e secondo quale bando?”.
Dentro questa confusione terminologica si inserisce anche il tema del tirocinio. È corretto parlare di tirocinio nelle Scuole private di psicoterapia? Sì, è corretto, ma solo se si chiarisce che “tirocinante” indica una condizione formativa, non un titolo professionale autonomo. Tirocinante è chi svolge un tirocinio; non è necessariamente una persona non abilitata alla professione di Psicologo.
Questo punto è decisivo. Uno Psicologo iscritto all’Albo è già abilitato alla professione di Psicologo e conserva responsabilità professionale nei limiti del proprio ruolo, del contesto e delle funzioni effettivamente svolte, anche se sta svolgendo un tirocinio previsto da un ulteriore percorso formativo. Allo stesso modo, un Medico abilitato resta Medico. “Tirocinante”, quindi, descrive cosa si sta facendo in un determinato contesto formativo; non cancella la qualifica professionale già posseduta e non definisce da solo il livello di responsabilità clinica.
Gli allievi delle Scuole private di psicoterapia possono essere tirocinanti quando svolgono il tirocinio previsto dal percorso. È corretto anche parlare di “tirocinio in psicoterapia”, se con questa espressione si intende il tirocinio svolto nell’ambito di un percorso di formazione in psicoterapia, secondo le regole della Scuola e del contesto ospitante. Non significa, però, che esista una figura chiamata “tirocinante psicoterapeuta” o “psicoterapeuta tirocinante”.
Queste due formule sono improprie. La normativa disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica da parte di Psicologi e Medici con specifica formazione; non istituisce una professione autonoma separata denominata “psicoterapeuta”, né un ordinamento professionale autonomo, né uno status intermedio di “quasi psicoterapeuta”. Prima del conseguimento del titolo necessario per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, la formula corretta è “allievo in formazione in psicoterapia”, eventualmente “allievo che svolge il tirocinio previsto dal percorso”. Parlare di “tirocinante psicoterapeuta” crea una categoria che l’ordinamento non riconosce e che rischia di comunicare al pubblico un’identità professionale inesistente.
La sintesi, allora, è semplice. Equipollenza non significa tutto uguale in ogni ordinamento. Scuola privata riconosciuta non significa università. Diploma equipollente non significa titolo accademico universitario. Allievo in formazione non significa specializzando universitario. Tirocinante non significa automaticamente non abilitato. “Tirocinio in psicoterapia” può essere una formula corretta, ma “tirocinante psicoterapeuta” e “psicoterapeuta tirocinante” restano formule fuorvianti.
Smontare il falso mito dell’equipollenza assoluta non significa sminuire le Scuole private di psicoterapia, né negare il valore del percorso formativo. Significa difendere la precisione, che in sanità e nelle professioni non è un dettaglio estetico, ma una responsabilità. Le parole creano rappresentazioni, orientano i cittadini, definiscono aspettative e costruiscono status nella percezione pubblica. Proprio per questo vanno usate con attenzione.
Quanto al “dai colleghi, fate i bravi”: qui nessuno sta facendo il cattivo. Si sta solo facendo una cosa noiosa ma utile: usare le parole giuste, così non si inventano status che poi diventano problemi.
Fonti essenziali: Legge 56/1989, art. 3; MUR, Istituti abilitati per titoli equipollenti – Psicoterapia; D.M. 11 dicembre 1998, n. 509; pagina MUR sulle fonti normative relative agli istituti abilitati e ai titoli equipollenti.
