C’è un dato semplice, misurabile e difficilmente contestabile: nel Codice Deontologico vigente degli Psicologi Italiani non compaiono le parole “prevenzione”, “abilitazione-riabilitazione”, “abilitazione” e “riabilitazione”. Non compaiono neppure le forme aggettivali direttamente collegate: “preventivo”, “preventiva”, “preventivi”, “preventive”, “abilitativo”, “abilitativa”, “abilitativi”, “abilitative”, “riabilitativo”, “riabilitativa”, “riabilitativi”, “riabilitative”. Il dato è rilevante perché la Legge 56/1989, all’art. 1, definisce invece la professione di Psicologo proprio includendo prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico.

Questo non significa che il Codice Deontologico escluda la prevenzione o l’abilitazione-riabilitazione. Sarebbe una conclusione scorretta. Gli atti tipici dello Psicologo non nascono dal Codice Deontologico, ma dalla legge istitutiva della professione. Il Codice non può cancellare ciò che la legge prevede. Può però renderlo più o meno visibile nel linguaggio ufficiale della professione.

Ed è qui che nasce il problema.

Il punto non è dire che il Codice elimini giuridicamente due atti tipici dello Psicologo. Il punto è riconoscere che non li nomina. Non li mette in scena. Non li rende disponibili come parole centrali dell’identità professionale. E quando una funzione professionale non viene nominata nei documenti ufficiali, non scompare dal diritto, ma può scomparire progressivamente dall’immaginario pubblico, istituzionale e professionale.

La rappresentazione pubblica e sociale di una professione passa anche, e spesso soprattutto, dai suoi documenti ufficiali. Leggi, codici, regolamenti, linee guida, documenti istituzionali e testi deontologici non sono soltanto strumenti tecnici. Sono anche dispositivi culturali. Dicono alla società come una professione si descrive, quali parole usa per raccontarsi, quali funzioni considera centrali e quali lascia sullo sfondo.

Quando questi documenti sono completi, coerenti e fedeli alla reale ampiezza della professione, contribuiscono a produrre una rappresentazione pubblica chiara, solida e rispettosa. Quando invece sono monchi, imprecisi o incompleti, il rischio è che anche la professione venga percepita come monca, imprecisa o incompleta.

Nel caso dello Psicologo, l’assenza nel Codice Deontologico di parole centrali come prevenzione e abilitazione-riabilitazione non elimina questi atti tipici. Essi restano pienamente previsti dalla Legge 56/1989. Tuttavia li rende meno visibili nel documento deontologico più importante della professione. E questo può produrre un effetto culturale significativo: se i documenti ufficiali non nominano l’intero perimetro della professione, anche la società, le istituzioni, gli altri professionisti e gli stessi Psicologi possono finire per rappresentarsela in modo ridotto.

Una professione raccontata solo in parte rischia di essere riconosciuta solo in parte.

Nel Codice compaiono espressioni importanti come “benessere psicologico”, “intervento di sostegno”, “psicoterapia”, “interventi diagnostici e valutativi”, “rapporto terapeutico”, “paziente” e “cura”. In particolare, l’art. 27 parla dello Psicologo, non dello psicologo-psicoterapeuta e non dello “psicoterapeuta”, e afferma che lo Psicologo valuta l’interruzione del rapporto terapeutico quando il paziente non trae beneficio dalla cura. Questo passaggio è rilevante, perché rende debole l’idea che cura e rapporto terapeutico appartengano soltanto alla psicoterapia.

Allo stesso tempo, resta il dato critico: prevenzione e abilitazione-riabilitazione non vengono nominate. Non vengono nominate come sostantivi. Non vengono nominate come aggettivi. Non vengono richiamate neppure attraverso formule dirette come “intervento preventivo”, “attività riabilitativa” o “intervento abilitativo”.

Questa assenza produce uno sbilanciamento.

Non uno sbilanciamento giuridico, perché la Legge 56/1989 resta la fonte primaria. Produce però uno sbilanciamento culturale e rappresentazionale. Se nel linguaggio ufficiale compaiono diagnosi, sostegno e psicoterapia, mentre non compaiono prevenzione e abilitazione-riabilitazione, il messaggio implicito rischia di diventare parziale: alcune funzioni appaiono centrali, altre sembrano marginali o quasi inesistenti.

È qui che emerge la dimensione psicoterapeuticocentrica.

Non perché il Codice dica espressamente che la psicoterapia sia superiore agli atti tipici dello Psicologo. Non lo dice. Non perché il Codice neghi che lo Psicologo possa curare. Non lo nega; anzi, l’art. 27 consente una lettura opposta. Il problema è più sottile: la psicoterapia viene nominata, mentre due pilastri dell’art. 1 della Legge 56/1989 restano senza nome.

Lo psicoterapeuticocentrismo, spesso, non opera attraverso esclusioni esplicite. Opera attraverso gerarchie implicite. Attraverso ciò che viene ripetuto e ciò che scompare. Attraverso le parole che diventano familiari e quelle che restano fuori dal linguaggio istituzionale.

Se la psicoterapia viene nominata come riferimento forte della cura, mentre prevenzione e abilitazione-riabilitazione non vengono nominate, il rischio è che si consolidi una rappresentazione sbilanciata: la cura vera starebbe nella psicoterapia; gli altri atti psicologici resterebbero sul margine, come attività preliminari, generiche, leggere o meno profonde.

Ma questa non è la struttura della Legge 56/1989. La legge non dice che prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno siano attività inferiori alla psicoterapia. Non dice che siano atti superficiali. Non dice che siano privi di finalità clinica o terapeutica. Dice che appartengono alla professione di Psicologo. L’art. 3 disciplina poi l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, subordinandolo a una specifica formazione professionale post-lauream; non trasforma però la psicoterapia nel criterio ordinatore dell’intera professione psicologica.

La prevenzione non è un accessorio. È uno degli atti più importanti in una professione sanitaria moderna. Intervenire prima che un disagio si aggravi, ridurre i fattori di rischio, promuovere risorse psicologiche, sostenere adattamento, consapevolezza e funzionamento sono funzioni pienamente coerenti con la tutela della salute psicologica.

L’abilitazione-riabilitazione non è un dettaglio terminologico. È una delle aree più forti della professione. Riguarda il recupero, il mantenimento o il potenziamento di abilità, funzioni e competenze psicologiche, relazionali, cognitive, emotive e comportamentali. È una dimensione profondamente clinica, sanitaria e terapeutica quando orientata alla salute, al funzionamento e alla qualità della vita.

C’è poi un ulteriore nodo. La Legge 56/1989, dopo avere definito all’art. 1 la professione di Psicologo attraverso prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno, disciplina all’art. 3 l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. In quel punto la legge stabilisce che, previo consenso del paziente, lo “psicoterapeuta” e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.

La norma va letta correttamente. Riguarda l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e non cancella né riduce la responsabilità clinica dello Psicologo negli altri atti tipici. Tuttavia, sul piano simbolico, questa formulazione può lasciare passare un’immagine problematica: sembra che il confronto strutturato con il medico riguardi espressamente lo “psicoterapeuta”, mentre lo Psicologo che svolge prevenzione, diagnosi, sostegno o abilitazione-riabilitazione resta meno riconosciuto come interlocutore clinico nel lavoro interdisciplinare.

Questa rappresentazione è fragile e rischiosa. Lo Psicologo, anche quando non esercita attività psicoterapeutica, non è un operatore privo di responsabilità clinica. È un professionista sanitario che può intercettare segnali di rischio, formulare valutazioni psicologiche, lavorare sul funzionamento, riconoscere condizioni che richiedono invio o collaborazione e interfacciarsi con il medico quando il caso lo richiede, nel rispetto del consenso, della riservatezza, delle competenze professionali e del mandato ricevuto.

Il problema, quindi, non è la previsione della reciproca informazione tra “psicoterapeuta” e medico curante. Quella previsione ha una sua logica nel contesto dell’art. 3, anche perché la stessa norma precisa che agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica. Il problema è l’effetto rappresentazionale: se nei testi ufficiali il dialogo con il medico viene nominato espressamente solo in relazione allo “psicoterapeuta”, mentre prevenzione e abilitazione-riabilitazione restano invisibili, può consolidarsi una rappresentazione sbilanciata. Lo “psicoterapeuta” appare come l’interlocutore clinico pienamente legittimato; lo Psicologo rischia invece di essere percepito come figura meno clinica, meno sanitaria o meno responsabile nel confronto interdisciplinare.

Anche qui il punto non è restringere la norma. Il punto è comprendere l’effetto culturale delle parole. Quando i documenti ufficiali nominano alcune funzioni e ne tacciono altre, costruiscono gerarchie implicite. Se la collaborazione medico-psicologica viene linguisticamente agganciata soprattutto allo “psicoterapeuta”, mentre gli atti tipici dello Psicologo restano meno visibili, il risultato può essere una professione raccontata in modo parziale: meno adatta al confronto interdisciplinare, meno riconosciuta nella sua responsabilità sanitaria, meno percepita come pienamente titolare di una funzione clinica autonoma.

Il Codice Deontologico contiene però anche elementi importanti per contrastare questa riduzione. L’art. 6 tutela l’autonomia dello Psicologo nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici. L’art. 21 afferma che sono specifici della professione di Psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici, basate sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. L’art. 37 ricorda che lo Psicologo accetta il mandato professionale nei limiti delle proprie competenze e, quando l’interesse del destinatario lo richiede, propone consulenza o invio ad altro collega o ad altro professionista.

Questi articoli sono fondamentali. Dicono che lo Psicologo non è una figura ancillare. Non è un professionista in attesa di diventare altro. Non è il livello preliminare della psicoterapia. È un professionista autonomo, responsabile dei propri atti, titolare di strumenti conoscitivi e di intervento, chiamato a operare nei limiti della propria competenza e del proprio mandato.

Proprio per questo l’assenza di prevenzione e abilitazione-riabilitazione appare ancora più significativa. Il Codice ha già gli strumenti per sostenere una visione ampia della professione, ma non nomina in modo esplicito due atti tipici centrali. Il risultato è un testo che, pur non essendo strutturalmente psicoterapeuticocentrico, può essere letto e usato in senso psicoterapeuticocentrico dentro una cultura professionale che tende già a identificare la cura psicologica con la sola psicoterapia.

La formulazione più corretta è quindi questa: il Codice Deontologico non cancella giuridicamente la prevenzione e l’abilitazione-riabilitazione, ma non le rende visibili sul piano lessicale. E questa invisibilità può contribuire a una rappresentazione parziale della professione di Psicologo.

Una futura revisione del Codice potrebbe correggere questa asimmetria con una scelta semplice: nominare esplicitamente tutti gli atti tipici dell’art. 1 della Legge 56/1989. Non per ridurre la psicoterapia. Non per contrapporre Psicologia e psicoterapia. Non per negare la specificità dell’attività psicoterapeutica. Ma per restituire equilibrio alla professione.

Una formula più completa potrebbe essere questa: lo Psicologo, nell’esercizio delle attività di prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione-riabilitazione e, ove ne ricorrano i requisiti, dell’attività psicoterapeutica, tutela prioritariamente la persona destinataria dell’intervento, nel rispetto della competenza professionale, dell’autonomia tecnica, del consenso informato, della collaborazione interdisciplinare e dei limiti del proprio mandato.

Una formula di questo tipo avrebbe un vantaggio: riporterebbe il Codice dentro la struttura completa della Legge 56/1989. Renderebbe visibile ciò che oggi resta implicito. Eviterebbe che la psicoterapia appaia, anche solo simbolicamente, come il centro gravitazionale della professione.

Il punto non è togliere valore alla psicoterapia. Il punto è togliere alla psicoterapia il monopolio simbolico della cura psicologica.

La cura psicologica non coincide con la sola psicoterapia. Lo Psicologo cura anche quando previene, quando sostiene, quando diagnostica, quando abilita e quando riabilita, se il suo intervento è orientato alla salute, al funzionamento, alla tutela della persona e al miglioramento della qualità della vita.

Per questo il Codice Deontologico andrebbe letto oggi con una consapevolezza critica: non come un testo che subordina lo Psicologo allo “psicoterapeuta”, ma come un testo che deve essere ricondotto alla pienezza della Legge 56/1989. La psicoterapia è una specifica attività regolata. Gli atti tipici dello Psicologo sono il fondamento della professione.

E se prevenzione e abilitazione-riabilitazione non compaiono nel Codice, allora è necessario dirlo. Non per delegittimare il Codice, ma per impedire che l’assenza delle parole diventi, nel tempo, assenza di pensiero professionale.

La professione di Psicologo non può permettersi di dimenticare due dei suoi atti tipici. Né può lasciare che siano assorbiti, oscurati o svalutati da una cultura che riconosce la cura solo quando prende il nome di psicoterapia.

Fonti

CNOP, Codice Deontologico vigente degli Psicologi Italiani.

Legge 18 febbraio 1989, n. 56, Ordinamento della professione di Psicologo.